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2025-01-25 18:23

Combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi, la Corte di giustizia dell’Ue condanna l’Italia

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La Corte di giustizia dell'Ue ha condannato l’Italia per la mancata trasmissione del programma nazionale definitivo di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che sarebbe dovuta avvenire entro il 23 agosto 2015, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom.

La direttiva prescrive agli Stati membri di adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, compresi i sottoprodotti degli utilizzi delle tecnologie nucleari e radiologiche per scopi diversi dalla produzione di energia, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva garantisce inoltre la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con un'attenzione particolare per le questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.

Secondo la Corte di giustizia dell’Ue, “l’obbligo per gli Stati membri di notificare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70, per la prima volta alla Commissione il programma nazionale di cui all’articolo 12 della medesima direttiva, entro il 23 agosto 2015, non può essere adempiuto mediante una semplice trasmissione alla Commissione delle versioni provvisorie del programma nazionale, ma unicamente mediante l’adozione definitiva di quest’ultimo conformemente alla procedura prevista a tal fine. La trasmissione di una versione provvisoria del programma nazionale non corrisponde quindi alla notifica di una simile misura di recepimento”.

La Corte di giustizia ha respinto le argomentazioni difensive portate dall’Italia perché “un’interpretazione della portata dell’obbligo di notifica che limiti detto obbligo allo stato di avanzamento dei programmi nazionali equivale a ritenere che la direttiva 2011/70 non impartisca agli Stati membri un termine massimo per l’adozione dei loro programmi. Una simile interpretazione, oltre a essere contraria alla lettera dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva in questione, potrebbe pregiudicare l’effetto utile della medesima e l’obiettivo di protezione richiamato al punto 36 della presente sentenza”.

La vertenza tra Commissione europea e Italia ha avuto inizio il 4 novembre 2015, quando la Commissione ha avviato una procedura «EU Pilot» (8056/15/ENER) per ottenere informazioni dall’Italia in merito allo stato della procedura di adozione del programma nazionale di cui all’articolo 12 della direttiva 2011/70.

Il 2 febbraio 2016, l’Italia ha informato la Commissione che avrebbe adottato il suo programma nazionale in tempi brevi e che glielo avrebbe trasmesso il prima possibile.

Il 12 febbraio 2016, la Commissione ha chiuso la procedura «EU Pilot».

Il 22 febbraio 2016, l’Italia ha inviato alla Commissione un documento intitolato «Programma nazionale».

Il 23 febbraio 2016, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla natura del documento inviato, in particolare sulla questione se si trattasse della versione finale del programma nazionale, non ricevendo alcuna risposta.

 Il 29 aprile 2016, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora, nella quale ha ricordato di non essere ancora stata informata dell’adozione del programma nazionale definitivo, invitando il nostro governo ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi.

L’Italia ha risposto alla lettera di messa in mora con due comunicazioni, una del ministero dello Sviluppo economico e l’altra del ministero dell’Ambiente. Le due comunicazioni riguardavano la fase della procedura di adozione del programma nazionale.

Il 14 luglio 2017, la Commissione ha emesso un parere motivato, nel quale affermava che l’Italia era venuta meno agli obblighi previsti dal combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70, in quanto non le aveva notificato la versione definitiva del programma nazionale.

L’Italiana ha risposto al parere motivato con lettera del 13 settembre 2017, indicando le misure assunte per l’adozione del suo programma nazionale.

Il 29 giugno 2018, a seguito dell’esame di tale risposta, la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Ue, perché il nostro Paese non le aveva ancora notificato il programma nazionale definitivo.

L’11 luglio 2019, la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia, senza sanzioni pecuniarie.