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2024-03-28 10:12

Chi Inquina Paga

IL RAPPORTO ISPRA /SNPA SUL DANNO AMBIENTALE

di: 
Giovanni Barca

Il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha messo a punto un nuovo Rapporto che, a molti anni dalle leggi che disciplinano le azioni di danno ambientale, fornisce per la prima volta il quadro conoscitivo dei procedimenti avviati in Italia. Gli anni considerati sono il 2017 e 2018. I casi arrivati al termine della procedura, riguardano quasi tutti la gestione dei rifiuti ma non inducono (ancora) ad una riflessione politica.

 

Il concetto di danno ambientale, nel nostro paese, trova una prima espressione con la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente n 349/1986. In particolare l’articolo 18 prevedeva:

Qualunque fatto doloso o colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.  Anche a seguito di una sola alterazione dell’ambiente, la legge prevedeva che il responsabile del danno dovesse ripristinare i luoghi compromessi e avesse responsabilità patrimoniale in relazione alla gravità del fatto o del profitto conseguito. In vigenza di tale disposizione, la sede preferenziale dell’azione di danno ambientale era rappresentata dai processi penali.

In questo scenario si sono innestate, negli anni seguenti, importanti leggi con le procedure amministrative per il controllo e/o la rimozione delle fonti inquinanti e il risanamento ambientale. Centrale, al riguardo, la normativa relativa alla bonifica dei siti inquinati di cui all’art.17 del Dlgs 22/97 e il d.m. 471/99. Tali norme, come logico, presentano interazioni e sovrapposizioni con le norme del danno ambientale.

La novità che ha rinnovato l’intera normativa del danno ambientale è rappresentata dalla Direttiva 2004/35/CE (direttiva sulla “responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale). In tale direttiva la nozione di danno è più circoscritta rispetto a quella già in vigore nel nostro paese ed è intesa come: il deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una serie di risorse naturali e relative utilità in confronto alle condizioni originarie. La direttiva, tra l’altro, introduce il concetto di minaccia di danno ambientale come “rischio sufficientemente probabile che si verifichi nel futuro prossimo un danno ambientale”.

Tale normativa è stata recepita in Italia con la parte sesta del D.leg.152/2006; Il titolare dell’Azione di danno ambientale è il Ministero dell’Ambiente che si avvale per l’istruttoria di ISPRA e delle Agenzie regionali di protezione ambientale, oggi del SNPA. A differenza della normativa precedente, che agiva prevalentemente sul penale, la normativa attuale può agire anche in sede extragiudiziale, soprattutto quando si tratti di accertare, non tanto il danno, quanto la minaccia del danno.

Complessivamente la procedura è molto laboriosa sia sotto il profilo giuridico che tecnico; il Codice Ambientale prevedeva, nel 2006, due decreti attuativi del Ministero Ambiente che non sono stati mai emanati.  A tale carenza ha, parzialmente, sopperito il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale che proprio in questo mese d’ottobre ha definito “Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale  https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/10/Delibera-58_Procedure-SNPA-per-le-istruttorie-di-danno-ambientale.pdf 

 

Il Rapporto

Il SNPA ha messo a punto un Rapporto, presentato a Roma presso la Camera dei Deputati il 17 ottobre scorso, che fornisce il quadro conoscitivo delle azioni per danno ambientale in Italia negli anni 2017 e 2018 e costituisce un unicum a livello europeo, probabilmente in ragione del fatto che in Italia si è iniziato ad affrontare la questione del danno ambientale ben prima che la UE disciplinasse la materia. E, forse, anche per una certa propensione a dare maggiore enfasi, a danno fatto, all’azione di repressione piuttosto che a quella di prevenzione.

 Il rapporto fornisce diversi spunti interessanti:

- Sono circa 200 gli incarichi d’accertamento segnalati dal Ministero dell’Ambiente ad Ispra-SNPA. L’accertamento tecnico-scientifico del SNPA costituisce la base tecnica per la successiva attuazione, da parte del Ministero, delle procedure giudiziarie o extragiudiziali di riconoscimento del danno e dell’obbligo di avviare la riparazione.

- Sono 161 le istruttorie di valutazione del danno operate dal SNPA sul territorio di cui:

39 per casi giudiziari (sede civile o penale);

18 per casi extragiudiziari;

104 per responsabilità penali in fase preliminare.

- La Sicilia è la regione dove sono state aperte più istruttorie 29, seguita da Campania 20, Lombardia 14, e Puglia 13.

- Le attività maggiormente coinvolte dalle istruttorie sono quelle relative agli impianti di gestione dei rifiuti e di depurazione, ai cantieri edili e di realizzazione d’infrastrutture, agli impianti industriali.

- Sono 30 i casi per i quali è stato accertato un grave danno o minaccia ambientale: si tratta di 22 procedimenti giudiziari e 8 casi extragiudiziari

- Il rapporto fornisce gli estremi soltanto dei 10 casi per cui il Ministero si è già costituito parte civile o ha attivato il relativo iter; per gli altri 20 si è preferito non evidenziare nomi e cognomi probabilmente nella preoccupazione di compromettere, in qualche modo, la procedura di rivalsa che non compete a Ispra- SNPA ma al Ministero. Tuttavia il rapporto contiene indicazioni cartografiche e descrittive delle fattispecie abbastanza precise, tali da poter individuare, per gli addetti ai lavori, di quale attività si tratti.

- I dieci casi per cui si è già proceduto riguardano, in 9 casi, impianti di gestione rifiuti; di questi, 8 riguardano discariche.

- I trenta casi accertati hanno interessato soprattutto le acque sotterranee (32%), laghi e fiumi (23%), il suolo (19%).

I responsabili dell’SNPA hanno specificato che i casi di danno ambientale riportati nel Rapporto non esauriscono la totalità dei casi rilevati sul territorio nazionale poiché:

-sussistono ancora danni ambientali le cui azioni di riparazione sono state avviate in periodi precedenti al 2017 e sono tuttora in corso: solo parte di tali azioni, infatti, ha trovato conclusione

- esistono, inoltre, situazioni critiche come, ad esempio, i siti contaminati per cui valgono (nell’ottica di realizzare la bonifica, il ripristino ambientale e, in generale, una risoluzione delle problematiche ambientali) altri strumenti e istituti normativi diversi da quelli della parte sesta del D.leg. 152/2006. In questi casi, resta comunque ferma l’applicazione di tale parte sesta per i profili di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale non oggetto degli interventi della procedura di bonifica.

L’impressione che si trae da quest’ultima affermazione, contenuta nel Rapporto e, in generale, dalla sovrapposizione delle varie norme ambientali vigenti è che, qualche volta, ci si muova su piani paralleli e che la definizione di danno ambientale si confonda con i rischi che attengono al superamento dei limiti tabellari di legge.  

Sarebbe auspicabile un miglior raccordo tra lo Stato, titolare del procedimento, e tutte le altre amministrazioni territoriali, anche in rapporto ai procedimenti giudiziari. In questo senso, Ispra e SNPA stanno dando un grosso contributo di coordinamento ed il Rapporto presentato contribuisce senza dubbio a dare una prima valutazione d’insieme.

Il Rapporto non contiene valutazioni politico-strategiche relative a cosa sarebbe necessario fare per contrastare i danni all’ambiente o per prevenirli. Le valutazioni politiche, in sede di presentazione, sono state affidate al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e al Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente. Esse hanno riguardato genericamente le attività istituzionali in corso e non sono entrate nel merito dei dati presentati. Anche se il rapporto ha evidenziato, ove fosse ancora necessario, che il tema della gestione dei rifiuti costituisce fonte di grande preoccupazione, non sono state avanzate, dai rappresentanti delle istituzioni competenti, riflessioni o proposte di soluzioni e interventi.