QUEL CHE C'È DA SAPERE
Il 9 novembre Consiglio e Parlamento europei hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento sul ripristino della natura, presentata dalla Commissione nel giugno 2022.
La proposta, nell’ambito della strategia europea sulla biodiversità per il 2030 che è parte del Green Deal europeo, ha l’obiettivo di ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti specifici per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, dai terreni agricoli e dalle foreste agli ecosistemi marini, di acqua dolce e urbani.
L'accordo provvisorio, che dovrà essere approvato e formalmente adottato dai colegislatori, modifica la proposta presentata dalla Commissione per venire incontro alle richieste del settore agricolo, prevedendo deroghe, possibilità di proroghe e la sostituzione di diversi obiettivi vincolanti con obiettivi “indicativi”. In caso di eventi eccezionali, inoltre, è stata introdotta la possibilità di sospendere per un periodo fino a un anno l’attuazione delle misure previste dal regolamento per gli ecosistemi agricoli.
Il regolamento, si legge in una nota del Consiglio europeo, impone agli Stati membri di definire e attuare misure volte a ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030, almeno il 30% dei tipi di habitat in cattive condizioni entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040 e almeno il 90% entro il 2050.
Gli Stati membri dovranno presentare periodicamente alla Commissione Piani nazionali di ripristino indicanti le modalità con cui intendono conseguire gli obiettivi, iniziando dai Piani che copriranno il periodo fino a giugno 2032, poi quelli per i dieci anni successivi (fino al 2042) e infine i Piani per il restante periodo fino al 2050. Nell'elaborazione dei rispettivi piani, gli Stati membri potranno tener conto dei loro diversi requisiti sociali, economici e culturali, nonché delle caratteristiche regionali e locali e della densità della popolazione, compresa la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche.
Con l'accordo provvisorio è stata introdotta una disposizione in base alla quale entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione presenterà una relazione contenente una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'UE, una valutazione delle esigenze di finanziamento per l'attuazione e un'analisi che individui eventuali carenze di finanziamento. Se del caso, la relazione dovrebbe contenere anche proposte per un finanziamento adeguato.
Entro il 2033, secondo quanto stabilito dall’accordo provvisorio, la Commissione deve riesaminare e valutare l'applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.