Oggi:

2024-03-29 02:04

Chiacchiere e Ideologia

PROPOSTA DI LEGGE M5S SUI RIFIUTI

di: 
Giovanni Barca

I principi ispiratori della politica dei grillini sui rifiuti sono espressi in una proposta di legge per la riforma del Codice ambientale depositata in Senato che, a noi, pare inutilmente retorica, lontana dalla realtà e ideologica. Per non incorrere nel rischio di sottovalutare una proposta della principale forza politica al governo del paese, abbiamo chiesto a Giovanni Barca di esaminarne il contenuto.

La senatrice Pasqua L’Abbate, detta Patty, del Movimento 5 stelle ha presentato al Senato, quale prima firmataria, una proposta di legge, divulgata come ”Codice ambientale del Movimento 5 stelle“, che mira a trasformare in norma una linea di pensiero che il Movimento ha proposto in questi anni per assecondare l’opinione di quei cittadini e comitati che rifiutano ogni soluzione consolidata. La proposta è in linea con una generica sottovalutazione del problema, propone soluzioni poco realizzabili, tecnicamente non supportate e, spesso, lontane dalle direttive Comunitarie.

La senatrice pugliese ha fatto parte del gruppo di 40 candidati all’uninominale proposti da Luigi Di Maio alle elezioni come “le migliori menti del paese”. Leggendo il suo curriculum, si nota un corso di laurea in gestione delle risorse naturali e un master per lo sviluppo sostenibile del territorio ma nessuna esperienza tecnica o amministrativa concreta nella gestione dei rifiuti se non un’attività di collaboratrice all’università di Bari dove, tuttavia, non risulta tra il personale docente.

La proposta di legge, partendo dal Codice Ambientale vigente (parte quarta), propone modifiche ai vari articoli per modellarli alla filosofia della relatrice e del Movimento.

La proposta poggia sulla convinzione che la produzione dei rifiuti debba essere fortemente ridotta; a questo fine propone un completo ripensamento dei prodotti immessi sul mercato che, sin dalla fase di progettazione, dovrebbe tener conto del loro fine vita, agevolando così la successiva fase di recupero o riciclo.

Parallelamente, la proposta vede come problematico e potenzialmente dannoso ogni impianto di trattamento a partire da quelli con recupero d’energia tant’è che propone un congelamento di ogni nuova autorizzazione fino a quando non venga aggiornata la contabilità dei rifiuti.

Dalla lettura combinata degli articoli, sembra che la proponente ritenga esuberante il numero degli impianti di trattamento complessivamente presenti sul territorio nazionale, anche a prescindere da una ipotetica, futura, forte riduzione della produzione di rifiuti. Di conseguenza, il testo rifugge da qualsiasi principio di realtà che, invece, mostra una carenza impiantistica in diverse e rilevanti parti del nostro territorio. Inoltre, come si evince dal rapporto Ispra sulla produzione dei rifiuti speciali del 2018, recentemente pubblicato, la produzione dei rifiuti è in aumento.

Visti i numeri della maggioranza parlamentare e le posizioni espresse dal governo, che fanno ritenere possibile, anzi, probabile l’esame della proposta di legge, per le questioni più rilevanti e con riferimento allo specifico articolo del Codice ambientale vigente, si riporta di seguito la descrizione delle modifiche proposte con qualche commento.

 

Art 177 -Campo d’applicazione e finalità

La proposta inserisce nell’articolo originario le finalità previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014 “verso un‘economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”. La proposta non fa cenno al fatto che tale Comunicazione, ritirata dalla Commissione per osservazioni di alcuni stati membri e di alcune forze politiche, è stata successivamente sostituita dalla Comunicazione del 2 dicembre del 2015 “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia circolare”.

L’intento è quello di affermare, sin dal primo articolo della parte quarta, che l’unica priorità è quella di non produrre rifiuti; nel contempo, infatti, si prendono le distanze da qualsiasi tipo d’impiantistica per la gestione degli scarti, in base al pregiudizio che il loro trattamento possa produrre effetti dannosi per l’ambiente e la salute dell’uomo.

Nelle direttive comunitarie e nel Codice ambientale vigente non manca l’attenzione alla prevenzione della produzione del rifiuto né quella relativa alla buona progettazione e gestione degli impianti. Con le proposte di modifica, in sostanza, si proclama una maggior riduzione della produzione dei rifiuti per affermare che il ricorso agli impianti è comunque problematico se non sospetto.

 

Art 178 – Principi

Viene ribadita l’importanza della prevenzione della produzione dei rifiuti e si inserisce la fase di ricerca e progettazione di ogni prodotto quale fase della gestione dei rifiuti.

Progettare ogni prodotto in vista del suo fine vita è una pratica virtuosa, ma che questo costituisca una fase della gestione dei rifiuti è discutibile.

Nei “principi” si inserisce il concetto che Stato, Regioni, Province autonome debbano garantire la più ampia partecipazione dei cittadini nelle scelte afferenti il ciclo di prevenzione, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti. Concetto giusto ma di fatto già presente nella normativa vigente; qui pare si voglia affermare un ruolo prevalente del “cittadino”, nelle scelte di cui si parla, rispetto alle autorità preposte o agli amministratori eletti.

 

Art 178 bis  …completamente nuovo...

In questo nuovo articolo si dispone il divieto per le aziende che operano la raccolta e trasporto dei rifiuti di effettuare anche le operazioni di smaltimento e recupero di energia. L’articolo proposto non distingue tra urbani e speciali. Dunque, il divieto deve essere inteso per tutti i rifiuti.

Una tale disposizione sarebbe motivata da un presunto conflitto d’interesse: se un’azienda che raccoglie e trasporta rifiuti possiede e gestisce anche un impianto di smaltimento/recupero, non avrebbe interesse a ridurre i rifiuti alla fonte.

Una diversa, più realistica, lettura suggerisce che tale articolo agevoli la strada all’esportazione dei rifiuti da territori privi d’impianti a territori che li possiedono; ciò a dispetto del principio di responsabilità e di prossimità.

Tale proposta non è nuova: talvolta le aziende pubbliche di gestione dei rifiuti urbani, di fronte a ripetuti dinieghi alle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento finale o di recupero, hanno avanzato l’idea di poter considerare i rifiuti urbani alla stregua di quelli speciali per poterli inviare ovunque possibile.

Le esperienze più evolute, anche da un punto di vista culturale e civile e complessivamente rispettose delle direttive comunitarie e delle BAT (best available techniques), indicano la strada contraria e cioè la convenienza, ambientale ed economica, di farsi carico, in un ragionevole spazio intorno ai luoghi di produzione, della complessiva gestione dei rifiuti sia urbani che speciali.

 

Art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Questo è l’articolo che nel codice ambientale stabilisce la gerarchia della gestione dei rifiuti; tale gerarchia cosi come prevista al comma 1 non viene esplicitamente modificata dalla proposta del Movimento,

tuttavia:

- viene inserita l’analisi dell’intero ciclo di vita di un prodotto (meglio specificata al 179 ter) quale linea guida che orienti le scelte, si afferma che ove non sussista una praticabilità economica per la gestione del rifiuto gli oneri debbano essere a carico dei soggetti appartenenti alle filiere produttive all’origine dei rifiuti. Come, quando e perché il produttore dovrebbe contribuire agli oneri di gestione del rifiuto non è specificato: evidentemente, il proponente giudica sufficiente tale disposizione. Non viene nemmeno menzionato il meccanismo dei consorzi obbligatori, che ha funzionato a partire dal decreto 22/97 (Ronchi).

- viene inserito un comma che prescrive che le misure dirette alla prevenzione della produzione del rifiuto mediante riprogettazione e riparazione siano da preferire rispetto ai procedimenti di riciclaggio e di recupero di materia. L’aggiunta di tale comma pare pleonastica poiché la prevenzione è da sempre al primo posto ma, qui, è strumentale a rappresentare che le altre opzioni: riutilizzo, riciclaggio, recupero d’energia, interessino poco.

La tecnica legislativa adottata (non solo in questo articolo) non pare adeguata, assomiglia molto ad un manifesto d’idee con diverse imposizioni che, tuttavia, non paiono avere possibilità di concreta cogenza nell’ordinamento.

 

Art 179 –bis (criteri di conteggio dei rifiuti) - Nuovo

Si dispone che, entro la fine di quest’anno, il Ministero dell’Ambiente individui nuove modalità di conteggio dei rifiuti. Sino a che i rifiuti non siano “riconteggiati“ non si autorizza alcun nuovo impianto di smaltimento o di recupero di energia dai rifiuti (discariche o inceneritori).

Cha la contabilità dei rifiuti debba essere perfezionata e riposta su soggetti diversi da quelli attuali è condivisibile ma non siamo all’anno zero della conoscenza sino al punto di bloccare la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero; tale disposizione è assolutamente dannosa perché tende a impedire progetti che abbiano esaurito l’iter delle autorizzazioni.

 

Art 179-ter (analisi del ciclo di vita applicata all’eco-progettazione e alla gestione dei rifiuti) - Nuovo

La proposta di legge molto insiste sulla filosofia di questo nuovo articolo relativo all’analisi del ciclo di vita dei prodotti. Tale analisi, che dovrebbe essere effettuata a monte, è finalizzata:

-alla prevenzione

- alla riduzione dei rifiuti

-alla riduzione degli impatti

- ad evitare il trasferimento degli impatti da una fase all’altra del ciclo di vita

- alla scelta più idonea tra quelle di cui all’art 179 (criteri di priorità-gerarchia)

Il concetto non è nuovo ed elevarlo al rango di norma potrebbe essere conveniente, rimane tuttavia da capire se questo possa essere inserito nella normativa sui rifiuti senza infrangere le norme sulla libera concorrenza.

 

Art 179 quater (misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti) - Nuovo

L’articolo propone di imporre ai Comuni (non ai loro consorzi ATO) ambiziosi obiettivi di riduzione:

- almeno il 10 % entro 31/12/2018

- almeno il 20 % entro il 31/12/2019

- almeno il 40% entro il 31/12/2025

- almeno il 55% entro il 31/12/2035

- almeno il 70% entro il 31/12/ 2050

Le Regioni, previa intesa con il Ministero dell’Ambiente, possono inserire obiettivi più ancora più ambiziosi!

Con questo, i proponenti pensano che nel giro di trent’anni il problema sia quasi risolto. Come comportarsi nel frattempo, visto anche il congelamento delle autorizzazioni, non pare una loro preoccupazione.

 

Art 181-quater (recupero di energia dai rifiuti) - Nuovo

Tale diposizione prevede ulteriori restrizioni al recupero di energia dai rifiuti che potrebbe essere utilizzata solo se:

- sia dimostrata l’impossibilità di procedere a ulteriori selezione e recupero di materia,

- sia dimostrato il maggior impatto ambientale di ogni altra azione,

- sia dimostrato il minor rischio per l’ambiente e per la salute rispetto alle alternative disponibili.

Non sono autorizzati impianti di recupero d’energia dove non sono raggiunti obiettivi di riduzione di cui all’Art 179-quater di cui sopra.

In sostanza, impianti di recupero di energia non si possono più fare, anche se questo contrasta con le direttive dell’Unione Europea che, tra l’altro, sta per concludere l’iter di revisione della relativa BAT.

Le cosiddette BAT conclusion sono previste per il prossimo anno.

 

Art 182 bis – Principi di autosufficienza e prossimità

In contraddizione con l’originario articolo di legge che individua negli ATO la dimensione territoriale ottimale nella quale gestire i rifiuti, la proposta di legge del Movimento 5S inserisce il concetto di una rete nazionale di impianti finalizzati allo smaltimento e al recupero dei rifiuti non differenziabili. Questo chiaro orientamento destina alla dipendenza talune aree geografiche da altre più virtuose e permette la circolazione dei rifiuti per molti chilometri. Concetto dannoso, poco sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Abbinato alla disposizione che vieta la realizzazione di nuovi impianti sino a migliore contabilizzazione dei rifiuti, tale norma, vista la complessiva inadeguatezza dell’impiantistica nazionale, consacra la strada dell’esportazione dei rifiuti.

 

Art 183-bis (Raccolta separata di specifiche tipologie di rifiuto) - Nuovo

Con questo articolo la raccolta porta a porta diventa prescrizione di legge per le seguenti tipologie di rifiuto:

-organico

-carta e cartone

-vetro

-alluminio e acciaio

-plastiche

-rifiuti pericolosi

-RAEE

-medicinali scaduti

-ingombranti

-mozziconi di sigarette e gomme da masticare

Tale norma pare del tutto indipendente da considerazioni organizzative, territoriali ed economiche poiché su tutto prevale l’impostazione ideologica che guida gran parte della proposta

 

Art 185 –bis (compostaggio sul luogo di produzione o autocompostaggio) – Nuovo

Con questo articolo il compost esce dalla normativa dei rifiuti.

La norma potrebbe avere una sua utilità e finalmente agevolare l’utilizzo del compost. Tuttavia ci si chiede:

-se la norma cosi scritta sia congruente con la definizione di rifiuto della norma comunitaria,

- perché tale norma si propone solo per il compost e non anche, ad esempio, per altri ammendanti,

- se non sarebbe più utile definire una procedura semplice e snella per fare uscire diversi rifiuti da questa normativa e transitare in quella dei prodotti.

 

Art 191 Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi

Forse nel timore che qualche Presidente di Regione si assuma qualche responsabilità nella soluzione di emergenze o difficoltà la proposta elimina la seconda parte del comma 4 dell’articolo in questione che è quello, appunto, che conferisce poteri di ordinanza al Presidente di Regione

 

Art 192-bis “divieto di smaltimento e di recupero di energia dai rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati”. – Nuovo

Ove non fosse sufficientemente chiara l’avversione, dei proponenti, agli impianti di termovalorizzazione ma anche (almeno a parole) alle discariche, questo nuovo articolo vieta, dal primo gennaio 2020, lo smaltimento ed il recupero energetico di:

-rifiuti solidi urbani non selezionati e il roro residuo,

-biomasse non contaminate e compostabili

- tutti gli altri rifiuti preparabili per il riutilizzo o riciclabili

 

Art 199 bis “rete nazionale di impianti di smaltimento e piano di dismissione di inceneritori e discariche” - Nuovo

Tale articolo è sostenuto dalla ferrea convinzione che riducendo i rifiuti e contabilizzandoli in modo adeguato si possano anche ridurre gli impianti e che quelli esistenti siano sin troppi.

L’articolo scardina e rende inefficace la pianificazione regionale sostituendola con una rete di impianti nazionale.

Nello stesso articolo (in contrasto con i principi di economia circolare) si vieta l’utilizzo di ceneri da inceneritore o da centrali di combustione nei cementifici. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in impianti per rifiuti pericolosi (cioè discariche?).