QUEL CHE C’È DA SAPERE
Il 10 marzo è entrato in vigore il decreto del ministero dell’Ambiente n. 266 del 29 dicembre 2016, contenente i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, di quantità non superiori a 130 tonnellate annue.
Il “compostaggio di comunità”, inteso quale compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani da loro prodotti, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, è stato introdotto dalla legge n. 221/2015, conosciuta come collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 e approvata dal parlamento nel novembre 2015.
Prima di avviare l’attività di compostaggio di comunità, l’organismo collettivo deve inviare una segnalazione certificata di inizio attività al Comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
L’apparecchiatura per la produzione di compost deve essere installata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza e il conferimento del rifiuto organico deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.
Il compost prodotto può essere impiegato in terreni a disposizione delle utenze conferenti, anche se non localizzati in prossimità dell'apparecchiatura, e per la concimazione di piante e fiori delle stesse utenze.
I Comuni possono applicare una riduzione della tassa sui rifiuti alle utenze che effettuano collettivamente compostaggio di comunità