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2024-04-19 04:53

Iniziato al Senato l’esame del ddl CantierAmbiente

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La commissione ambiente del Senato ha iniziato l’esame, in sede redigente, del disegno di legge del governo denominato “CantierAmbiente”, che contiene disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e per la salvaguardia del territorio.

L'articolo 1 del disegno di legge conferisce ai presidenti delle Regioni, nell’esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell’ambito di Programmi d’azione triennale. Ciascun commissario predispone a tal fine un Programma d’azione triennale, in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Nelle more dell’approvazione dei Programmi, al fine di garantire l’accelerazione dell’attuazione degli interventi, viene previsto che le Autorità di gestione e le amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell’entrata in vigore della legge CantierAmbiente, a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi europei e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del Programma d'azione triennale, che deve essere trasmesso dal commissario straordinario al ministero dell’Ambiente, che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto e previo parere del segretario dell’Autorità di bacino distrettuale. Entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, il ministero dell’Ambiente procede ad individuare gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di priorità definiti con decreti. Inoltre, il ministero approva i relativi piani annuali da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche con riferimento agli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi per la realizzazione del Programma. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiore al 20%, è poi destinata ad interventi indicati dalle Regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto, qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate necessità.

L'articolo 3 stabilisce poteri e compiti del commissario. Si prevede che, per l’espletamento degli interventi previsti dai Programmi, siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori, sentito il ministero dell’Ambiente. Il soggetto attuatore provvede a nominare il responsabile unico del procedimento, approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, pagare i relativi corrispettivi ed ha la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; si stabilisce che provvede a tali attività in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto della normativa dell’Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

L’articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei commissari. Si prevede che i commissari procedano immediatamente, a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, all’avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell’effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si prescinde per tali attività comunque dall’effettiva disponibilità di cassa. Si prevede l’erogazione di quattro successive anticipazioni.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle banche dati, prevedendo che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari, monitorino, tramite i rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito decreto interministeriale del ministero dell’Economia, d'intesa con il ministero dell’Ambiente, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 contiene disposizioni volte ad assicurare ai presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi programmi d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio.

L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Al Fondo è attribuita una dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nella quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale).

L'articolo 8 istituisce la figura del green manager. In particolare, stabilisce la sua individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del personale dirigenziale in servizio ed elenca le sue funzioni, demandando poi ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti nonché dei criteri e dei requisiti per la sua individuazione. La disposizione provvede a sostituire il riferimento al "mobility manager" con quello al "green manager" all'interno della normativa vigente, ossia all'articolo 22, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 5, comma 6 della legge 28 novembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale).

L'articolo 9 include gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'ambito del Programma d'azione triennale, tra gli interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. A tal fine esso modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 10 prevede che i commissari predispongano una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, da trasmettere al ministero dell'Ambiente prima della conclusione del secondo triennio della programmazione. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle verifiche sugli interventi realizzati, il ministero presenta proposte di semplificazione e di riprogrammazione degli interventi alla Cabina di regia Strategia Italia. Al completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, cessano le funzioni commissariali.