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2024-03-29 16:07

ILVA, l’ultimo impianto

STORIA E DESTINO DEL CENTRO SIDERURGICO DI TARANTO (II)

di: 
Maria Belvisi

Che cosa è l’Ilva? Com’è fatto l’impianto? Che cosa produce? A quali controlli è stata sottoposta? Nell’inchiesta di Maria Belvisi, di cui pubblichiamo ,l’ultima puntata, sono descritti in sintesi i cicli produttivi presenti nello stabilimento siderurgico, l’evoluzione della normativa ambientale riguardante le attività industriali, il tipo di autorizzazioni ambientali ottenute dallo stabilimento, il ruolo dell’AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale) nella controversia attuale.

 

Nell’agosto del 2008, viene rilasciato il decreto di AIA per l’ILVA. Prima del 1996, le autorizzazioni ambientali erano rilasciate per singoli settori: scarichi idrici, rilasci in atmosfera, gestione dei rifiuti, ecc. Nello sforzo di integrare la prevenzione con la riduzione dell'inquinamento, la Comunità Europea prende atto che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso. Pertanto, per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente, è necessario porsi l’obiettivo di prevenire le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, e di provvedere alla gestione dei rifiuti attraverso un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento.

Quindi, in materia di autorizzazioni ambientali, l’emanazione della Direttiva Europea sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento IPPC, nel 1996, ha rappresentato un vera svolta (1) al problema dell’inquinamento causato da un'ampia gamma di attività industriali e non. Tali attività, definite in uno specifico allegato, si possono sinteticamente suddividere in attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali.
La direttiva, successivamente abrogata, dopo numerose modifiche, dalla direttiva 2008/1/CE (con disposizioni applicabili sino al 6 gennaio 2014), è stata sostituita completandola dalla direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali denominata IED (2010/75/UE).

Con tale direttiva viene, portato avanti il processo di riduzione delle emissioni delle installazioni industriali. Essa rappresenta una fusione di elementi diversi e sostituisce di fatto 7 direttive, tra cui la direttiva IPPC e alcune direttive settoriali come quella sull'incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di titanio (da recepire dal 7 gennaio 2014) e sui grandi impianti di combustione (da recepire entro il 7 gennaio 2013).

Ricordiamo per completezza che la Direttiva IPPC introduce i Registri INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), che contiene informazioni su emissioni in aria ed acqua di specifici inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti generalmente di grossa capacità presenti sul territorio nazionale, Nonché l’EPER (European Pollutant Emission Register). La Dichiarazione INES è il processo di comunicazione di informazioni ambientali al quale gli stabilimenti IPPC sono tenuti. I gestori degli stabilimenti IPPC in esercizio trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici (APAT oggi ISPRA), entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi all’impianto e alle emissioni in aria e acqua dell'anno precedente. Dal 2007 è stato introdotto il registro nazionale PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) (2) istituito in Italia nel 2011 (3).

L’iter procedurale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Alla base della direttiva IPPC vi è il principio secondo il quale sia i gestori che le autorità di regolamentazione devono sottoporre a un esame accurato e completo ciascun impianto e le relative conseguenze ambientali prima di stabilire le eventuali misure economicamente efficienti, necessarie per ottenere un livello elevato di tutela dell'ambiente attraverso il rilascio di un'autorizzazione (chiamata AIA in Italia) per tutte le attività industriali che presentano un notevole potenziale inquinante. La direttiva IPPC lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva VIA (85/337/CEE) e altre disposizioni comunitarie in materia. I dati forniti a norma della direttiva VIA e i rapporti di sicurezza elaborati a norma della direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso), nonché altre informazioni conformi a qualunque altra normativa, possono essere inclusi nella domanda di autorizzazione o essere a essa acclusi.

Nel rispetto delle regole e delle prassi in materia di segreto commerciale e industriale, queste informazioni dovranno essere messe a disposizione delle parti interessate, cioè:

  • al pubblico, attraverso gli strumenti più opportuni (anche per via elettronica); devono essere comunicate anche informazioni relative alla procedura di autorizzazione dell'attività, le coordinate dell'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione del progetto e informazioni sulla possibilità di partecipare al processo di autorizzazione;
  • agli altri Stati membri, se il progetto può avere ripercussioni transfrontaliere; ogni Stato membro deve trasmettere tali informazioni alle parti interessate sul proprio territorio per permettere loro di esprimersi.

Le autorizzazioni si basano sull'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, dette anche BAT (Best Available Techniques), riportate nei cosiddetti BRefs (BAT Reference documents), rapporti (scaricabili dal sito dell'European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) che rappresentano un quadro dettagliato dei processi industriali impiegati nei settori indicati dalle direttiva. L'uso delle BAT serve ad evitare o a ridurre le emissioni inquinanti e l'impatto sull'ambiente, riducendo nel contempo i consumi energetici e migliorando la produttività e/o la qualità della produzione.

Per inciso il primo BRefs sulle acciaierie è stato adottato nel 2001 (4) ed è quello utilizzato ai fini della approvazione dell’AIA dello stabilimento tenendo come riferimento anche la versione in progress del febbraio 2008. Il processo di revisione iniziato nel 2005 ha comportato l’emissione di una ulteriore versione 2012 (5) (vincolante nel marzo del 2016) in riferimento ai requisiti delle nuova Direttiva IPPC del 2010 e ratificata con decisione della Commissione Europea (6). Infatti, le «conclusioni sulle BAT» rappresentano l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Il recepimento in Italia della direttiva IPPC è stato alquanto travagliato. Il primo provvedimento del 1999 (7), instaurava due percorsi (chiamato modello italiano) per i nuovi impianti il rilascio dell’autorizzazione integrata avveniva in sede di VIA, mentre l’autorizzazione per gli impianti esistenti veniva rilasciata secondo le indicazione contenute nel decreto. E’ però solo nel 2005 (8).che viene disciplinata l’AIA per gli impianti industriali attraverso l’attuazione integrale della Direttiva IPPC. Nel 2010 un ulteriore decreto (9) inserisce integralmente l'AIA all'interno del testo unico ambientale nella parte (la seconda) dedicata alla VIA-VAS (Titolo III Bis) (10).

Il decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attività; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.  Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’AIA degli impianti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell’AIA.

Gli effetti delle AIA
Le AIA rilasciate sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni sotto riportate, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali:

        • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (ex d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi Titolo I parte quinta).
        • Autorizzazione allo scarico (ex decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, oggi capo II del titolo IV della parte terza).
        • Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto compreso per quanto applicabile ex decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).).
        • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
        • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9).

L’AIA per gli impianti per i quali è prevista (Insediamenti produttivi) e per le loro modifiche sostanziali, è rilasciata anche tenendo conto delle informazioni del pubblico e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. L’AIA statale è rilasciata dal Ministro dell'ambiente sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Impianti soggetti ad AIA
Gli impianti di competenza statale sono:

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua, per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate;
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore;
6) Altri impianti rientranti in alcune  categorie localizzati interamente in mare.
Viene istituita una apposita Commissione istruttoria per l'IPPC che svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente, composta da 23 esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico–amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure nel settore tecnico–scientifico. La prima commissione operativa però (la seconda in realtà) si insedia solo nel 2007.
Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA - Autorizzazione ambientale rilasciata per determinati impianti tra cui quelli produttivi nella fase di progettazione definitiva) fa luogo dell’AIA per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato. Qualora si tratti di progetti di modifica, l’AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti di non assoggettarli.

Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’AIA, la procedura per il suo rilascio deve essere coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E’ in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

Lo studio di impatto ambientale (per la VIA) e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni AIA e il provvedimento finale di VIA, le condizioni e le misure supplementari previste dall’AIA. Il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avviene anche con le modalità previste dall’AIA.

La domanda di AIA, trasmessa per mezzo di procedure telematiche, deve contenere le seguenti informazioni:

a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA);
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste;
m) e una sintesi non tecnica dei dati.

Si ricorda che la VIA (ovvero lo studio di impatto ambientale - SIA) richiede almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Al SIA deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici.

Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza (11), elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento EMAS nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

Invece il Rapporto di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate dalla legislazione in materia  deve evidenziare che:

a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili e per alcuni stabilimenti anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di AIA, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

L'autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento e la sede degli uffici. Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

L'autorità competente, ai fini del rilascio dell’AIA, convoca apposita Conferenza dei servizi (CdS  per un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo richiesto  dall’amministrazione procedente), come disciplinato dalle norme (12) sul procedimento amministrativo, invitando le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione. Nell'ambito della CdS, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la CdS deve concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di AIA comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

Contenuti dell’AIA
Ogni AIA deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite e tutte le misure necessarie al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso: valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti (che non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente) che possono essere emesse in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. Se necessario, l’AIA contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

L’AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di AIA così come ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni sono trasmesse per il tramite dell'ISPRA.

L’AIA contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

Organi di controllo
Per gli impianti assoggettati a rischio di incidente rilevante, l'autorità competente trasmette all'autorità competente per il rilascio dell’AIA i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. L’AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati.

L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l’AIA (termine allungabile ad ogni 8 anni  se l’impianto è registrato EMAS oppure a 6 anni se l’impianto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001). Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’AIA, ne dà comunicazione all'autorità competente. L’ISPRA, per impianti di competenza statale, o le ARPA/APPA negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

L’ISPRA esegue i controlli anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto dalla legge istitutiva del sistema agenziale. Al fine di consentire le attività, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti soggetti ad AIA comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure.

I gestori degli impianti trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell’ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.  L’ISPRA elabora i dati e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.

Il Ministero dell'ambiente e l'ISPRA assicurano l'accesso del pubblico ai dati e alle successive elaborazioni.

Chiunque esercita una delle attività soggette ad AIA senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’AIA non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

Il Riesame dell’AIA dell’ILVA
L’ILVA ottiene l’AIA (13) ad agosto del 2011. Ma perché la necessità di un riesame a così breve distanza di tempo?

In effetti, la direttiva IPPC così come il decreto di recepimento, prevede un riesame dell’AIA in determinati casi. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Verso il mese di novembre 2011 ILVA presenta ricorso contro, tra gli altri, i Ministeri dell'ambiente, della salute, dello sviluppo economico e dell'interno, e la Regione Puglia, per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del decreto AIA del parere istruttorio definitivo reso il 20 luglio 2011 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC e correlato Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA, limitatamente ad alcune prescrizioni.

L’ARPA l’1 febbraio 2012 rende noto che dai risultati del monitoraggio diagnostico del Benzo(a)Pirene a Taranto, effettuato in ottemperanza al Protocollo Integrativo di intesa ARPA- Regione Puglia (siglato il 4 marzo 2010), si evincono valori non in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Il 2 febbraio 2012 la Regione Puglia richiede la ripresa dell’iter di AIA, strettamente necessario alla tutela della salute e dell’ambiente di Taranto e Statte, aggiornando quanto prima le modalità e tempistiche delle procedure di ripresa della attività, evidenziando che il provvedimento AIA prescriveva un preventivo studio di fattibilità per il campionamento della diossina secondo tempistiche e modalità stabilite nell’ambito di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’ambiente (i cui lavori sono stati avviati successivamente al rilascio dell’AIA).

Inoltre, la Conferenza dei Servizi del febbraio 2011 (finalizzata al rilascio dell’AIA) stabiliva di pervenire alla conclusione dell’istruttoria addivenendo ad un AIA con esclusione delle discariche, avviando contestualmente le attività istruttorie relative a tutte le discariche ILVA, giungendo così ad una AIA in due fasi, a condizione che tutti gli enti partecipanti alla conferenza si impegnassero a far sì che l’AIA sulle discariche fossero rilasciate entro 180 giorni. La stessa Regione notava che, pur essendo passato ormai un anno da tale data e sei masi dal rilascio dell’AIA (parziale ad esclusione delle discariche), non si aveva notizia alcuna circa la ripresa dell’istruttoria relativa alle discariche.

Il 14 febbraio 2012 la Regione propone che, nell’ambito del procedimento di AIA relativo alle discariche ILVA, si possa procedere all’esame di quanto emerso dall’incidente probatorio ed all’eventuale riconsiderazione di aspetti fissati del provvedimento AIA e nel relativo Piano di monitoraggio e controllo.

Il 2 marzo 2012 la Regione Puglia richiede che l’avvio del riesame dell’AIA tenga conto delle risultanze delle perizie di natura chimica e ambientale (condotte da quattro esperti in materia e consegnate il 25 gennaio 2012) ed epidemiologiche (condotte da 3 esperti e consegnate il 1 marzo 2012) disposte dalla Procura di Taranto nell’ambito del relativo incidente probatorio e richieste rispettivamente l’8 novembre 2010 e il 24 giugno 2011 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, tenuto conto delle segnalazioni tecniche e delle denunce pervenute dal Comune, dall’Arpa e da numerose associazioni ambientaliste.

Va ricordato tra l’altro, in sede di AIA, che qualora, a seguito di una valutazione dell'autorità competente che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulti necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità
competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possano essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Il 5 marzo 2012 la Regione Puglia richiede il riesame del provvedimento AIA già rilasciato. La richiesta parte dalla possibilità di riesaminare l’AIA - qualora richiesto dalla Regione - sulla base delle risultanze delle analisi dell’ARPA a seguito del rilascio di tutte le AIA per l’esercizio degli impianti co-insediati nell’area industriale e oggetto dell’Accordo di programma “Area industriale di Taranto e Statte” (aprile 2008) anche alla luce dei risultati derivanti dall’attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo e degli esiti della conclusione delle attività (tra cui la prescrizione del benzo(a)pirene inserita nel parere favorevole nel luglio 2011 della Regione Puglia previsto dalla DRG Puglia n. 344 del 10 febbraio 2010).

Il 7 marzo 2012 il Sindaco di Taranto richiede, in sede di rivalutazione dell’AIA, di prevedere l’inserimento dei nuovi adempimenti previsti dall’emanando decreto di recepimento della direttiva 2010/75. 
La Commissione Ue pubblica, l'8 marzo 2012, la lista delle migliori tecnologie disponibili (BAT) nel settore della siderurgia (Decisione 2012/135/UE obbligatorie a partire dall'8 marzo 2016).

A seguire, il 9 marzo, con ordinanza il Tar di Lecce, premesso che non vanno valutate nella presente fase cautelare tutte le prescrizioni apposte all’autorizzazione ambientale, bensì unicamente quelle idonee ad arrecare alla ricorrente Società un pregiudizio attuale e rilevante, rinvenibile unicamente per quanto concerne l’obbligo di installare sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti di alcuni camini nonché per la prevista divisione dell’attuale rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento e dei relativi scarichi autorizzati e, altresì, in ordine al censurato contrasto tra il parere definitivo e il Piano di Monitoraggio e Controllo, accoglie la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, compensa interamente tra tutte le parti le spese della fase cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 giugno 2012.

Pochi giorni dopo, il 13 marzo, il Presidente della Commissione IPPC, comunicando al Gruppo di lavoro di nomina ministeriale a supporto delle attività valutative conferite allo stesso Presidente, invia una sintesi delle prime valutazioni tecniche ed attività programmatiche in cui si prende atto delle risultanze della perizia chimica redatta dal CTU del GIP di Tanto, della relazione tecnica dell’ARPA sul monitoraggio del benzo(a)pirene e dell’Ordinanza del Tar di Lecce n. 201/2012, si prende inoltre visione della perizia epidemiologica che data la specificità dei contenuti si ritiene opportuno inoltrare al Ministero della salute e all’ISS già coinvolti nel procedimento AIA in sede di Conferenza dei Servizi e nel tavolo tecnico istituito dal Ministero dell’ambiente, prendendo atto delle conclusioni sulle BAT per il settore per la produzione di ferro ed acciaio della UE, si evidenzia che seppur sia stata valutata l’opportunità di tener conto delle versioni in progress delle nuove BAT (più volte modificate), si è ritenuto che, in quanto provvisori, non potessero rappresentare un riferimento tecnico e di indirizzo per la individuazione dell’apparto descrittivo dell’AIA.

Nel merito, il Gruppo di lavoro ritiene che il “brief” del 2012 contiene elementi di novità che potrebbero consentire un parziale riesame del quadro prescrittivo limitatamente ad alcuni impianti delle aree a caldo. In merito all’esame del monitoraggio del benzo(a)pirene, la nota segnala che la commissione ha già iniziato le valutazioni.

In data 15 marzo 2012 viene richiesta l’apertura di un procedimento di riesame che viene accolta il giorno successivo.

Il 7 luglio 2012 viene adottato dalla Regione Puglia con DGR n. 1474 il Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA) (14) per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10 redatto ai sensi del decreto legislativo 155/2010.

Il 24 agosto 2012 viene istituito un Gruppo di lavoro ad hoc, composto da alcuni dei massimi esperti in materia di tutela ambientale, rappresentati dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, di ISPRA, dell'ISS, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto e Statte e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia (Arpa).
Il 17 agosto 2012 il Ministro Clini dichiara che il riesame dell’AIA sarà concluso entro il 30 settembre.

Si ripropone integralmente il testo della notizia apparsa sul sito del Ministero dell’ambiente:
Si sono concluse oggi, 28 settembre,le attività  del gruppo di lavoro istituito dal Ministro dell’Ambiente Corrado Clini con il mandato di predisporre entro il 30 settembre la documentazione di supporto alla stesura del parere tecnico che dovrà essere emanato dal “Gruppo Istruttore” della commissione ministeriale competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai fine del riesame dell’AIA dello stabilimento Ilva di Taranto rilasciata il 4 agosto 2011.

Il riesame era stato disposto dal Ministro Clini, sulla base:

  • delle perizie chimico-fisica ed epidemiologica trasmesse al Ministero dalla Procura della Repubblica di Taranto nel febbraio scorso;
  • della decisione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 che ha stabilito le migliori tecnologie disponibili (BAT) per le produzioni siderurgiche in Europa, ed i relativi obiettivi di qualità ambientale da rispettare a partire dal 2016;
  • dei dati trasmessi nel febbraio 2012 al Ministero dalla  Regione Puglia in merito al monitoraggio ambientale del benzo(a)pirene nell’area di Taranto;
  • delle decisioni del TAR di Lecce, che ha accolto il ricorso di ILVA contro alcune delle prescrizioni stabilite dalla AIA del 4 agosto 2011.

La documentazione predisposta dal gruppo di lavoro, che  fa riferimento alle “aree a caldo” ed ai  parchi minerali dello stabilimento ILVA, individua gli obiettivi e le modalità per:

  • adeguare da subito lo stabilimento ILVA  di Taranto alle decisioni della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 in materia di applicazione delle BAT negli impianti siderurgici europei, in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 2016
  • applicare in modo puntuale le misure previste dal piano di risanamento della qualità dell'aria adottato dalla Regione Puglia, con particolare riferimento alla prevenzione dell’inquinamento nel quartiere Tamburi;
  • recepire  gli obiettivi indicati dal GIP di Taranto per l’eliminazione dei pericoli per l’ambiente e per la salute.

Il Gruppo Istruttore è stato convocato il prossimo 9 ottobre ed il parere tecnico sarà emanato entro il successivo 11 ottobre. La Conferenza dei Servizi per la conclusione del procedimento, alla quale partecipano la Regione Puglia e gli Enti Locali, si terrà entro il 16 ottobre 2012.

Il riesame dell’AIA disporrà  una drastica riduzione del carico di inquinanti rispetto all’AIA del 4 agosto 2011,  con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di benzopirene sia diffuse che convogliate.

Con un successivo provvedimento, ancora in fase istruttoria, verrà aggiornata l’AIA del 4 agosto 2011 in riferimento alle misure ulteriori da adottare per il risanamento delle discariche interne allo stabilimento, la gestione dei rifiuti e la protezione della qualità ambientale delle acque.

Il Ministro Clini ha ringraziato il gruppo di lavoro, ed ha rilevato con soddisfazione che gli esperti hanno risposto “presto e bene” al mandato ricevuto: “Sono state affrontate in modo trasparente e con competenza tutte le complesse questioni tecniche aperte, senza lasciare margini alle molte sollecitazioni  per il rinvio e per i cosiddetti ulteriori approfondimenti: abbiamo già visto che i quasi cinque anni per l’AIA precedente, con 462 prescrizioni, hanno avuto un esito contraddittorio e “opaco” messo in evidenza dai pronunciamenti del TAR e dalla Procura della Repubblica di Taranto. L’Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere un documento chiaro ed esplicito, che definisca con precisione le responsabilità di ogni parte coinvolta, ognuna per la sua competenza.

 

Bibliografia consultata e sitologia

  • Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
  • Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all`istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
  • DPR 11 luglio 2011, n. 157, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.
  • Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel, December 2001.
  • Best Available Techniques (BAT) Reference Document For Iron and Steel Production Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), JRC Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption.
  • Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
  • D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
  • D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
  • D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010.
  • D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
  • Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238.
  • Nuove norme sul procedimento articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241
  • http://aia.minambiente.it/
  • http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.ht...