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2024-09-08 22:33

Schema di decreto legislativo sulla VIA, semplificazione e tempi perentori

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Su proposta del ministro dell’Ambiente, il Consiglio dei ministri, ha approvato uno schema di decreto legislativo sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, che adegua la normativa nazionale alla direttiva europea 2014/52 e che, come recita un comunicato di Palazzo Chigi, è finalizzato a efficientare le procedure, innalzare i livelli di tutela ambientale, contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, i tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA sono di circa tre anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto intende rispondere, tra l’altro, all’esigenza di superare tale frammentazione.

Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, che ora passa all’esame delle competenti commissioni parlamentari, il governo segnala i seguenti i seguenti:

- la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;

- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;

- una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta a circa 21 miliardi di euro.

Lo schema di decreto prevede anche:

  • una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
  • l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a VIA, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
  • nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un “pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto, per individuare l’eventuale procedura da avviare;
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
  • l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa.