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2024-04-16 20:16

Il governo impugna la legge della Liguria che impone distanze minime degli impianti eolici dalle abitazioni

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il Consiglio dei ministri del 4 ottobre ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Liguria n. 15 del 7/8/2018, “in quanto una norma riguardante gli impianti energetici da fonti rinnovabili eccede dalle competenze regionali e contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in violazione l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.

La norma contestata, come spiega il dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, è quella secondo cui “per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio”.

Secondo il governo, “le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ma, come affermato dalla Corte Costituzionale, esse non possono dettare disposizioni che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece che le Regioni prescrivano limiti generali, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea. (cfr. C.Cost sent. n. 69/2018)”