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2024-10-07 00:06

L’Ambiente in Costituzione, Accanto ad Altri Beni

RIFLESSIONI SUL NUOVO ART.9

di: 
Giovanna Razzano*

Per i tipi di Editoriale Scientifica, è stato pubblicato il libro “Studi in memoria di Beniamino Caravita”, a cura di Luisa Cassetti, Federica Fabrizzi, Andrea Morrone, Federico Savastano, Alessandro Sterpa, a due anni dalla precoce scomparsa del noto costituzionalista. Il primo volume del libro è tutto dedicato all'ambiente, con una pluralità di posizioni. Fra i diversi contributi, l’Astrolabio propone il testo integrale dell’autrice che sostiene che la recente introduzione della tutela dell’ambiente in Costituzione “non può avere l’effetto di ridurre la tutela del paesaggio. Al contrario, la riforma ha in un certo senso riconsegnato al paesaggio la sua autonomia concettuale”.

In Copertina: Foto Alberto Caliamo via Unsplash 

 


1. Premessa. – 2. Il bene ambiente come nuovo versante della solidarietà, in controtendenza con l’individualismo totalizzante. – 3. Il riferimento alle future generazioni fra antropocentrismo ed ecocentrismo. – 4. «Anche» nell’interesse delle future generazioni. – 5. Ecologia versus economia? – 6. Fini sociali & ambientali. – 7. «La Repubblica tutela il paesaggio … l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi». – 8. Considerazioni d’insieme.

 

  1. Premessa

La riforma costituzionale in tema di ambiente, operata con la modifica degli articoli 9 e 41 Cost., è stata valutata dalla dottrina in modo piuttosto discordante. Secondo alcune autorevoli interpretazioni la Repubblica si fonderebbe ora sull’ambiente[1]; si sarebbe stabilita una «primazia ecologica» e operata «una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese», segnando il passaggio dal Welfare State all’Environmental State, con la rinascita dell’attività di indirizzo dell’economia da parte dei poteri pubblici[2]. Secondo altre, invece, sarebbe auspicabile «una ulteriore revisione costituzionale che dia concretezza al futuro delle persone che vivono in una comunità di destino»[3]. Secondo altre ancora, all’opposto, si sarebbe dinanzi ad «una riforma inutile, anzi dannosa», emblema di normazione iconica, che nondimeno è in grado di alterare e stravolgere l’equilibrio dei principi costituzionali[4].

Senza dubbio la riforma incide su questi ultimi[5]. Fra l’altro, anziché presentarsi come un corpo normativo a sé stante, come la Carta francese dell’ambiente[6], le nuove disposizioni costituzionali si immettono fra le preesistenti ed entrano “fra le righe” del testo preesistente, richiedendo a maggior ragione un’interpretazione sistematica. Nessun diritto, infatti - come affermato dieci anni fa dalla Corte costituzionale nella storica sentenza sull’Ilva - può divenire «tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»[7]

Neppure il “diritto all’ambiente”, pertanto, ammesso che se ne possa parlare in termini di situazione giuridica soggettiva[8], può entrare nell’ordinamento come un tiranno. Con ciò non si vuole negare il problema ambientale e i gravi rischi per la vita e la salute dei viventi[9], quanto piuttosto evidenziare un altro tipo di pericolo: quello della legittimazione di qualsiasi atto, purché posto in essere in nome dell’ambiente.

Occorre quindi considerare il significato letterale delle nuove parole introdotte dal legislatore costituzionale «secondo la connessione di esse» e, al contempo, esaminare la reciprocità ermeneutica fra l’unità del tutto e i singoli elementi, che non possono comprendersi se non nel nesso e nella correlazione, secondo il c.d. il canone interpretativo della totalità e della coerenza[10]. Del resto fra i principi più significativi elaborati nell’ambito del “diritto ambientale” vi è quello di integrazione, nella consapevolezza che l’ambiente non è tanto un settore specifico, ma un modo di essere di tutti gli altri settori[11], come conferma l’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali UE, per la quale «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione». Ne è un esempio eloquente la reciprocità fra ambiente ed energia che si rispecchia, fra l’altro, nella nuova denominazione del “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” del governo Meloni[12]

Occorre poi domandarsi se e in che modo la riforma sia in grado di determinare un impatto sullo stesso costituzionalismo.



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*Giovanna Razzano è ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università La Sapienza di Roma, componente del Comitato Nazionale di Bioetica.