REGOLAMENTO EUDR
Da venti anni, la Roundtable on Sustainable Palm Oil detta gli standard per la certificazione volontaria delle produzioni non distruttive per l’ambiente e le comunità locali. Ora, il suo approccio ha fatto scuola: un Regolamento europeo stabilisce, a salvaguardia delle foreste, il controllo delle importazioni e delle esportazioni dell’Unione Europea anche sui prodotti derivati da bovini, cacao, caffè, gomma, soia e legno, oltre che dalla palma da olio. Forse, con qualche rigidità di troppo, ma lungo una strada già sperimentata.
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Con il 2025, entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023, del Parlamento Europeo e del Consiglio (EUDR)[1], relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di alcune materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogativo del regolamento (UE) n. 995/2010. Inquadrato nelle più ampie politiche di “ripristino del rapporto tra uomo e natura” stilate dall’Unione Europea, questo provvedimento è strategico e stabilisce un precedente normativo a livello globale.
Il nostro continente ha contribuito in maniera significativa al processo di deforestazione, figurando come il secondo maggior importatore, dopo la Cina, di prodotti legati alla deforestazione. L’EUDR intende minimizzare il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale ed alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
Il regolamento trova i suoi presupposti nella Comunicazione della Commissione UE (23 luglio 2019) sull’intensificazione dell’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, in cui la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l’impronta del consumo dell’Unione sul suolo e ha incoraggiato a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Questo impegno è stato confermato con il Green Deal europeo, la Strategia UE per la biodiversità e la Farm to Fork.
Materie prime e prodotti interessati
Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate, per esempio il cuoio, il cioccolato, pneumatici o mobili. Le materie prime interessate sono: i bovini, il cacao, il caffè, la palma da olio, la gomma, la soia e il legno. Il Regolamento si applica alle importazioni ed alle esportazioni.
Cosa prevede il regolamento
Sono tre le condizioni per l’immissione sul mercato UE e per l’esportazione delle materie prime e prodotti interessati:
a) “deforestazione zero”, ovvero che siano prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;
b) che siano prodotti nel rispetto della legislazione del paese di produzione;
c) che una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD) ne attesti, sotto responsabilità del verificatore, un rischio di deforestazione o di degrado forestale “nullo o trascurabile”. La dichiarazione è conservata per 5 anni nel “sistema di informazione” che sarà istituito dalla Commissione.
Qualsiasi operatore o commerciante che introduca sul mercato UE queste merci o che le esporti deve essere in grado di dimostrare che i prodotti non provengano da terre deforestate o non abbiano contribuito al degrado delle foreste e siano state prodotte nel rispetto della legislazione del paese di provenienza.
La Due Diligence si sviluppa in tre fasi:
Ogni Stato membro dell’UE è responsabile dell’applicazione del Regolamento e del controllo degli operatori. In caso di mancata conformità, sono previste azioni correttive e pesanti sanzioni che possono includere multe e il divieto di vendita dei prodotti coinvolti.
Quali sono le critiche e le sfide
Alcuni Paesi Terzi produttori delle materie prime interessate percepiscono l’EUDR come una forma di discriminazione, che non considera le sfide complesse e le realtà del commercio globale e della produzione nei propri Paesi.
Il regolamento è visto come una minaccia soprattutto a causa delle complesse ed onerose richieste di raccolta di dati sulle coordinate geografiche e tracciabilità. Soprattutto i piccoli produttori non sempre dispongono degli strumenti necessari per conformarsi ai requisiti dell’UE, pertanto, si teme che possano essere esclusi dal mercato comunitario.
C’è preoccupazione che il regolamento possa emarginare le comunità rurali e indigene che dipendono dall’agricoltura per la sopravvivenza, spingendole potenzialmente verso pratiche ancora più dannose per l’ambiente.
Cosa ci aspetta
In sostanza, l’attuazione del regolamento introdotto dall’UE si sta dimostrando piuttosto complessa. Si lamenta un generale ritardo della Commissione UE nel fornire strumenti e orientamenti su diversi aspetti tecnici delineati nel Regolamento; molti chiarimenti sono attesi con impazienza dagli operatori e si invocano linee guida chiare dall’UE anche da parte delle Autorità Nazionali Competenti per i controlli. Fonti all’interno dell’UE indicano che il “country benchmarking”, che prevede la categorizzazione dei Paesi in ‘alto’, ‘medio’ e ‘basso’ rischio di deforestazione, sarà posticipato.
Man mano che ci avviciniamo al 2025 crescono le preoccupazioni, soprattutto all’interno di alcune filiere e anche tra gli agricoltori europei. Sono state avanzate da più parti richieste per posticipare l’applicazione delle nuove normative, mentre le organizzazioni non governative spingono sulla Commissione per una puntuale applicazione dell’EUDR.
Merita una segnalazione finale il fatto che, tra tutti i settori coinvolti, nonostante le difficoltà oggettive, l’industria dell’olio di palma sembra essere comunque la più preparata, avendo dovuto affrontare ormai da tempo il problema della deforestazione e della tracciabilità degli approvvigionamenti.
* Francesca Ronca, Unione Italiana per l’Olio d Palma Sostenibile
NOTE
[1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2023, l’EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023. La sua applicazione è invece prevista per il 30 dicembre 2024 (transizione di 18 mesi) e per il 30 giugno 2025 (transizione di 24 mesi) per le micro e piccole imprese.