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2025-01-22 12:19

Mercato elettrico europeo: il Consiglio raggiunge un accordo

QUEL CHE C'È DA SAPERE

Il 17 ottobre il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale) sulla proposta volta a modificare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell’Unione europea. L'orientamento generale servirà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo.

La riforma, scrive il Consiglio europeo in un comunicato, mira a ridurre la dipendenza dei prezzi dell'energia elettrica dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dai picchi di prezzo, ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare la protezione dei consumatori.

La proposta è parte di una riforma più ampia dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE, che comprende anche un regolamento inteso a migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato mediante il rafforzamento del monitoraggio e della trasparenza (REMIT), su cui il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ha adottato un orientamento generale nel giugno 2023.

Riguardo ai mercati dell’energia elettrica a lungo termine, il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri agevoleranno il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori. Le misure possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica.

I contratti bidirezionali per differenza (contratti a lungo termine conclusi da enti pubblici per sostenere gli investimenti, che integrano il prezzo di mercato quando è basso e chiedono al generatore di rimborsare un importo quando il prezzo di mercato è superiore a un determinato limite, al fine di evitare eccessivi profitti) saranno il modello obbligatorio utilizzato per i finanziamenti pubblici nei contratti a lungo termine, con alcune eccezioni e si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici ad acqua fluente e nucleari. I ricavi generati dallo Stato attraverso questi contratti verrebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell'elettricità per i clienti finali.

Per quanto riguarda i meccanismi di capacità, il Consiglio ha convenuto di eliminare il carattere temporaneo di tali misure. Ha introdotto una deroga ai requisiti attuali relativi ai limiti di emissione di CO2, a condizioni rigorose e fino al 31 dicembre 2028, ha proposto semplificazioni per le procedure di approvazione e chiesto alla Commissione di presentare una relazione dettagliata che valuti ulteriori possibili modi per semplificare il processo di applicazione dei meccanismi di capacità (seguita da proposte in tal senso, tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento).

Per rafforzare la tutela dei consumatori il Consiglio ha previsto la libertà di scelta del fornitore e la possibilità di accedere a prezzi dinamici dell'elettricità, contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, a meno che i fornitori non offrano contratti fissi e a condizione che ciò non riduca la disponibilità complessiva di contratti a tempo determinato. Sono state concordate regole più severe rispetto al passato per i fornitori nelle strategie di copertura per proteggere i clienti dalle variazioni sui mercati all'ingrosso e sistemi di fornitori di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura almeno per i clienti domestici, ove non esistano già. Tutti i clienti avranno diritto ai sistemi di condivisione dell'energia (utilizzo, condivisione e stoccaggio dell'energia autoprodotta) e tutti i diritti dei consumatori saranno estesi ai clienti finali coinvolti nei sistemi di condivisione dell'energia.

Infine, riguardo ai prezzi dell’energia, la riforma introduce un'opzione temporanea per applicare prezzi regolamentati, anche sottocosto, alle piccole e medie imprese (Pmi) in tempi di crisi; è stato rafforzato il ruolo del Consiglio nel dichiarare lo stato di crisi temporanea dei prezzi dell'elettricità a livello regionale o dell'Unione e hanno modificato le condizioni per dichiarare lo stato di crisi dei prezzi dell'elettricità quando si prevede che prezzi medi all'ingrosso dell'elettricità molto elevati durino almeno per sei mesi e che i forti aumenti dei prezzi al dettaglio dell'elettricità continuino per almeno tre mesi. Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri possono applicare un tetto ai profitti dei produttori inframarginali come le rinnovabili, il nucleare e la lignite fino al 30 giugno 2024, alle stesse condizioni dell'emergenza provvedimento sui ricavi inframarginali adottato il 6 ottobre 2022.