QUEL CHE C’È DA SAPERE
Le concessioni per l'estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa non sono a tempo indeterminato, perché questo “non è assolutamente sancito in alcuna parte della norma della legge di stabilità 2016”. Lo ha affermato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, rispondendo a un’interrogazione del M5S in commissione attività produttive della Camera.
“Il tempo di durata delle concessioni rimane quello previsto dall'ordinamento, che resta pienamente in vigore: 20 anni, per la prima concessione, a cui può seguire un’ulteriore proroga di 10 anni e successive proroghe di 5 anni ciascuna”, ha dichiarato Scalfarotto, ricordando che “l'ottenimento della proroga, da parte del concessionario, è sempre subordinata alla dimostrazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle normative di settore, con particolare riguardo alla sicurezza delle attività estrattive ed al rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema”.
Agli interroganti, che prospettavano la possibilità dell’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea e di un giudizio d’incostituzionalità da parte della Consulta, il sottosegretario ha risposto che “la concessione è finalizzata al completo sfruttamento del giacimento, nell'interesse collettivo, ed è conferita per periodi definiti (oggi 20 anni), prorogabili nel caso in cui il concessionario abbia assolto agli obblighi imposti dalla legge. L'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 ribadisce ed esplicita un principio già contenuto nella dottrina mineraria, non solo nazionale, in base al quale le concessioni devono essere commisurate alla durata di vita del giacimento”.
Secondo il governo, inoltre, non è possibile paragonare le proroghe alle concessioni minerarie con quelle alle concessioni balneari, perché “al termine di vita di una concessione mineraria il frutto della miniera è esaurito ed il bene residuo è sterile e non più utilizzabile per scopi estrattivi. Il paragone con la concessione demaniale ad uso turistico-ricreativo è pertanto non appropriato, trattandosi in quel caso di mera concessione di bene demaniale che, al termine del periodo di concessione, deve essere restituito nelle condizioni iniziali e può essere nuovamente posto in gara, più e più volte, nel rispetto delle norme sulla concorrenza. Nel caso della concessione mineraria, invece, una volta esaurito il contenuto della miniera, il giacimento non esiste più e non può quindi essere più dato in concessione (rimane nella disponibilità dello Stato il volume esaurito che può eventualmente essere utilizzato, ad esempio, come stoccaggio sotterraneo di gas naturale)”.