QUEL CHE C'È DA SAPERE
Il 9 ottobre, il Consiglio UE ha adottato la nuova Direttiva sull'energia rinnovabile (Red III), che aveva ottenuto il via libera dal Parlamento UE lo scorso 12 settembre 2023.
Il provvedimento modifica la Direttiva (UE) 2018/2001 (Red II) aggiornando gli obiettivi per le energie rinnovabili per allinearsi con gli obiettivi del pacchetto "Fit for 55" e del Piano “RepowerEu”. Con l’aggiornamento la quota di energie rinnovabili sul consumo finale di energia dell’UE viene innalzata dal 32% al 42,5% entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere collettivamente nell’Unione il 45%. Sono inoltre introdotti obiettivi settoriali per gli Stati Membri nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento.
Per quanto riguarda i trasporti gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell'intensità dei gas serra nei trasporti derivanti dall'uso di energie rinnovabili entro il 2030 e una quota vincolante di almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030. Le nuove norme stabiliscono un obiettivo secondario vincolante combinato pari al 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. All'interno di questo obiettivo, è previsto un requisito minimo pari all'1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.
Per l’industria, la Direttiva stabilisce che l’uso delle energie rinnovabili in questo settore dovranno aumentare annualmente dell'1,6%. Gli Stati membri hanno convenuto che il 42% dell'idrogeno utilizzato nell'industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035. Gli Stati membri avranno la possibilità di ridurre del 20% il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'uso industriale a due condizioni: il contributo nazionale degli Stati membri all'obiettivo vincolante generale dell'UE raggiunge la quota prevista; la percentuale di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro in questione non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.
Per quanto riguarda l’edilizia, le nuove norme stabiliscono un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile per gli edifici nel 2030. Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell'1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da incrementi indicativi supplementari calcolati specificamente per ciascuno Stato membro.
Nel settore delle bioenergie, la Direttiva rafforza i criteri di sostenibilità relativi all'uso della biomassa per l'energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia. Gli Stati membri garantiranno l'applicazione del principio dell'uso a cascata con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.
Infine, la Direttiva interviene sulle procedure di autorizzazione: designeranno zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui i progetti in materia di energie rinnovabili saranno oggetto di procedure di autorizzazione semplificate e rapide. La diffusione delle energie rinnovabili sarà inoltre considerata di "interesse pubblico prevalente", il che limiterà i motivi di obiezione giuridica ai nuovi impianti.
La Direttiva è stata formalmente adottata e sarà ora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entrando in vigore 20 giorni dopo. Una volta entrata in vigore la Direttiva, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale.