EOLICO E BIODIVERSITA’
L’Europa si è accorta che il Green Deal può entrare in conflitto con le proprie stesse strategie di protezione della natura ed ha emanato documentazione guida e comunicazioni per la corretta pianificazione delle fonti rinnovabili. Si tratta di atti minimali di cui, tuttavia, le istituzioni competenti in Italia non sembrano essersi nemmeno accorte.
La definizione del pacchetto Next Generation EU, con le risorse finanziarie del Recovery Fund per la ripartenza e la resilienza delle economie degli Stati europei, deve fare i conti con le strategie e le politiche di protezione della natura che l’Unione Europea ha avviato ormai da oltre 30 anni. La Rete Natura 2000, cioè i Siti che ciascuno Stato membro ha designato come scrigno di biodiversità da tutelare ed incrementare, è un pilastro anche del cosiddetto Green Deal lanciato dalla Commissione UE.
L’enorme massa di risorse finanziarie in arrivo potrebbe essere destinata allo sviluppo di iniziative potenzialmente in contrasto con le politiche di protezione della natura e del paesaggio. La produzione energetica da fonti rinnovabili è fra queste ed in particolare l’energia prodotta da fonte eolica e da fotovoltaico. In Italia la forte spinta verso l’eolico, assistita da aiuti pubblici a carico dei contribuenti ben oltre ogni ragionevolezza, si è scontrata molto spesso con le tutele imposte dalle Direttive comunitarie per la protezione della natura “Uccelli” ed “Habitat”, oltre che con le tutele paesaggistiche. La Commissione UE ha quindi pensato fosse opportuno fornire una guida ai Paesi membri per cercare di coniugare le esigenze. Il 18 novembre dello scorso anno è stato pubblicato dalla DG Ambiente della Commissione UE un ponderoso documento guida.
Il documento è composto da un quadro di riepilogo delle politiche comunitarie per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, da uno relativo alle Direttive in materia di Rete Natura 2000 con lo specifico riferimento alla procedura di valutazione di incidenza - mai adeguatamente interpretata ed applicata soprattutto in Italia ed in Puglia in particolare - e da uno di incontro dei primi due. A corredo, una serie di esempi virtuosi nei Paesi UE. Di particolare interesse i capitoli 5 e 6 relativi rispettivamente ai potenziali impatti degli impianti eolici a terra (onshore) ed in mare (offshore). Sui tipi di impatti di questi ultimi, ad esempio, il documento fornisce indicazioni e matrici di valutazione ed afferma che «gli habitat dell'allegato I [della Direttiva “Habitat”] che sono potenzialmente vulnerabili agli effetti dello sviluppo dell'energia eolica offshore includono "Banchi di sabbia che sono sempre leggermente coperti da acqua di mare" [1110], "scogliere" [1170] e praterie di posidonia [1120]. Queste ultime sono a rischio di distruzione fisica diretta e cambiamenti di sedimentazione in regimi idrografici (vedi Bray et al., 2016). A seconda dell'ubicazione del parco eolico e delle relative infrastrutture di trasporto di elettricità, potrebbero essere interessati anche altri habitat o complessi di habitat. Questi includono "estuari" [1130], "distese fangose e distese di sabbia non coperte dall'acqua di mare durante la bassa marea" (1140) e "Grandi insenature e baie poco profonde" [1160]. È improbabile che alcuni habitat marini, come "grotte sommerse o parzialmente sommerse" [8330], possano essere influenzati dagli sviluppi dell'energia eolica offshore».
Peraltro, sulla «Strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro», il 19 novembre dello scorso anno, è stata pubblicata una comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo ed al Consiglio. In questo quadro si inserisce l’obbligo per gli Stati membri – ai sensi della Direttiva 2014/89/UE – di presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2021, i “Piani nazionali di gestione dello spazio marittimo” con i quali dovranno essere risolti i nodi relativi a sviluppo e localizzazione dell’eolico offshore.
Tornando al documento guida su eolico e Natura 2000, la Commissione avverte che esso è di orientamento e «non è giuridicamente vincolante; il suo unico scopo è fornire informazioni su alcuni aspetti della pertinente legislazione dell'UE. È quindi destinato ad assistere i cittadini, le imprese e nazionali autorità nell'applicazione delle direttive “Uccelli” e “Habitat”. Non pregiudica alcuna futura posizione della Commissione in materia. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione. Questo documento di orientamento non sostituisce, aggiunge o modifica le disposizioni delle direttive “Uccelli” e “Habitat”; inoltre non dovrebbe essere considerato isolatamente ma utilizzato in combinazione con questa legislazione».
Sarebbe molto utile se i vari livelli istituzionali, in particolare regionali, competenti in materia di sviluppo di energia da fonti rinnovabili e di tutela di habitat e di specie naturali, cominciassero a confrontarsi serenamente e ad adottare basi comuni per valutare gli impatti e le incidenze degli impianti sulle risorse naturali. Questo documento, come altri prodotti dalla Commissione, altrettanto importanti, sull’applicazione della Direttiva “Habitat” ed in particolare sulla valutazione degli impatti cumulativi, sono a disposizione di tutti. Per la Puglia la questione è ancora più importante, in particolare per il rapporto tra sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (con un’autentica esplosione delle istanze autorizzative negli ultimi due anni) e tutele paesaggistiche stabilite dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.