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2025-11-19 19:30

Trasporti: accordo UE sul metodo unico per calcolare le emissioni

QUEL CHE C'È DA SAPERE

Il 5 novembre, i negoziatori di Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo preliminare per introdurre una metodologia unica europea per il calcolo delle emissioni di gas serra generate dai servizi di trasporto. L’obiettivo è creare un sistema comparabile e trasparente in tutta l’Unione, così da permettere a cittadini e imprese di confrontare in modo più affidabile l’impatto ambientale delle diverse modalità di trasporto e ridurre il rischio di pratiche di greenwashing.

Le nuove regole non renderanno obbligatorio per le aziende del settore calcolare le proprie emissioni, ma quando questo avverrà (per esigenze di rendicontazione, contratti commerciali, comunicazione o in applicazione di altre normative UE) il calcolo dovrà seguire il metodo comune europeo. La metodologia si basa sul conteggio delle emissioni prodotte durante l’uso dei veicoli e nella fornitura di energia necessaria alle operazioni di trasporto. Per migliorarne l’accuratezza, l’accordo privilegia l’impiego di dati primari rispetto a stime o valori medi, incentivando gli operatori che misurano direttamente le proprie emissioni.

Per evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese, Parlamento e Consiglio hanno ottenuto dalla Commissione l’impegno a sviluppare uno strumento di calcolo pubblico, gratuito e semplice da utilizzare, corredato da un manuale tecnico. La Commissione avrà quattro anni di tempo per realizzarlo, così da permettere alle imprese di applicare la metodologia senza costi aggiuntivi né complessità amministrative.

L’accordo riconosce che la metodologia, nella sua forma attuale, non copre ancora il ciclo di vita completo dei servizi di trasporto. Entro quattro anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione valuterà come estendere il metodo anche alle emissioni legate alla produzione dei veicoli, alla generazione dell’energia, alla manutenzione e al fine vita, qualora la disponibilità di dati affidabili e gli sviluppi internazionali lo consentano.

L’accordo preliminare dovrà ora essere formalmente approvato da Parlamento e Consiglio. Salvo eccezioni, le nuove disposizioni entreranno in vigore quattro anni e mezzo dopo la pubblicazione ufficiale del regolamento.