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2025-04-29 17:52

Impianti fotovoltaici: la sentenza della Corte di cassazione

QUEL CHE C'È DA SAPERE

La Corte Suprema di cassazione (Civile Sezione 5) con la sentenza n. 6840/2024 pubblicata il 14 marzo scorso, ha affermato, in relazione alla normativa vigente, il seguente principio di diritto: “Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo”.

Il caso in esame riguardava un impianto di grandi dimensioni (4.544 moduli installati su due lotti di terreno adiacenti da 18.500 mq. e 20.000 mq) imbullonato al suolo ed ancorato in una struttura di sostegno. La Corte ha affermato che “Sulla base dei criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 cod. civ., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni (quale quella in esame) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale.  La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto mentre la precarietà dell’ancoraggio al suolo e l’esportabilità non può in alcun modo comportare un’alterazione dell’originaria funzionalità”.