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2024-09-20 21:52

Legge di conversione DL Superbonus in Gazzetta

QUEL CHE C'È DA SAPERE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile la Legge 11 aprile 2023, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

La norma, che aveva visto l’introduzione di alcune modifiche all'impianto originale del decreto durante l’esame alla Camera e che era stata approvata dall'assemblea del Senato il 5 aprile, è la conversione in legge del cosiddetto “DL Superbonus”, con il quale sono state sostanzialmente bloccate le cessioni dei crediti fiscali per le ristrutturazioni edilizi.

Tra le modifiche introdotte, la Camera ha previsto, all'articolo 1, la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

All'articolo 2 è stabilito il divieto, a partire dal 17 febbraio 2023, di optare per lo sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche), ma la norma riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Ad esempio, vengono esclusi dal divieto gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).