QUEL CHE C'È DA SAPERE
Il 18 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), e in particolare disciplina le condizioni e le procedure per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
A partire dal 1° gennaio 2026, solo gli operatori economici in possesso di tale qualifica potranno importare nell’Unione europea i beni elencati nell’allegato I del Regolamento CBAM, tra cui figurano cemento, fertilizzanti, ghisa, ferro, acciaio, alluminio e idrogeno. Fanno eccezione gli importatori di energia elettrica, che sono automaticamente considerati dichiaranti autorizzati senza necessità di presentare domanda.
Il Regolamento di esecuzione, che entrerà in vigore il 28 marzo 2025, stabilisce che le domande di autorizzazione devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico attraverso il registro CBAM e indirizzate all’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore ha sede. I contenuti minimi della domanda sono indicati nell’articolo 5 del Reg. 2023/956 e includono dati sull’identità del richiedente, codice EORI, informazioni sulle attività di importazione e responsabilità CBAM.
L’autorità nazionale ha 120 giorni di calendario per esaminare la domanda, termine che può essere esteso di ulteriori 30 giorni in caso di necessità di informazioni supplementari.
Per ottenere l’autorizzazione, l’operatore deve soddisfare precisi requisiti di affidabilità, solidità finanziaria e capacità organizzativa, tra cui: assenza di violazioni gravi o ripetute delle normative doganali, fiscali o CBAM nei cinque anni precedenti; assenza di condanne definitive per reati gravi legati all’attività economica; sede nello Stato membro in cui è presentata la domanda; possesso di un codice EORI valido; capacità finanziaria e operativa adeguata, dimostrabile tramite bilanci, assenza di procedure fallimentari o debiti significativi verso le autorità doganali, e presenza di un’organizzazione in grado di gestire correttamente gli obblighi CBAM, inclusi i certificati e i controlli interni.
Il regolamento specifica inoltre che le condizioni devono essere verificate non solo per il richiedente, ma anche per i dirigenti, responsabili CBAM e soggetti che esercitano il controllo sull’impresa. Le autorità potranno basarsi, per la valutazione, su audit, pareri di esperti e documentazione fornita da terzi.