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2024-04-27 16:10

Preparazione al riutilizzo: il regolamento in GU

QUEL CHE C'È DA SAPERE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 1 settembre 2023 il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina la preparazione per il riutilizzo, attraverso la definizione delle modalità operative e dei requisiti per lo svolgimento delle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, fondamentali per la trasformazione dei rifiuti in prodotti o componenti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto  ai  prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Il provvedimento, a lungo atteso e che entrerà in vigore il 16 settembre 2023, definisce le modalità operative e i requisiti minimi a cui gli operatori devono attenersi per l'esercizio delle attività di preparazione al riutilizzo in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali di cui devono disporre, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo e, infine, le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo. Il Decreto prevede l’obbligo di etichettatura per i prodotti sottoposti a queste operazioni che indichi “Prodotto preparato per il riutilizzo”.

L'esercizio di queste attività deve essere avviato entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento. Nel caso dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'amministrazione competente deve anche effettuare una visita preventiva al centro di preparazione per il riutilizzo entro i 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività, per verificare la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal D.Lgs. 49/2014. Inoltre, le operazioni di preparazione al riutilizzo dei RAEE sono specificatamente trattate all’art. 7 del Decreto.

Vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali, i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari, pile, batterie e accumulatori, pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182, i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi, i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto, i veicoli fuori uso. Oltre a questi, sono esclusi tutti i rifiuti non espressamente indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al Decreto.