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2026-08-28 12:40

Il Decreto Clima parte dal Senato

QUEL CHE C’È DA SAPERE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e assegnato al Senato il cosiddetto Decreto Clima, il cui vero titolo è “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. D.L. 111/2019”.

Il provvedimento stabilisce che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge sia approvato il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, con decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministro dell'Ambiente, sentiti il ministro della Salute e gli altri ministri interessati.

Nel programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Per ciascuna misura il piano dovrà identificare le risorse economiche disponibili a legislazione vigente e indicare la relativa tempistica attuativa.

In relazione alla direttiva 2008/50/CE l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (N02) e di polveri sottili (PM10): la n. 2014/2147 e la n. 2015/2143.

Nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente viene istituito un Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità”. Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni di €, così suddivisa: 5 milioni € per il 2019, 70 milioni € per il 2020, 70 milioni € per il 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni € per il 2023 e 10 milioni € per l'anno 2024.

A valere su questo stanziamento e fino ad esaurimento delle risorse, si riconosce ai residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria per non ottemperanza ai limiti di emissione ambientale, un “buono mobilità” pari a 1.500 euro per le autovetture e a 500 euro per i motocicli, nel caso di rottamazione entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi.

Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni.

Le risorse per istituire il Fondo sono una parte di quelle attribuite, per gli anni dal 2019 al 2024, al ministero dell'Ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il ministro dell’Ambiente, di concerto con altri ministeri, dovrà emanare un decreto definizione delle condizioni e delle modalità per l’ottenimento e l’erogazione del buono mobilità.

Una quota, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, delle risorse attribuite al ministero dell'Ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, viene destinata al finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

I progetti dovranno essere presentati al ministero dell’Ambiente da parte di uno o più dei Comuni, anche in forma associata, che siano stati interessati dalle procedure di infrazione comunitaria. Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti da un decreto interministeriale, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti – per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione.

I progetti saranno selezionati dal ministero dell’Ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Le modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento saranno definite con decreto del ministero dell’Ambiente, da emanare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Anche in questo caso, alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Viene previsto il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle città metropolitane e il riparto dei fondi sono demandati ad un decreto del ministro dell’ambiente, tenendo conto, in particolare, dei criteri di selezione della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. Ciascuna città metropolitana presenta le progettazioni degli interventi, includendo i programmi operativi di dettaglio e i relativi costi, al ministero dell’Ambiente, che approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana.

Viene anche previsto altresì che tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico siano introdotti quelli relativi al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Alle spese si provvede sempre mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Il decreto legge contiene anche disposizioni in materia di commissari unici nell’ambito delle procedure d’infrazione in materia ambientale, specificatamente quelli per le discariche abusive e per le acque reflue.

Il decreto legge contiene anche disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali, stabilendo che entro 180 giorni i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento, e i gestori del servizio idrico dovranno pubblicare in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti. I dati e le informazioni saranno acquisiti con modalità telematica dall’Ispra, che poi provvederà ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del ministero dell’Ambiente denominata «Informambiente», anche nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente», sulla base di una specifica convenzione tra l'Ispra e il ministero dell’Ambiente.

Per ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, il decreto legge riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale. Esso è attribuito, nell'ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto dall'esercente non dovrà essere un contenitore monouso.

Le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale. Sono quindi previste le norme per la copertura finanziaria, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato "de minimis".

Infine, nel decreto legge è stato inserito anche un articolo riguardante il differimento di termini per adempimenti fiscali e contributivi a seguito di eventi sismici.