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2024-04-18 02:09

Nuovi orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS

QUEL CHE C'È DA SAPERE

La Commissione europea ha adottato gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato concessi nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Ue, nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra post-2021. Gli orientamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 con l'inizio del nuovo periodo di scambio del sistema ETS e sostituiranno i precedenti, adottati nel 2012.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Per affrontare in modo sostenibile i cambiamenti climatici e conseguire gli obiettivi del Green Deal, è necessario attribuire un prezzo alle emissioni di carbonio ed evitare allo stesso tempo che vengano rilocalizzate. Gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato concessi nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE adottati oggi sono un elemento importante di questo progetto. Essi consentono agli Stati membri di sostenere quei settori che, a causa dei costi indiretti delle emissioni, sono maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Allo stesso tempo, essi contribuiscono a conseguire l'obiettivo di una decarbonizzazione dell'economia efficace sotto il profilo dei costi, evitando fenomeni di sovracompensazione e indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico".

Gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato concessi nell'ambito del sistema ETS:

a) prevedono la concessione di aiuti soltanto ai settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa degli elevati costi indiretti delle emissioni e della loro forte esposizione al commercio internazionaleSulla base di una metodologia obiettiva, sono stati selezionati come ammissibili 10 settori e 20 sottosettori (rispetto ai 13 settori e ai 7 sottosettori previsti dai precedenti orientamenti);

b) prevedono un tasso di compensazione fisso del 75% nel nuovo periodo (con una riduzione rispetto all'85% previsto all'inizio del precedente periodo di scambio del sistema ETS) ed escludono le compensazioni per le tecnologie non efficienti, al fine di mantenere gli incentivi delle imprese a favore dell'efficienza energetica;

c) subordinano la compensazione ad un ulteriore impegno a favore della decarbonizzazione da parte delle imprese interessate, ad esempio al rispetto delle raccomandazioni emerse dai rispettivi audit sull'efficienza energetica.