QUEL CHE C'È DA SAPERE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico rinnovabili) approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 25 novembre.
Il D.Lgs rientra tra le riforme previste dal Pnrr e mira a semplificare il quadro normativo per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, introducendo tre regimi amministrativi: attività libera, procedura abilitativa semplificata (Pas) e autorizzazione unica.
Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione delle zone di accelerazione, previste dalla direttiva Red III. Queste aree saranno mappate dal GSE entro il 21 maggio 2025 per identificare il potenziale nazionale, le infrastrutture connesse e le aree idonee per impianti Fer e sistemi di stoccaggio. Il Gse si avvarrà di diverse piattaforme (tra cui Suer e quella dedicata alle aree idonee) e dei dati del sistema Gaudì di Terna (che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sarà integrato da Arera per includere informazioni sulle concessioni idroelettriche e geotermoelettriche, comprese la loro durata).
Entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione e Provincia autonoma a partire dalla mappatura dovrà adottare un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili, di stoccaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. Il Piano per le zone marine sarà adottato, entro la stessa data, con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del MASE e del MIT. Entrambi i piani saranno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e saranno aggiornati periodicamente.
Nelle zone di accelerazione, gli interventi in attività libera e Pas non richiederanno l’autorizzazione dell’autorità paesaggistica, che emetterà un parere obbligatorio ma non vincolante. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione unica si applicano procedure semplificate previste per le aree idonee (art. 22 del D.Lgs 199/2021). Inoltre, in queste aree non è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale a patto che il progetto rispetti le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani delle zone di accelerazione terrestri e marine.
Il Testo unico Fer amplia inoltre le tipologie di interventi realizzabili in attività libera, esentandoli da permessi o autorizzazioni. La procedura abilitativa semplificata (Pas) è invece preclusa se il proponente non dispone delle superfici necessarie o se l’intervento non risulta compatibile con gli strumenti urbanistici. Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso per gli atti comunali e, per interventi superiori a 1 MW, è previsto un programma di compensazioni territoriali con contributi compresi tra il 2 e il 3% dei proventi.
L’autorizzazione unica avrà una durata minima di quattro anni e dovrà essere richiesta tramite la piattaforma Suer alla Regione competente o, per interventi statali, al Mase con il coinvolgimento del Ministero della Cultura. Per impianti offshore, invece, partecipano anche il Mit e il Ministero dell’Agricoltura per questioni relative alla pesca marittima.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 30 dicembre, Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi alle nuove regole, con la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni, come l’innalzamento delle soglie di potenza per attività libera e Pas. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si adegueranno nel rispetto dei loro statuti.
Infine, il decreto introduce un regime transitorio per le procedure già in corso, applicabile ai progetti la cui documentazione sia stata verificata alla data di entrata in vigore del provvedimento. Questo approccio risponde alle richieste delle commissioni parlamentari di Camera e Senato.