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2024-09-20 22:06

In GU europea i Regolamenti Dafi e carburanti navi

QUEL CHE C'È DA SAPERE

Il 22 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 234 sono stati pubblicati due provvedimenti del pacchetto Fit for 55: il Regolamento UE 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 “sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” (il cosiddetto “AFIR”) e il Regolamento UE 2023/1805 del 13 settembre 2023 “sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo” (FuelEU Maritime), ratificati in via definitiva dal Consiglio lo scorso luglio.

Il Regolamento UE 2023/1804, che sostituirà, a partire dal 13 aprile 2023, la Direttiva “DAFI” e il relativo D.Lgs di recepimento, stabilisce una serie di obiettivi per gli Stati membri relativamente a colonnine elettriche, distributori di idrogeno e Gnl.

Per quanto riguarda le stazioni di ricarica, il provvedimento prevede che gli Stati membri garantiscano lungo le reti stradali TEN-T centrale e globale, in ciascun senso di marcia, gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro (salvo deroghe limitate per casi specifici). Sulla rete centrale TEN-T, ciascun gruppo di stazioni dovrà fornire una potenza di uscita di almeno 400 kW (e comprendere un punto di ricarica da almeno 150 kW) entro il 31 dicembre 2025 e di almeno 600 kW (con due punti da 150 kW) entro il 31 dicembre 2027, mentre lungo la rete globale TEN-T, ciascun gruppo di stazioni dovrà fornire almeno 300 kW e comprendere un punto da 150 kW entro il 31 dicembre 2030, arrivando al 31 dicembre 2035 ad almeno 600 kW con due punti da 150 kW in ciascun gruppo di stazioni. Il Regolamento indica anche il numero minimo di stazioni di ricarica per i veicoli pesanti.

Per quanto riguarda l’idrogeno, entro il 31 dicembre 2030, lungo la rete centrale TEN-T dovranno essere installate stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico a una distanza massima di 200 km tra loro, progettate per una capacità cumulativa minima di una tonnellata al giorno e dotate di almeno un distributore a 700 bar. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, in ciascun nodo urbano sia installata almeno una stazione di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico.

Entro il 31 dicembre 2024, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché sia installato un numero adeguato di punti di rifornimento di metano liquefatto accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale TEN-T, al fine di consentire la circolazione di veicoli pesanti alimentati a metano liquefatto in tutta l'Unione, a condizione che esista una domanda e a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente.

Il Regolamento introduce anche norme e obiettivi per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti marittimi e di navigazione interna e negli aeroporti, nonché per la fornitura di Gnl nei porti marittimi.

Entro il 31 dicembre 2024, ciascuno Stato membro dovrà trasmettere alla Commissione un progetto di quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi per i trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura.

Il Regolamento UE 2023/1805 mira ad aumentare la domanda e l'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal settore del trasporto marittimo. Il provvedimento prevede una serie di misure che garantiscano una graduale riduzione dell’intensità di gas-serra dei combustibili utilizzati nel trasporto navale rispetto al 2020: del 2% dal 2025, del 6% dal 2030, del 14,5% dal 2035, del 31% dal 2040, del 62% dal 2045 e dell’80% dal 2050.

Il regolamento si applicherà da gennaio 2025, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 31 agosto 2024.