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2025-02-19 09:56

Termovalorizzatori e decreto Sblocca Italia, il Tar del Lazio chiede che si pronunci la Corte di giustizia europea

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il Tar del Lazio ha rimesso alla valutazione della Corte di Giustizia europea la decisione se l’art. 35 del decreto Sblocca Italia (legge n. 164/2014), relativo agli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, e gli atti che ne sono conseguiti siano compatibili con la disciplina comunitaria, in particolare con le direttive 2008/98/CE e 2001/42/CE. La valutazione di compatibilità riguarda la gerarchia dei rifiuti e la Valutazione ambientale strategica (VAS), che il governo non ha ritenuto di dover fare sull’intero Piano di impianti di incenerimento, delegando le Regioni a effettuare la VAS per gli impianti ricadenti sul proprio territorio.

Il rinvio alla Corte europea è stato deciso dal Tar del Lazio durante l’esame del ricorso presentato da tre associazioni - Verdi Ambiente e Società, VAS  e Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare - con l'intervento ad adiuvandum dell’associazione “Mamme per Salute e l’Ambiente” e del comitato "Donne 29 Agosto", rappresentati dall'avvocato Carmela Auriemma, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Acerra.

In un sunto della sua ordinanza, il Tar del Lazio spiega che la normativa italiana può porsi in contrasto con quella Ue e che, «in assenza di giurisprudenza specifica sul punto e in assenza di un’evidenza tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio, ritiene in particolare che l’incremento della portata della termovalorizzazione e incenerimento e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” possano porsi in violazione degli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE soprattutto perché analogo riconoscimento non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, non ostante la loro preminenza nella “gerarchia dei rifiuti” di cui alla richiamata Direttiva, da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione».

A ciò, secondo il Tar, «deve aggiungersi che la prevalenza allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento – si ricorda, come osservato dalle parti ricorrenti, che le operazioni di incenerimento dei rifiuti con basso recupero di energia sono equiparabili, nell’ottica del richiamato principio di “gerarchia”, allo smaltimento in discarica – potrebbe porsi in violazione anche dei principi di “precauzione” e di minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE».

L’altro punto su cui il Tar chiede alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi riguarda il fatto che il Dpcm del 10 agosto 2016, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 35 dello Sblocca Italia e con cui si individua la capacità degli impianti di incenerimento esistenti e il fabbisogno nazionale residuo, non sia stato sottoposto alla VAS. Infatti, secondo il Tar, resta il fatto che «il piano ivi indicato abbia un impatto sull’ambiente e, proprio perché in esso sono state effettuate valutazioni strategiche – di cui alla prima questione sopra proposta all’attenzione della Corte – è stata legittimata la sua adozione statale, con la conseguenza per la quale tali valutazioni (computo del fabbisogno nazionale residuo e suo riparto tra macroaree, potenziamento delle strutture già in essere, localizzazione regionale dei nuovi impianti) sono comunque sottratte all’esame degli organi regionali e locali e sorge il dubbio di conformità eurounitaria sul fatto che non potranno essere ridiscusse nei relativi piani attuativi né rivalutate nelle eventuali procedure di V.A.S. regionali».