LOCALIZZAZIONE SELVAGGE DI FER
Non è un gioco di parole, ma la constatazione di quanto sta avvenendo nei procedimenti di VIA di competenza ministeriale sui progetti eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni: è la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri a violare le residue norme di tutela paesaggistica, ridotte al minimo, ma ancora contenute nelle leggi approvate di recente al fine di favorire questi impianti semplificandone la localizzazione.
Immagine di Copertina: Foto Pixabay
L’art. 20 del Decreto Legislativo 199/2021, quello proposto da Draghi e approvato a larghissima maggioranza per rendere più semplice e veloce l’installazione di eolico e fotovoltaico di grandi dimensioni, al comma 1 prevede la emanazione di decreti da parte del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) per stabilire “i principi ed i criteri omogenei” cui si dovranno attenere le Regioni per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili; nelle more della decretazione suddetta, il comma 8 considera una serie di aree idonee, tra cui quelle agricole, con esclusione di quelle ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della Parte II e dell’art. 136 dello stesso Codice.
La fascia di rispetto, in un primo momento, era stata definita nella misura di sette chilometri (art. 6 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022). Successivamente, il legislatore, ritenendo la fascia troppo estesa, l’ha ridotta a tre chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per il fotovoltaico a terra (art. 6 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022). Risulta dunque evidente che, se si è ritenuto di doverla ridurre con legge, la fascia di rispetto rappresenti una misura di esclusione rigida per nuovi impianti, sia pure provvisoria, ma non derogabile.
Mappa di Intervisibilità dei grandi progetti eolici (aerogeneratori da 200 metri) presentati fino a questo momento nella Tuscia; elaborazione Amici della Terra
Invece, tale esclusione viene interpretata in modo singolare non solo dalle ditte proponenti i progetti, ma anche dagli organi preposti alla loro approvazione, con in testa il MASE: le aree oggetto di esclusione dalle aree idonee vengono prese in considerazione in quanto comunque non definite “non idonee”!
Questa è l’interpretazione adottata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando è stata chiamata in causa per dirimere i contrasti di pareri tra MASE e MIC (Ministero della Cultura), come è accaduto recentemente per alcuni progetti di impianti eolici di grande taglia (aerogeneratori alti 200 metri).
In questo caso è stato usato un criterio comparativo tra gli interessi finalizzati alla tutela paesaggistica da un lato e, dall’altro, allo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, considerando quest’ultimo prevalente. Come se gli impianti eolici costituissero di per sé una misura di tutela ambientale e come se la tutela ambientale dovesse prevalere su quella paesaggistica, cosa non deducibile nemmeno dalla recente modifica dell’art.9 della Costituzione.
La volontà del legislatore viene così chiaramente stravolta, mortificando non solo le esigenze di tutela del paesaggio, ma anche penalizzando le attività in campo turistico e del mondo rurale.
Inoltre, il ritardo relativo alla decretazione sui criteri per le aree idonee da una parte relega le Regioni al ruolo di spettatori e, dall’altra, favorisce una diffusa e incontrollata proliferazione di impianti FER con marcato impatto ambientale.
L’occasione per impedire tali scempi potrebbe essere costituita dal decreto sulle aree idonee sopra menzionato, ove specificare che gli impianti possano essere realizzati esclusivamente sulle aree classificate idonee, ma il testo preannunciato dal Ministro Pichetto Fratin e circolato ufficiosamente sembra diversamente orientato.