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2026-08-25 22:18

Ambiente ed energia nella legge di stabilità 2016

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il 22 dicembre, il Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità 2016, nel testo su cui il governo aveva posto la fiducia alla Camera, che consta di un solo articolo, composto da 999 commi. Diverse disposizioni riguardano le materie ambientali ed energetiche.

Si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del ministero dell’Economia, di un Fondo finalizzato a interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Una quota di tale stanziamento è destinata, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno, alla bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica» (comma 253).

Si introduce la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni, per far fronte alle attività di tutela ambientale e sanitaria, risanamento ambientale e bonifica (comma 489).

Si prevede il rifinanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo complessivo di 1.950 milioni di euro, nel periodo 2016-2030, di cui 50 per l’anno 2016. La proroga al 31 dicembre 2016 della durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza - inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 - è finalizzata anche ad attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (comma 259-bis).

Sono previste misure riguardanti i parchi nazionali e i siti di importanza comunitaria; in particolare: viene autorizzata, a decorrere dall'anno 2016, un’ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui (comma 129); viene disposta l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche, da parte della Regione Lombardia, per l'assunzione di personale che già svolgeva (al 31 dicembre 2013) attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (comma 250); viene stabilito che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, effettuano le valutazioni di incidenza (VINCA) di alcuni interventi edilizi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti (comma 193).

Sono state inserite numerose disposizioni in materia di bonifiche volte a:

  • istituire un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016- 2018 da destinare agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e dei siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei (comma 476);
  • escludere per l'anno 2016 dal saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 716);
  • avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino (comma 815);
  • incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016- 2018 la dotazione del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 839).

Alcune disposizioni riguardano la ripartizione dei proventi derivanti dalle aste relative alle quote di emissione di gas serra. Si prevede, infatti, che le risorse non impegnate derivanti dai proventi, assegnate ai ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto "nuovi entranti" (comma 838). Si interviene, infine, sulla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, al fine di prevedere che sia destinato al completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" (comma 492).

Vengono disciplinate le procedure per la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978). Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016.

Per quanto riguarda la mobilità ciclistica, viene previsto il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina (comma 371). L’importo del finanziamento è di 91 milioni di euro in tre anni. Vengono indicati tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). E’ stato infine previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro destinato alla progettazione e alla realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati “cammini”. Si prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, o tramite società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, finanziato con risorse già stanziate e, quindi, senza nuovi oneri (comma 496).

Nel settore energetico, è stabilita la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016, fino a 16.000 euro (commi 41-43). Viene prevista la detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico viene trasformata in ente pubblico economico, con una dotazione iniziale di cento milioni di euro (comma 670).

Viene istituito, presso Terna, un Fondo a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector (ossia di ciascuna linea di trasmissione di energia elettrica che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri). Le somme versate nel Fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista. Il Fondo è finanziato dai soggetti aggiudicatari o cessionari della potenza assegnata, che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento degli interconnector. Si prevedono anche alcune modifiche relative alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi (commi 831-836).

Si prevede un incentivo pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta (commi 149-151). L'incentivo è previsto fino al 31 dicembre 2020.

Infine, sono state inserite modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (le cosiddette attività upstream). Una prima modifica stabilisce che all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale” (comma 239).

Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull'articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale, prevede l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle attività upstream, e l'abrogazione della disposizione che prevede l'emanazione di un piano delle aree in cui sono consentite le attività upstream (comma 240). Si prevede inoltre che le attività upstream siano svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico e sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca (della durata di 6 anni) a cui segue la fase di coltivazione (della durata di 30 anni). Vengono eliminate le disposizioni vigenti che consentono la proroga della durata di queste fasi.