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2024-03-29 06:36

Parere critico della commissione ambiente della Camera sullo schema di decreto sulla VIA

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La commissione ambiente della Camera ha approvato il proprio parere sullo schema di decreto sull’attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il decreto è composto di 27 articoli e, al di là dell’attuazione della direttiva europea, innova importanti aspetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il parere della commissione ambiente della Camera contiene una ventina di osservazioni e condizioni al testo di 27 articoli proposto dal ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, che si era detto disposto aa approfondimenti su alcuni punti. Sebbene la relatrice del parere, Chiara Gadda (Pd), abbia precisato che non si tratta di una bocciatura, le critiche emerse durante il dibattito e il testo del parere approvato indicano che così com’è il decreto, che ha ricevuto molti rilievi anche dalla Conferenza delle Regioni, non può passare.

In particolare, la commissione ambiente osserva che l’art. 2 dello schema di decreto prevede che la procedura di assoggettabilità e la valutazione di impatto si applichi ai progetti che possono avere «impatti ambientali negativi», mentre la direttiva fa riferimento a «impatti significativi e negativi, diretti e indiretti,». La commissione ambiente ritiene necessario introdurre nel testo del decreto la corretta definizione, che prevede la valutazione degli «impatti significativi e negativi»; 

Inoltre, sempre all’art.2, si dispone che gli elaborati progettuali sono predisposti «con un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20». Secondo la commissione ambiente, la possibilità di avere un livello di dettaglio non meglio definito potrebbe generare un'indeterminatezza applicativa, rafforzata da una procedura discrezionale prevista al successivo articolo 20, nel confronto tra proponente e autorità competente. La commissione ritiene pertanto necessario introdurre una disciplina di dettaglio, tramite l'adozione di un decreto ministeriale che, oltre a specificare con chiarezza i contenuti dello studio di impatto ambientale, definisca i casi relativamente alle tipologie di opere, alle caratteristiche dimensionali o tecnologiche per le quali sia necessario presentare elaborati progettuali di livello definitivo, come previsti all'articolo 23, comma 7, del nuovo codice degli appalti.

 

L’art.6 dello schema di decreto prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sia nominata dal ministro dell'Ambiente e «posta alle dipendenze funzionali» del ministero. La commissione ambiente ritiene opportuno modificare sia la locuzione sia le modalità di selezione dei componenti della Commissione, procedendo con la nomina di soggetti, previa valutazione comparativa delle competenze, dei requisiti e delle professionalità, secondo i profili tecnici e professionali determinati con apposito decreto del ministro.

 

L’art. 13 dello schema di decreto prevede che l'autorità proponente possa disporre la consultazione tramite l'inchiesta pubblica, da concludere entro novanta giorni. La commissione ambiente ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, stabilire processi partecipativi con adeguate regole e garanzie, definendo, con apposito decreto ministeriale, le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico nelle valutazioni di merito sui progetti di competenza statale e locale e di garantire che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego delle osservazioni. Secondo la commissione ambiente, inoltre, andrebbero coordinate le modalità di partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione della progetto di fattibilità tecnica ed economica.

 

L’art. 22 dello schema di decreto modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II-bis, che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA. La commissione ambiente non ritiene opportuna questa modifica e propone di includere nell'allegato II la prospezione con tecnologia con air gun ed esplosivi per la ricerca di idrocarburi, in modo da sottoporre tali interventi a procedura di VIA di competenza statale.