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2024-09-08 21:35

In parlamento il DPR sull’autorizzazione paesaggista semplificata

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Dopo aver ottenuto il via libera del Consiglio di Stato, il governo ha trasmesso al Parlamento, per il parere, lo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Nella relazione illustrativa del DPR, il governo afferma che, “tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte e causa di lungaggini e di ritardo, vi sono proprio quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, spesso per piccoli interventi di lieve entità. La presente semplificazione si ripropone di correggere questo stato delle cose e di offrire una risposta ragionevole e ragionata che mira a togliere ‘il troppo e il vano’ dalla funzione autorizzatoria paesaggistica. Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi ‘innocui' per il paesaggio, dall'altro lato semplificando e accelerando le procedure per un'altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati”.

Il DPR individua 31 interventi “paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità”, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42, “di lieve entità”, sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Gli interventi di lieve entità inseriti tra quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistiche e che, a rigore, avrebbero dovuto essere compresi tra quelli con procedura semplificata, hanno avuto il via libera del Consiglio di Stato perché sono limitati ai casi in cui “nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico”.

Tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ci sono:

- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 20Il, D. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42;

- installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a mt 1,50 e diametro non superiore a mt 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

Tra gli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, che deve essere rilasciata entro 60 giorni, ci sono:

- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a mt 1,50 e diametro non superiore a mt 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.