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2024-09-20 22:58

Biocarburanti e biogas: aggiornato l'elenco delle materie prime

QUEL CHE C'È DA SAPERE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 17 maggio la Direttiva delegata UE 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas.

Alla parte A dell'allegato IX della Direttiva 2018/2001 sono aggiunte le seguenti materie prime ammesse per la produzione di biocarburanti avanzati: oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica; metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno; colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione; colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione; cianobatteri.

Alla parte B sono aggiunte le seguenti materie prime ammesse per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo per il conseguimento delle quote minime è limitato e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico: colture danneggiate che non sono idonee all'uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione; acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione; colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A dell'allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione; colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione.