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2023-12-04 15:03

Non arrecare danno significativo: la guida UE

QUEL CHE C'È DA SAPERE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C dell'11 ottobre la Comunicazione C/2023/111 della Commissione che contiene gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (Do no significant harm, DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli orientamenti, basati sul Regolamento 2021/241 che istituiva il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), hanno lo scopo di aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Plan, RRP) per quanto riguarda il principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Tassonomia. La Comunicazione precisa che gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura del rispettivo RRP, che devono valutare sia le riforme che gli investimenti, che è possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali, che quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo.

La Comunicazione stabilisce dei principi guida per la valutazione DNSH: gli effetti diretti e gli effetti indiretti primari di una misura sono pertinenti per la valutazione DNSH; la valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura; le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici; per le attività economiche per le quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell'effetto ambientale della misura in termini assoluti; per le attività economiche per le quali non esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore; le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.

Su quest’ultimo punto sono previste anche delle eccezioni: l'Allegato III definisce le condizioni specifiche relative alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.