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2026-04-13 21:54

Ancora Acceleratori per le Rinnovabili. Ma la Pianificazione è Sempre in Ritardo

IMPIANTI FER

di: 
Francesco Gigliani

La pianificazione non si addice all’Italia: le Regioni che dovevano individuare le Zone di Accelerazione per le rinnovabili secondo la normativa europea sono in ritardo e poco inclini ad assumersi ulteriori oneri in campo energetico. L’autore traccia il punto dell’attuazione.

In Copertina: Immagine da https://www.infobuildenergia.it/


Il quadro normativo

Lo scorso 21 febbraio è scaduto il termine stabilito dall’art. 12, comma 5, del T.U. FER (Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024: Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) per l’adozione da parte delle Regioni e Province Autonome dei Piani regionali di individuazione delle Zone di accelerazione terrestri (PRIZAT) per gli impianti a fonti rinnovabili e relativi impianti di accumulo dell’energia ed opere connesse.

Ci soffermeremo in quest’articolo su tale adempimento affidato alle Regioni, tralasciando per il momento l’altro importante compito rappresentato dall’ individuazione delle Zone di accelerazione marine, assegnato dal successivo comma 6 dello stesso art. 12 allo Stato, che deve provvedervi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con l’art. 12 del D. Lgs., della cui pubblicazione in G.U.  L’Astrolabio aveva dato notizia https://astrolabio.amicidellaterra.it/node/3408  a dicembre 2024, illustrandone sinteticamente le novità introdotte, il nostro Paese ha dato attuazione agli articoli 15 ter e 15 quater della Direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) introdotti dalla Direttiva Europea (UE) 2023/2413 (c.d. RED III) che ha modificato la precedente.

Le Zone di accelerazione (ZA) previste dall’art. 15 quater della Direttiva sono definite quali (…) zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta”.

L’intento della norma europea è certamente quello di favorire la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili; in compenso, però, la previsione dell’art. 15 quater della Direttiva, ripresa dalla norma nazionale, di individuare tali zone come sottoinsieme delle zone di cui all’art. 15 ter rappresentate dalle aree disponibili necessarie per l’installazione di impianti (…) necessari per soddisfare almeno  il contributo nazionale all’ obiettivo complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile per il  2030 e la cui mappatura, come previsto dall’art. 12, comma 1 del T.U. FER,  è stata pubblicata dal GSE sin dal 21 maggio 2025 sul proprio sito web, introduce finalmente un elemento di pianificazione territoriale sinora del tutto assente nel caotico scenario di proliferazione indiscriminata delle rinnovabili sul territorio italiano.

Non a caso è lo stesso art. 15 ter a stabilire che, al fine di individuare tali aree, (…) gli Stati membri possono utilizzare i loro documenti o piani di pianificazione dello spazio esistenti.

I PRIZAT, come recita il comma 5, vanno adottati da ciascuna Regione … sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1 (…) garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali e devono includere (…) prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole, nonché … le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica. Sono escluse, ai sensi del comma 7, … le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

Il contenuto minimo inderogabile di Zone di accelerazione che tali Piani devono contenere, secondo quanto stabilito dal successivo comma 7 bis, è costituito dalle … aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura.

Anche per tali aree industriali il GSE ha pubblicato sul proprio sito web, sin dal 21 maggio 2025, la rappresentazione cartografica, suscettibile di rettifiche a seguito di comunicazione da parte delle Regioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori.

Le proposte di Piano, prima della loro adozione, vanno naturalmente sottoposte a Valutazione ambientale Strategica - VAS (il termine stabilito dal comma 5 bis per l’avvio di tale procedura di VAS essendo il 31 agosto 2025, con possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Presidenza del CdM in caso di mancata osservanza).

 Particolarmente significativa è la norma del comma 8 che prevede che (…) ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001.  In realtà sul punto l’art. 15 quater della Direttiva è alquanto più dettagliato, poiché prevede, al paragr.1, lettera b), che gli Stati membri stabiliscano norme adeguate alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, comprese le misure di mitigazione(…) precisando poi che tali norme (…) sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di accelerazione (…) il tipo di tecnologia da sviluppare in ciascuna zona e l’impatto ambientale individuato e che nel Piano vada illustrata (…) la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di accelerazione (…) e le opportune misure di mitigazione.

 

Ma quali sono i vantaggi della individuazione delle ZA e i relativi beneficiari?

Il comma 10 dell’art. 12 ha stabilito che la realizzazione degli interventi appartenenti alle categorie elencate nell’ All. A al Decreto legislativo stesso (Interventi in attività libera - AL, quali ad es. impianti fotovoltaici di nuova realizzazione fino a 12 MW su strutture edificate) e nell’ All. B (Interventi in regime di procedura abilitativa semplificataPAS, quali ad es. impianti fotovoltaici a terra di nuova realizzazione fino a 15 MW in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale) che insistono nelle ZA, sia esentata dall’autorizzazione dell’autorità paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i termini temporali previsti per le procedure di AL e di PAS, rispettivamente, dagli artt. 7 e 8 del medesimo D. Lgs.

Riguardo agli interventi appartenenti alle categorie elencate nell’All. C al D. Lgs. (Interventi in regime di autorizzazione unica) che insistono nelle ZA i cui procedimenti autorizzatori comprendono anche la Valutazione di impatto ambientale - VIA, lo stesso comma 10 dell’art. 12, in attuazione dell’art. 16 bis introdotto dalla Direttiva RED III nella Direttiva RED II, ha disposto che a tali interventi non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani e che ad essi si applichino le disposizioni, già previste per gli interventi ricadenti in aree idonee, dell'articolo 11quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo del D. Lgs. (parere dell’autorità paesaggistica, anche in sede di VIA, obbligatorio ma non vincolante, con prosecuzione automatica dell’iter autorizzatorio in caso di decorrenza del termine per l’espressione del parere medesimo, termini del procedimento ridotti di un terzo).

Come si vede, dunque, i vantaggi per le imprese che presentano i progetti sono di immediata evidenza e consistono, per i grandi impianti sottoposti a VIA e spesso anche a VIncA, in una sostanziosa compressione sia delle tempistiche autorizzatorie (non superiori a 12 mesi) che dei costi, non essendo più necessaria la predisposizione degli studi di impatto ambientale (e, se del caso, di incidenza ambientale) con gli approfondimenti connessi e l’effettuazione dei relativi monitoraggi ante operam.

Altrettanto evidenti sono i vantaggi in termini di ridotto carico di lavoro per le amministrazioni regionali e statali preposte alle procedure di VIA e di VIncA. Meno evidenti sono i vantaggi per i cittadini, che dipendono in larga misura dalla attendibilità delle scelte operate dalle Regioni nell’esercizio pianificatorio di individuazione di tali zone di accelerazione terrestri.

 

Pianificazione preventiva delle zone o deregolamentazione assistita dalla VIA?

L’esclusione dalle procedure di VIA per gli impianti ad energia rinnovabile realizzati nelle Zone di accelerazione determina l’insorgere del rischio, causato dall’assenza di puntuali valutazioni sito specifiche, di dover fronteggiare fattori di impatto inattesi e non contemplati dai Piani di individuazione delle ZA.

Emerge, a questo punto, il ruolo cruciale delle procedure di VAS condotte sulle proposte di PRIZAT, che andrebbero valutate nella loro efficacia ed adeguatezza a superare tale rischio e a fornire garanzie di compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti FER realizzati all’interno delle zone di accelerazione individuate ma, purtroppo, il quadro delle attività denota un ritardo generalizzato da parte delle Regioni.

Da un’indagine speditiva che abbiamo condotto, ad oggi, risultano essersi attivate per la predisposizione delle proposte di PRIZAT ed il relativo avvio delle procedure di VAS soltanto nove Regioni (Basilicata, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto), per lo più al livello iniziale di approvazione del Documento di informativa preliminare o, al più, di adozione della proposta di Piano e del relativo Rapporto preliminare di scoping, con cui si dà avvio alla procedura di VAS.

La Regione Lombardia, oltre ad aver prodotto il Rapporto preliminare di scoping, ha tenuto il 10 febbraio scorso la prima Conferenza di Valutazione e Forum Pubblico di presentazione del Rapporto, a cui farà seguito l’elaborazione del Piano e del relativo Rapporto ambientale.

La Regione Puglia, con Delibera di G.R. n. 1271 del 2 settembre 2025, ha approvato il Documento preliminare di Piano ed il relativo Rapporto preliminare ambientale di orientamento per la VAS, ma non si hanno notizie in ordine alle fasi successive di consultazione.

Toscana, Umbria e Basilicata hanno assunto la decisione di circoscrivere il PRIZAT ai soli impianti fotovoltaici, basandosi sull’ argomentazione che i progetti di impianti eolici, a causa del loro maggior impatto ambientale, è opportuno che siano comunque sottoposti a procedura di VIA. Si tratta a nostro avviso di una scelta non necessariamente tranquillizzante visti gli esiti delle procedure di VIA e di VIncA, ormai decisamente condizionate da qualche anno, sia a livello statale che regionale, salvo poche eccezioni, dal favor verso le rinnovabili.

La Regione Piemonte ha adottato la Relazione tecnica preliminare della proposta di Piano ed il relativo Rapporto preliminare ambientale di scoping.

La Regione Veneto ha costituito il Gruppo di lavoro interno incaricato della redazione del Piano.

La Regione Sardegna ha adottato con Delibera di G.R. del 28 agosto 2025 la proposta di Piano ed ha avviato la procedura di VAS.

La Regione Marche ha adottato con Delibera di G.R. del 21 luglio 2025 il Piano regionale Energia e Clima 2030, all’interno del quale è inserito il Rapporto preliminare di scoping del PRIZAT.

Come si vede, la sia pur timida svolta pianificatoria in arrivo dall’Europa non trova facile terreno ad affermarsi nel nostro Paese la cui struttura amministrativa, a livello sia centrale che regionale, sembra essersi ormai abituata ad un regime di deregolamentazione  ad oltranza in cui l’unico strumento che dovrebbe regolare in modo razionale la localizzazione degli impianti FER  è stato sinora quello della VIA, dimostratosi inadatto a garantire, in assenza di pianificazione, una graduale ed equilibrata penetrazione delle rinnovabili nel rispetto di tutte le peculiarità e dei vincoli territoriali.