QUEL CHE C’È DA SAPERE
Il 27 marzo, l’Aula della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge, già approvata dal Senato, di modifica della legge n. 349/1991 sulle aree protette. Il testo arrivato in Aula contiene molte modifiche introdotte dalla commissione ambiente, rispetto a quello approvato dal Senato, dove dovrà dunque tornare.
Tra le novità vi è un emendamento proposto dal relatore Enrico Borghi (Pd) all’art. 8, che prevede il versamento di una somma una tantum da parte dei concessionari di varie opere, in particolare energetiche, collocate all’interno delle aree protette. L’emendamento sopprime le disposizioni approvate dal Senato, che demandavano a decreti ministeriali la determinazione dell'ammontare definitivo dei contributi. In tre casi, questi versamenti una tantum, “a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità”, riguardano impianti già esistenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, dovranno versare il 10% del canone demaniale relativo alle concessioni medesime. In questo caso, l’una tantum sarà dovuta sia se le opere di presa per la captazione d’acqua sono collocate all'interno di aree protette, sia se i loro effetti ricadono sulle medesime aree. Nell’esprimere parere positivo, la commissione attività produttive ha ritenuto che questa formulazione sia troppo indefinita e non consenta di stabilire con certezza i limiti territoriali entro i quali debbano essere corrisposte le royalties, e quindi ha posto come condizione che siano soppresse le parole “o i cui effetti ricadano sulle medesime aree”.
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, l’una tantum sarà di 6 euro per ogni kW di potenza elettrica installata.
Infine, per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dalle due precedenti e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, l’una tantum sarà di 1 euro per kW di potenza.
La commissione attività produttive ha espresso parere positivo sul testo approvato dalla commissione ambiente, osservando però che “l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto”. Oltre alla soppressione delle parole riferite al pagamento dell’una tantum anche nel caso di concessioni di derivazione d'acqua aventi le opere di presa i cui effetti ricadano nelle aree protette, senza essere all’interno di esse, la commissione attività produttive ha posto come condizione anche che le parole “in sede di prima applicazione” siano soppresse, in quanto antitetiche alla previsione di un pagamento una tantum.
Un altro emendamento approvato dalla commissione ambiente, primo firmatario Alessandro Mazzoli (Pd), stabilisce che solo il 30% di queste somme sia trattenuto dagli enti gestori delle aree protette, mentre il 70% debba confluire in un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il ministero dell'Ambiente.