Oggi:

2026-09-23 11:03

Lettera ai Senatori Per Non Vanificare un Regolamento Già Attuato dall’Italia

EMISSIONI DIRETTE DI METANO

di: 
Tommaso Franci*

A causa di alcuni emendamenti presentati nelle ultime settimane, la legge attuativa di alcuni aspetti del Regolamento europeo sulle emissioni di metano, in discussione in questi giorni al Senato della Repubblica, rischia l’inapplicabilità perché pretenderebbe di modificare gli aspetti essenziali di una normativa UE già automaticamente in vigore. Il Regolamento, inoltre, viene già attuato con successo in Italia, anche  grazie al contributo di un’iniziativa come il Tavolo con le imprese della filiera del metano, coordinato dagli Amici della Terra, che ha documentato e valorizzato l’impegno delle imprese nazionali, del MASE e delle altre istituzioni per la qualità dell’intero sistema del gas naturale.

In ossequio ai principi di trasparenza, soprattutto quando le posizioni con gli interlocutori del Tavolo divergono, gli Amici della Terra hanno inviato ai senatori una nota, che pubblichiamo integralmente, per sostenere l’approvazione di un testo che salvaguardi una normativa necessaria da contenziosi prevedibili e per difendere la qualità dell’impresa italiana lungo tutta la filiera del gas, documentata anche nelle iniziative più recenti.

In Copertina: Palazzo Madama. Immagine Wikipedia

 

Il 16 marzo 2026 il Governo italiano ha presentato in Senato il DDL 1836 che contiene due articoli (il 3 e il 4) finalizzati a disciplinare alcuni aspetti dell’attuazione del Regolamento UE 1787/2024 sulla riduzione delle emissioni di metano del settore energetico. L’articolo 3 del DDL disciplina l’individuazione delle Autorità Competenti previste dal Regolamento. L’articolo 4, invece, disciplina il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 33. Il provvedimento è stato assegnato in sede referente il 22 aprile all’8a commissione (ambiente e energia) del Senato. Per il 14 luglio era stato fissato il termine della presentazione di emendamenti al DDL. Ne sono stati presentati 16 all’articolo 3 e 21 all’articolo 4. Il 9 settembre, alla ripresa dei lavori, i presentatori dell’emendamento 4.1 hanno depositato una riformulazione del loro testo.

Tra le modifiche proposte dall’emendamento 4.1, al comma 3 originario vi è la previsione di un decreto ministeriale col quale disciplinare il riconoscimento del pregiudizio alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico su istanza degli importatori, come presupposto per sospendere le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi in materia di import.

Il nuovo comma 3bis, proposto con l’emendamento 4.1, attribuisce allo stesso decreto ministeriale anche il compito di disciplinare l’irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 1787/2024. In particolare, il nuovo comma 3bis prevede che per tutte le sanzioni relative al mancato rispetto degli obblighi del Regolamento UE correlati a norme attuative e/o tecniche, il decreto ministeriale disponga che queste non siano applicate prima di due anni dall’emanazione delle richiamate norme attuative e/o tecniche. Il comma 3bis attribuisce, quindi, al nuovo decreto ministeriale il compito di dettagliare la disciplina di irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento,  e dispone di sospenderne l’applicazione per quelle in cui non sono disponibili le norme tecniche e/o attuative previste dal Regolamento stesso.

Il nuovo comma 3ter dell’articolo 4 del DDL 1836, proposto con l’emendamento 4.1, stabilisce, in attuazione del comma 2 dell’art.33 del Regolamento che, dati gli effetti della crisi mediorientale sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, non vengano applicate le sanzioni per gli anni 2027, 2028 e 2029 relative agli obblighi (in materia di import) di cui alle lettere m), n), e o) del comma 5 dell’art.33 del Regolamento (ad eccezione dei casi di violazioni fraudolente e su larga scala).

Nei giorni scorsi, dai proponenti, è stata depositata una riformulazione dell’emendamento 4.1 (vedi testo alle pp. 95-96 del resoconto sommario dei lavori del Senato del 9 settembre) che modifica, in particolare, il testo del nuovo comma 3ter proposto, inserendo nel campo di non applicazione delle sanzioni per gli obblighi negli anni 2027, 2028 e 2029, anche quelle relative alle lettere e), g), h), i) e k) del comma 5 dell’art.33 del Regolamento, che non riguardano soltanto gli obblighi in materia di import, ma comprendono anche quelli in materia di flaring e venting degli impianti presenti nel territorio italiano.

Con il comma 3bis si vorrebbe, quindi, introdurre una sospensione generalizzata delle sanzioni per il mancato adempimento per tutti gli obblighi previsti dal Regolamento correlati alla perdurante mancanza di norme tecniche e attuative, obblighi che sono già stati rispettati in modo generalizzato dalle imprese che operano in Italia, come documentato anche dal rapporto degli Amici della Terra. Questa proposta non tiene conto, infatti, del positivo processo pluriennale di attuazione in Italia del Regolamento per la riduzione delle emissioni, dovuto all’impegno delle imprese del settore energetico interessate e del MASE (si veda il rapporto degli Amici di Terra).

Con il comma 3ter si vorrebbe, invece, estendere l’ambito d’intervento, già molto ampio, consentito dal Regolamento agli Stati Membri, per fronteggiare problematiche di sicurezza negli approvvigionamenti energetici di gas e petrolio greggio. Inoltre, va considerato che la Raccomandazione 2026/1835 della Commissione UE da poco emanata ha ulteriormente riconosciuto e confermato agli Stati Membri la facoltà di sospendere l’applicazione delle sanzioni in materia di import previste dal Regolamento nell’attuale contesto di crisi degli approvvigionamenti energetici.

Rispetto al contenuto dei due nuovi commi previsti dall’emendamento 4.1, risulta incongruente introdurre con la riformulazione del testo del comma 3ter (presentata il 9 settembre) il riferimento anche alle sanzioni delle lettere e), g), h), i) e k) del comma 5 dell’art.33 del Regolamento che riguardano gli obblighi inerenti impianti presenti nel territorio nazionale nei casi di riparazione o sostituzione di componenti responsabili di emissioni significative e casi di venting e flaring non consentiti dalla normativa. È poco chiaro il motivo per cui si vogliono inserire queste casistiche nel comma 3ter, che è invece dedicato al tema delle sanzioni in materia di import.

I commi 3bis e 3ter si configurano chiaramente come norme in contrasto con le disposizioni del Regolamento 1787/2024 e quindi inefficaci. Se questi testi venissero approvati dal Parlamento non verrebbe rispettata la gerarchia delle fonti in base alla quale il diritto comunitario prevale sulle leggi nazionali ordinarie. Va ricordato che i Regolamenti UE hanno efficacia diretta e sono applicabili in Italia fin dal momento della loro entrata in vigore. Non hanno bisogno di una legge italiana che ne "recepisca" i contenuti o li approvi. Gli articoli 3 e 4 del DDL 1836 proposto dal Governo, infatti, disciplinano con norma di legge le modalità in cui adempiere all’individuazione delle Autorità Competenti ed esercitare nell’ordinamento italiano il regime sanzionatorio, previsti dal Regolamento UE 1787/2024.

Sulla base di questi presupposti è bene ricordare che in questi casi vige un obbligo di disapplicazione. Se una legge italiana contrasta con un Regolamento UE precedente o successivo, i giudici italiani e la pubblica amministrazione hanno il dovere di disapplicare la legge italiana e applicare al suo posto il Regolamento europeo. Il Regolamento attribuisce agli Stati Membri uno spazio normativo per:

- individuare le Autorità Competenti;

- stabilire le sanzioni;

- stabilire le procedure;

- definire criteri per la loro applicazione;

- assicurare che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Al contrario, non attribuisce agli Stati Membri il potere di modificare gli obblighi sostanziali contenuti nel Regolamento. L'art. 33 del Regolamento parla infatti di norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni. Il Regolamento non prevede una facoltà nazionale generalizzata di sospensione degli obblighi da esso stesso previsti.

È chiaro che i ritardi della Commissione UE nel processo di emanazione delle norme tecniche e nei procedimenti per l’approvazione degli atti esecutivi, richiesti dal Regolamento, costituiscono fattori di criticità nell’attuazione di molti aspetti della stessa norma. Ed è evidente che nell’esercizio del regime sanzionatorio degli obblighi del Regolamento UE 1787/2024, correlati a norme attuative e/o tecniche, sarà necessario tenere conto dei ritardi nella loro emanazione e dei tempi necessari di adeguamento degli operatori. Di questa criticità potrebbe tenere conto il decreto ministeriale proposto con le modifiche proposte al comma 3 con l’emendamento 4.1

L’approvazione dei commi 3bis e 3ter da parte del Senato, oltre che introdurre norme che sarebbero in larga parte inefficaci se approvate in via definitiva dal Parlamento, darebbe un messaggio negativo alle imprese italiane che hanno già raggiunto un altissimo livello di conformità agli obblighi del Regolamento (oltre il 90% nei settori upstream, distribuzione e trasporto), in particolare nella quantificazione delle attuali emissioni di metano. Tale approvazione danneggerebbe anche il lavoro del MASE, che ha recentemente attivato una pagina del proprio sito dedicata pure alle segnalazioni delle emissioni dovute al flaring (combustione in torcia) e al venting (rilasci di processo che il Regolamento vieta).

Le norme con cui si vorrebbe ottenere una sospensione generalizzata delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, fino ad ora largamente rispettati dalle imprese che operano in Italia, penalizzerebbero l’impegno nazionale nel confronto europeo e la qualità dell’intero sistema nazionale del gas naturale.

 

*Tommaso Franci è responsabile della Campagna degli Amici della Terra sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico