QUEL CHE C'È DA SAPERE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, il cosiddetto “DL Agricoltura”.
Nello specifico, l’articolo 5 del DL, “Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo”, modifica il D. Lgs 199/2021 e vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole (così classificate dalla pianificazione urbanistica), con alcune eccezioni.
Per le aree idonee ex lege (articolo 20, D. Lgs 199/2021) potranno essere effettuati solo interventi per modifica, rifacimento o potenziamento di impianti esistenti senza l’occupazione di ulteriore suolo. Il divieto non si applica inoltre nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Esclusi dal divieto gli impianti realizzati su cave e miniere cessate, siti e impianti di gestori di ferrovie, autostrade e aeroporti, aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.
Tra le altre misure del Decreto-Legge, l’art. 11 introduce misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, mentre con l’art. 12 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare per coordinare l'azione strategica del Governo in materia.