RINNOVABILI ELETTRICHE
Pubblichiamo volentieri una relazione, molto ben documentata, che ci ha inviato l’ing. Donato Cancellara contro il progetto solare termodinamico di Banzi in provincia di Potenza. Oltre che per gli aspetti paesaggistici, su cui si è pronunciata la Soprintendenza con grande chiarezza, a nostro parere la denuncia è particolarmente fondata in quanto l’impianto proposto pretende di occupare un terreno ottimale per usi agricoli, per una vastissima estensione, utilizzando il meccanismo dell’esproprio. Al danno ai residenti, agli espropriati, all’agricoltura e al paesaggio si aggiunge la beffa: l’impianto godrebbe dei ricchi incentivi (320 euro al MWh più il prezzo di vendita) ancora previsti per le fonti rinnovabili elettriche a carico delle bollette delle famiglie e delle piccole imprese. In nome dell’ambiente, of course.
Spett.le Associazione AMICI DELLA TERRA,
il sottoscritto si trova, insieme ad altri 150 cittadini lucani, a contrastare uno scellerato impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile basato sulla tecnologia del termodinamico. Tale abnorme progetto, proposto dalla società Teknosolar Italia 2 S.r.l., prevede l’esproprio di un’ampia superficie agricola di circa 226 Ha (2.260.000 mq) in agro di Banzi (PZ). Tale superficie è paragonabile a quella del limitrofo centro abitato di Palazzo San Gervasio (PZ) di circa 6.000 abitanti.
Inquadramento territoriale.
Area scelta per l’impianto termodinamico.
Il solare termodinamico nasce per sfruttare l’Energia Termica recuperata dal sole per produrre energia meccanica e di conseguenza elettrica. Trattasi del diretto competitor del sistema fotovoltaico. I due impianti hanno come elemento particolarmente invasivo il sistema di enormi specchi parabolici (per il termodinamico) ed il sistema di pannelli (per il fotovoltaico). Il solare termodinamico nasce perché, nello sviluppo delle tecniche e delle tecnologie di conversione dell’ energia solare, si è cercato di dare una risposta ai bassi rendimenti di conversione forniti dei sistemi fotovoltaici. Di fatto analizzando i due sistemi si può dire che essi sistemi possono essere considerati “quasi simili”. Essi si differenziano in quanto il fotovoltaico fornisce buone prestazioni su piccole potenze ed in quanto il costo dell’ impianto varia pressoché linearmente con la potenza installata, mentre il “Solare Termodinamico” diminuisce il suo costo all’ aumentare della potenza installata. Questo ad esempio è il motivo per il quale la prima applicazione dovrebbe essere consentita solamente in insediamenti industriali.
Nel caso di specie, la società Teknosolar Italia 2 S.r.l. vorrebbe realizzare su di un ampio terreno agricolo paragonabile ad oltre 200 campi da calcio:
- 8640 captatori parabolici (SCE) di 12.37 m di lunghezza ciascuno;
- 720 collettori assemblati (SCA) di 148,5 m di lunghezza ciascuno;
- 180 anelli complessivi;
- 9000 trivellazioni per le fonazioni degli specchi parabolici. Ogni foro presenta un diametro di 1 m (o 0.85 m) con profondità variabile da 4 a 8 m;
- 9000 strutture di supporto a torre per gli specchi parabolici. Ogni supporto presenta un’altezza di circa 3.5 m con struttura in acciaio o in alluminio;
- 2 generatori di vapore;
- 2 surriscaldatori;
- 3 preriscaldatori di acqua a bassa pressione;
- 2 pompe centrifughe;
- 2 preriscaldatori ad alta pressione dell’acqua,
- 1 degasatore;
- 1 turbina costituita da due corpi, uno ad alta pressione e uno a bassa pressione;
- 4 vasi d’espansione e stoccaggio;
- 3 caldaie che utilizzano combustibile gassoso (gas naturale);
- 1 sistema centralizzato di evaporazione dell’azoto liquido,
- 2 gassificatori atmosferici;
- 6 scambiatori HTF a sali fusi;
- 1 serbatoio per i sali freddi;
- 1 serbatoio per i sali caldi;
- 1 torre di raffreddamento;
- 1 serbatoio di stoccaggio acqua grezza;
- 1 impianto di demineralizzazione;
- Sistema di scarico delle acque fecali (volume annuo previsto 1645 m³); rifiuto del sistema di osmosi inversa (volume annuo previsto 12.000 m³); scarichi del ciclo acqua/vapore (volume annuo previsto 11.020 m³); scarichi delle torri di raffreddamento del circuito chiuso dei componenti dell’impianto (volume annuo previsto 5.631 m³); acque contaminate da oli e idrocarburi. Il punto di consegna del sistema di scarico è il Torrente Marascione che a sua volta alimenta il Torrente Basentello che a sua volta alimenta l’Invaso Serra del Corvo;
- 1 stazione elettrica di utenza 150/11 kV di potenza di 63 MVA con 3 trasformatori;
1 Cavidotto da 150 kV di circa 10 Km per la connessione alla S.S.E. 380/150 kV di Terna S.p.A., in agro di Genzano di Lucania (Pz), per l’immissione dell’energia elettrica nella R.T.N.
E’ discutibile la procedura espropriativa per impianti termodinamici
Com’è noto, purtroppo, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono opere di pubblica utilità e potrebbero, ove occorra, giovarsi del ricorso all’istituto dell’espropriazione. Il principio è dettato dall’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ma con l’art. 27 c. 42 della legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato introdotto il comma 4bis all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 prevedendo che: “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”. La legge parla di fotovoltaico, ma la ratio legis è indubbiamente quella in base alla quale il produttore deve avere la disponibilità del suolo (non potendolo espropriare) per tutti quegli impianti da fonti rinnovabili la cui collocazione non avviene in punti discreti del territorio (come per gli aerogeneratori di un impianto eolico) bensì su vaste aree, precludendone la conduzione del fondo agricolo, come per gli impianti basati su sistema di pannelli a terra (per il fotovoltaico) o similarmente su sistema di specchi (per il termodinamico). Il termodinamico ha l’aggravante di una maggiore invasività rispetto al fotovoltaico poiché mentre quest’ultimo è in grado di fornire buone prestazioni anche su piccole potenze con un costo per l’impianto che varia pressoché linearmente con la potenza installata, per il termodinamico il suo costo diminuisce all’aumentare della potenza installata e pertanto richiede aree estese con notevoli impattanti per il paesaggio e per l’ambiente in generale, qualora non si scelgano siti industriali.
Irregolarità paesaggistiche per il mega impianto termodinamico in agro di Banzi (PZ)
Nella fattispecie dell’impianto termodinamico in agro di BANZI (PZ), l’attuale sito prescelto ricade a ridosso del Torrente Marascione in piena interferenza paesaggistica con la fascia di 150 m dal ciglio del torrente, tutelata ope legis dall’art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004. A tal proposito la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata ha già fornito un definitivo diniego all’autorizzazione paesaggistica, ma la Regione Basilicata sembra non volersi arrendere e continua a far pressione affinché si possa arrivare al rilascio dell’Autorizzazione Unica.
La Regione Basilicata mal digerisce il diniego della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici nonostante sia evidente l’impatto connesso alla vastità dell’impianto ed alla sua dirompente percezione da svariati punti panoramici dell’abitato e dalle vie di comunicazione. Ovviamente, il diniego della Soprintendenza svolge un ruolo chiave nella Conferenza di Servizi (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5273/2013; sentenza del TAR Lazio n. 8318/2013; sentenza TAR Salerno n. 2213/2013). È orami consolidato l’orientamento giurisprudenziale nel ritener impossibile il bypassare il diniego della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, pena la nullità dell’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 3039 del 23 maggio 2012). In aggiunta, l’impianto presenta consistenti rischi idraulici dell’area prescelta; immissione in atmosfera di ingenti quantità di inquinanti; un’irrazionale aggravio dei rischi di incendio per l’intera piana (impianto a rischio di incendio rilevante sottoposto alle Direttive Seveso) ed ulteriori criticità paesaggistiche per probabile violazione dell’art. 142 c.1 lett. h) del D.Lgs. 42/2004 con riferimento a terreni soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale.
All’inosservanza della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, si aggiungono altre criticità direttamente collegate alla componente paesaggistica. Con la realizzazione del progetto della Teknosolar si verrebbe a costituirsi un nuovo ecosistema “antropizzato” immerso in un ecosistema agricolo di altissimo pregio, comportando un non trascurabile peggioramento dello stato ambientale/paesaggistico dei luoghi nonché della loro produttività (sia in termini di quantità sia in termini di qualità). L’intervento, a livello di ecosistema, presenta elevate probabilità di arrecare danni ambientali/paesaggistici provvisori e permanenti con alterazioni nella struttura spaziale degli ecosistemi esistenti e conseguenti perdite di funzionalità ecosistemica complessiva.
L’impatto visivo dell’impianto e la variazione cromatica rispetto al paesaggio circostante, nella fase di cantiere e nella fase finale di esercizio, è tutt’altro che trascurabile. L'impianto sarà visibile dalla strada provinciale S.P. 232, dalla strada statale S.S. 168, dalla strada statale S.S. 655, dalla linea ferroviaria Spinazzola-Minervino. Trattasi di strade ad alto traffico e ad alto scorrimento per cui il progetto comporta un significativo impatto negativo determinando una situazione pregiudizievole al godimento delle bellezze panoramiche. Per quanto riguarda la visibilità dell’impianto, sia per la posizione dell’area sia per le non trascurabili altezze delle opere civili sia per la selva di apparecchiature elettriche, risulta di notevole impatto visivo da tutte le strade sopra citate. Le criticità paesistico-ambientali si accentuano per la potenziale visibilità dal centro urbano di Palazzo San Gervasio e, in particolare, dai punti panoramici in esso presenti e della loro particolare conformazione orografica “a balcone” all’interno del comune di Palazzo San Gervasio.
L’area prescelta per il presunto impianto, per le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi, rappresenta un sito con ricadute rilevanti sul paesaggio in quanto le opere in progetto risulterebbero visibili in maniera significativa per la presenza di punti panoramici e/o di strade panoramiche che sottendono gli ampi bacini visuali da cui si hanno le condizioni per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento.
Si può concludere che il progetto comporterebbe un significativo impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio con un incisivo depauperamento delle bellezze panoramiche.
Inoltre, si ritengono insufficienti, per la notevole estensione dell’impianto (paragonabile a quelle del limitrofo centro abitato di Palazzo San Gervasio), le misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli. Tali interventi sono del tutto palliativi ai fini della mitigazione dell’impatto visivo ed insufficienti al fine dell’inserimento, nel contesto paesaggistico, dell'impianto. Ciò è principalmente connesso alla notevole estensione degli impianti stessi, alla irrazionale scelta del sito e quindi all’impossibilità di superare i problemi di impatto paesaggistico/ambientale.
È ben noto che la Tutela del Paesaggio è di esclusiva competenza dello Stato rappresentato dalla Soprintendenza nello specifico ambito territoriale di competenza in qualità di organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), mentre rientra tra le competenza regionali la valorizzazione del Paesaggio (art. 117 Cost.).
Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso, con Sentenza n. 3039 del 23 maggio 2012, affermando la nullità di un’Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione d’impianti alimentati da fonte rinnovabile nel caso in cui l’autorizzazione de qua sia rilasciata dall’Autorità competente nonostante la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici abbia espresso il proprio parere negativo in sede di Conferenza di Servizi. La Sentenza assume un profilo particolarmente rilevante da un punto di vista giurisprudenziale perché chiarisce, in maniera cristallina, che sono da considerarsi nulle le Autorizzazioni Uniche rilasciate nonostante il dissenso, espresso in sede di Conferenza di Servizi, da soggetti tenuti ad esprimere un parere “qualificato”, quale appunto la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
Dando ragione alla Soprintendenza, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3039/2012, sancisce la nullità, ai sensi dell’articolo 21-septies della Legge 241/1990, delle autorizzazioni uniche emesse dalla Regione per difetto assoluto d’attribuzioni e per carenza dell’elemento essenziale dell’atto, ovvero l’assenso da parte della Soprintendenza ai beni paesaggistici. In conclusione, il Consiglio di Stato sostiene che la Regione ha disatteso sine titulo il dissenso della Soprintendenza emettendo le autorizzazione uniche relative agli impianti da fonti rinnovabili de quibus nonostante il parere negativo della Soprintendenza stessa
Nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5273/2013 si respinge il ricorso di un produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile dando ragione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto che aveva formulato parere negativo sulla costruzione di serre (molto meno impattanti rispetto all’impianto termodinamico proposto dalla Teknosolar Italia 2 s.r.l.) sostenendo che: “le opere di progetto consistenti nella realizzazione di serre, locali tecnici, recinzione, per tipologia costruttiva, materiale, estensione, altererebbero il contesto paesaggistico, prevedendo l’inserimento di manufatti estranei all’ambito interessato, caratterizzato da zona agricola, vegetazione autoctona e manufatti rurali …”. Secondo la sentenza se la serra deturpa il paesaggio il fatto che gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di realizzare tale opera non impedisce alla Soprintendenza di negare il via libera paesaggistico. Il Consiglio di Stato dà ragione alla Soprintendenza che aveva negato l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di una serra in zona agricola anche se le norme tecniche di attuazione del regolamento comunale prevedevano la possibilità di realizzare anche costruzioni al servizio dell'agricoltura come le serre. Per i Giudici le valutazioni di carattere paesaggistico sono indipendenti, e comunque prevalenti, rispetto a quelle di carattere urbanistico. La Soprintendenza nella sua valutazione di compatibilità paesaggistica dell'opera non è condizionata dagli strumenti urbanistici. Il Consiglio di Stato bacchetta il Tar che aveva fatto derivare l'illegittimità del diniego dell'autorizzazione paesaggistica dalla mancata valutazione della normativa urbanistica.
Alquanto discutibile è il parere reso dalla Commissione regionale per la Tutela del Paesaggio precisando che il proprio parere è da ritenersi “favorevole in considerazione che l’intervento si inserisce in un’ampia pianura di circa 8000 Ha occupandone 226 circa che rappresentano il 3% dell’intera estensione e che, come verificato in sede di sopralluogo, si è rilevato che la percettività dell’impianto risulta attenuta in rapporto alla considerevole estensione della piana”. Singolare è l’aver adottato come metro di paragone, per concretizzare l’estensione dell’impianto della Teknosolar, l’intera ampia pianura di circa 8000 Ha. Con grande sconcerto si apprende che, alle spalle dei cittadini, c’è chi si diverte a quantificare banalmente la proprietà privata con irrazionali paragoni nel tentativo di espropriarla. Verrebbe da sottolineare che sarebbe stato ancora più ridicolo se si fosse preso come paragone l’intera Regione Basilicata di 1.007.332 Ha rispetto alla quale la percentuale dell’intera estensione dell’impianto sarebbe ulteriormente scesa a 0.022%. In aggiunta, i 226 Ha sono una dimensione vicina allo zero se paragonata “al cosmo che ci circonda e alle dimensioni del Pianeta Terra”. Ciò che alla Commissione sembra una “piccola” dimensione, può essere una dimensione enorme se ciò significa depauperare irreversibilmente un intero paesaggio stravolgendone la tradizionale destinazione agricola dei suoli per acconsentire che l’iter autorizzativo della Teknosolar proceda speditamente. Così come evidenziato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata in merito al progetto della Teknosolar “il paesaggio rurale connotato dalla presenza del torrente Basentello e del torrente Marascione verrebbe completamente modificato e alterato dall’impianto caratterizzato oltre che da estese superfici a specchio anche da edifici di servizio visibili da punti sensibili del Castello Federiciano di Palazzo San Gervasio e dall’intero abirato. La realizzazione dell’impianto immetterebbe all’interno della piana elementi dirompenti del tutto estranei all’armonica estensione di campi coltivati a cereali alternati a piccoli boschi e abitazioni agricole tipiche dell’attuale tessitura paesaggistica”.
In aggiunta, Il Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2013 ha approvato un disegno di legge per il “Contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato” prevedendo all’art. 1 “la valorizzazione e la tutela del suolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di promuovere a tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico” ed inoltre all’art.5 prevede che “le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello agricolo per almeno 5 anni dall’ultima erogazione”.
L’impianto termodinamico della Teknosolar Italia 2 s.r.l. prevederebbe 4 condotti di scarico per ingenti emissioni inquinanti in atmosfera ad un’altezza di 18 m dal suolo. In particolare, in seguito allo sfiato del sistema HTF, sono previste emissioni di benzene e fenolo in atmosfera, quali prodotti di degradazione, alla temperatura aeriforme di 35 °C, per 365 giorni all’anno, 12 ore di emissioni al giorno, con velocità dell’effluente di circa 29 m/s e con una portata media di 3368 mc/h per ciascuno dei due inquinanti.
Inoltre, in seguito ai riscaldatori ausiliari HTF derivanti dalla combustione di gas fornito dalla Rete SNAM, sono previste emissioni in atmosfera di monossido e biossido di azoto (più in generale di ossidi di azoto - NOx), alla temperatura di 200 °C, per 365 giorni all’anno, per 4.1 ore al giorno, con velocità dell’effluente di circa 15 m/s, portata media di 6351 mc/h per ciascuno dei 3 riscaldatori ausiliari, per un totale di 19053 mc/h.
La società Teknosolar afferma che non sono previsti sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni della cui effettiva concentrazione la società prevede di effettuare rilievi in occasione della messa in regime. Ovviamente, l’intento è realizzare l’impianto e solo successivamente affrontare i danni che subirebbero coloro i quali lavorano nelle aree circostanti. Non si capirebbe, se non in un ottica di pura speculazione sul territorio, il motivo per cui tale attività industriale viene prevista in un sito la cui vocazione non ha nulla di riconducibile al business industriale. Non si comprendono le ragioni per cui in sede di Conferenza di Servizi NON sia stata invitata l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata così da poter identificare colui che, competente in materia in emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, esprime un giudizio favorevole su una siffatta fonte di inquinamento;
Inoltre, nell’ambito di una valutazione paesaggistico/ambientale, al fine di tutelare il Territorio, l’Ambiente, il Paesaggio, ma anche l’Incolumità delle persone, la società Teknosolar considera in modo del tutto superficiale l’altrettanto delicata questione connessa all’incendio di parti dell’impianto solare termodinamico la cui probabilità di accadimento non è affatto trascurabile.
Si ritiene importante evidenziare la possibilità che si possano verificare incidenti per le parti dell’impianto sollecitate ad altissime temperature con l’aggravante di causare possibili inneschi di incendio nel territorio agricolo circostante. Ciò si ritiene essere di estrema rilevanza se si considera che, nel mondo, si stanno annoverando sempre più incidenti che interessano impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a tecnologia solare. Tutto ciò è aggravato dal fatto che l’impianto della Teknosolar rientra tra gli impianti a rischio di incendio rilevante sottoposto alle Direttive Seveso.
Quest’aspetto avrebbe ricadute sull’incolumità delle persone dato che il territorio circostante all’impianto non è per nulla disabitato, ma è luogo di lavoro per coloro i quali si occupano direttamente della conduzione del fondo agricolo. Si porrebbe il problema d’incendio nel caso in cui le culture, come spesso accade, siano cerealicole e la presenza di apparecchiature elettriche, potenzialmente incendianti, aggraverebbe il rischio di incendio per tutto il periodo estivo che va dalla raccolta del prodotto coltivato fino all’imballaggio della paglia quale prodotto altamente incendiante. Nel periodo estivo, il fondo agricolo risulta, molto spesso, ricoperto da un elevato carico d’incendio.
I balloni di paglia, quali elementi puntuali di combustibile con un elevatissimo carico d’incendio, sono circondati dalle stoppie che conferiscono una distribuzione uniforme (per nulla trascurabile) di ulteriore combustibile che agevolerebbe la propagazione e l’alimentazione dell’incendio stesso.
La copertura e l’uso del suolo rappresentano il fattore più impostante nel determinare il comportamento del fuoco e dell’intensità del fronte di fiamma. Dalle caratteristiche della vegetazione dipendono sia la quantità sia le dimensioni dl combustibile vegetale. Qualora venisse elaborata una mappatura del rischio incendio per il sito di progetto, mediante l’elaborazione del rischio incendio estivo ed invernale (come già avvenuto per altre iniziative progettuali di impianti eolici ricadenti in area limitrofa a quella prescelta dalla Teknosolar) tale sito non potrebbe che essere abbandonato perché incompatibile.
Si auspica che l’installazione di tali impianti avvenga esclusivamente in aree a destinazione industriale o in terreni abbandonati (terreni desertici) di scarso pregio ambientale e paesaggistico nonché a bassissimo rischio di incendio;
Il sottoscritto, senza alcuna vis polemica, ma con ferma e decisa determinazione ha già chiesto la conclusione negativa dell’istanza relativa alla proposta progettuale della società Teknosolar Italia 2 S.r.l. (ID istanza: 325) in quanto il sito prescelto non renderebbe legittima l’Autorizzazione Unica evitando quindi che la società perseveri nei suoi possibili tentativi di arrecare gravi ed irreparabili danni ai singoli privati ed all’intera collettività.