Oggi:

2024-10-07 01:45

Perché Non Semplificare i Rifiuti?

CONTABILITA’ TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI

di: 
Giovanni Barca e Marco Talluri

La tracciabilità dei rifiuti nel nostro Paese non ha mai avuto grossa fortuna; molte sono le inchieste su traffici illeciti che vedono coinvolte anche associazioni di stampo mafioso e molte le “terre dei fuochi “, vere o presunte, che vengono raccontate dai media. Parte della responsabilità di episodi illeciti o criminali è dovuta ad un sistema industriale di gestione dei rifiuti non completamente in grado di dare sbocchi agevoli a prezzi stabiliti ma anche ad un sistema di contabilità/tracciamento lacunoso mai completamente progettato per dare evidenza in tempo reale alle problematiche in campo.
Partendo dall’ultima norma statale in argomento si evidenziano le maggiori criticità e si formulano interrogativi/proposte per addivenire ad una gestione dei dati trasparente, non complicata da porre in capo alle Autorità Ambientali.

In questa legislatura, l’ultimo ministro dell’Ambiente della Repubblica (chi sa se, a transizione completata, tornerà necessario?) ha promosso - ed il Parlamento ha approvato - il D.lgs.3/9/2020 n.116 in attuazione dell’ultima direttiva (UE) sui rifiuti, la 2018/851. Sulla questione della tracciabilità - a parte la presa d’atto del fallimento del Sistri (il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) - non pare si sia fatta la riforma sostanziale di cui ci sarebbe bisogno. La riforma non semplifica, non scioglie i nodi in essere ed è densa di decreti attuativi che non si sa quando arriveranno e quanto potranno rendere ancora più complessa l’operazione:

  • la riforma si basa sul “registro elettronico della tracciabilità” (art.188 bis) la cui titolarità è in capo al Ministero, oggi della Transizione ecologica. In pratica, è come se la fattura elettronica o il modello unico di dichiarazione dei redditi fosse in capo al MEF e non già all’Agenzia delle Entrate. In questo stesso articolo 188 bis, per altro, si demandano ad un successivo decreto le modalità con le quali come ISPRA ed il SNPA potranno entrare in possesso di questi dati;
  • il Catasto dei Rifiuti (art.189) è centrato correttamente su ISPRA, ma il problema è che i relativi dati (rilevati dai MUD – modelli unici di dichiarazione - che chi produce rifiuti deve compilare) sono inviati, in prima battuta alle Camere di Commercio che, solo successivamente, li trasmettono ad ISPRA. Anche qui, se si vuol fare l’esempio con la lotta all’evasione fiscale, è come se l’Agenzia delle Entrate entrasse in gioco a posteriori e solo dopo un’elaborazione da parte di un soggetto partecipato dagli stessi produttori di reddito;
  • la norma mantiene il Registro cronologico di carico e scarico, la cui definizione è rimandata a successivo decreto e il Formulario d’identificazione per il trasporto (artt. 190 e 193).

La tracciabilità dei rifiuti è strettamente dipendente anche dalla disponibilità degli impianti dedicati al loro recupero/riciclo/smaltimento; se per ipotesi, in ogni Regione ci fosse una sola piattaforma multifunzionale cui ogni produttore fosse obbligato a conferire, va da sé che il tracciamento sarebbe semplice. In Italia, secondo l’ultimo rapporto ISPRA, sono presenti 11.500 impianti (oltre 500 per ogni Regione) e tracciare adeguatamente tutti i flussi relativi a circa 170.000.000 ton/anno tra rifiuti urbani e speciali non è banale.

Infatti, ci sono una infinità di impianti, di piccole e piccolissime dimensioni, tutti diversi fra loro, che creano notevoli problemi in termini di autorizzazioni e anche di controllo, una vera e propria giungla, mentre allo stesso tempo mancano in Italia impianti adeguati a trattare certe tipologie di rifiuti, non solo urbani ma anche speciali e pericolosi. Occorre fare un salto di qualità e realizzare, secondo standard ormai consolidati per ciascuna tipologia di rifiuto, gli impianti di trattamento che servono ad ottemperare ai criteri e alle normative comunitarie.

Negli ultimi quarant’anni, cioè dal DPR 915/1982 (prima norma italiana sui rifiuti), molti passi son stati fatti, sia nei sistemi di gestione che in quelli di contabilità/monitoraggio, tuttavia è anche evidente che il sistema non è ancora maturo, soprattutto in talune aree, ed è oggetto di traffici illeciti. Oltre a realizzare tutti gli impianti necessari, sarebbe indispensabile rivedere e semplificare tutto il sistema di contabilità e tracciamento dei rifiuti.

1) La disponibilità di dati certi e di qualità sui rifiuti, come su altri temi ambientali cruciali, è una necessità, non solo per garantire trasparenza alla filiera relativa, ma anche per rispondere alle normative europee in materia e tenere sotto controllo un processo che, spesso, risulta molto critico. Per formare i dati in modo corretto ed averne una disponibilità in tempi rapidi è necessario definire una filiera di produzione, raccolta, organizzazione e poi di diffusione, il più corta possibile. La legge 132/2016 ha individuato nel SNPA l’ente (composto da Ispra e dalle agenzie ambientali regionali e delle province autonome) che fornisce i dati ufficiali in campo ambientale. Quindi, anche il destinatario dei dati riguardanti i rifiuti – senza intermediari – deve essere il SNPA.

2) Il mezzo da utilizzare dovrebbe essere quello di una registrazione diretta su una banca dati da parte dei produttori in modo da renderli immediatamente disponibili a tutti i destinatari e ai possibili fruitori autorizzati. Va in questo senso l’esperienza dell’applicativo O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) nato dall’idea delle ARPA Lombardia e Veneto, e poi esteso anche in altre regioni.  Ad oggi, risulta utilizzato in: Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Molise, Liguria, Campania e, dal 2019, Piemonte, Lazio e Sicilia.

In particolare, attraverso l’applicativo web ORSo, vengono raccolti i dati relativi a:

  • produzione e gestione dei rifiuti urbani, e più in generale all’organizzazione dei servizi di raccolta, presenza di infrastrutture per la raccolta differenziata, diffusione del compostaggio domestico, ecc.
  • quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ed altre informazioni connesse, quali quantitativi di materia, prodotti ed energia recuperata, ecc.

3) Indipendentemente dalle iniziative positive di alcune Regioni, lo Stato dovrebbe definire dei metodi standard per la formazione dei dati stessi, che ne garantiscano omogeneità, come ad esempio avviene con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 maggio 2016, con cui sono state adottate “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Da notare che, sebbene la raccolta differenziata sia obbligatoria sin dal Decreto Ronchi 22/97, lo stato ha provveduto a definire linee guida dopo ben 19 anni. Analogo provvedimento sarebbe ora necessario sul tema del recupero di materia in peso, reso obbligatorio dalla Direttiva UE 2018/851, e assai più complesso di quello delle raccolte differenziate.

4) Per quanto riguarda il servizio di gestione rifiuti urbani, che comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, esso può essere organizzato in modo integrato per l’intero ciclo (inclusa la gestione e la realizzazione degli impianti) oppure con l’affidamento di singoli segmenti (raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, smaltimento). Il servizio è organizzato all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO) che le Regioni devono perimetrare sulla base di regole contenute all'interno del Codice dell'Ambiente, con l’obiettivo di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l’efficienza. A livello nazionale, risulta una delimitazione di 76 ambiti territoriali ottimali, perimetrati dalle Regioni ai sensi della normativa vigente. L’ideale sarebbe che in ogni ATO la gestione dei rifiuti venisse affidata – con procedure ad evidenza pubblica – ad un operatore ma in realtà risultano in essere 803 gestioni attive da parte di 368 operatori.

5) Tra gli obiettivi delle quattro direttive del “pacchetto economia circolare”, entrate in vigore il 4 luglio 2018, è previsto il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035). Il 65% degli imballaggi, invece, dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030. Per quel che riguarda la discarica, il pacchetto Ue limita la quota di rifiuti urbani da smaltire a un massimo del 10% entro il 2035. Come si vede l’accento è posto sulla destinazione finale dei rifiuti, per cui risulta indispensabile mettere a punto un sistema che documenti e tracci la filiera dei rifiuti dalla produzione, raccolta fino al riciclo. Sistema che per il momento non esiste in modo organizzato ed affidabile e che, quindi, andrebbe progettato e messo in essere al più presto.

6) Ragionamento analogo va fatto per quanto riguarda i rifiuti speciali per i quali la registrazione avviene attraverso i cosiddetti MUD, che transitano attraverso le Camere di Commercio. Anche in questo caso andrebbe realizzata una applicazione Web nella quale i produttori di rifiuti speciali dovrebbero registrare – al momento dell’uscita dai propri impianti - i quantitativi prodotti, indicando a chi sono stati consegnati e quali sono i destinatari. Analogamente i passaggi successivi dovrebbero essere registrati da coloro che via via li prendono in carico, con un sistema “semplice” rispetto al famoso “Sistri” che è non ha avuto alcun risultato, ma dal cui fallimento occorrerebbe trarre qualche indicazione per fare un po’ di luce su questo terreno particolarmente delicato e importante.

 

Osservazioni conclusive

  • La gestione dei rifiuti per essere efficace dovrebbe esser svolta a livello di ambiti territoriali ottimali e rispettare il principio di prossimità, affinché ogni comunità si possa far carico dei rifiuti che produce, senza che gli stessi debbano viaggiare a lungo per trovare una destinazione producendo gas serra, inquinamento, congestione del traffico e costi aggiuntivi.
  • Occorre fare un salto di qualità in termini impiantistici, puntando ad un progetto a livello nazionale, standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto, definendo le necessarie filiere impiantistiche concretamente idonee agli obiettivi dell’economia circolare e coprendo tutte le necessità di riciclo, recupero e smaltimento in ogni ambito territoriale ottimale.
  • Per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti andrebbe valutata la possibilità di eliminare la distinzione tra urbani e speciali, in favore dell’individuazione delle migliori tecnologie possibili per trattare un determinato rifiuto. Ad esempio, il rifiuto plastico o la carta prodotti nelle abitazioni non differiscono da quelli prodotti nei cicli produttivi per destinazione ottimale di riciclo recupero.
  • Il sistema di formazione del dato e di tracciamento dovrebbe far perno solo sul SNPA, senza attori intermedi (Camere di Commercio, MiTE).

Con un unico sistema informativo compilabile online (affidato al SNPA) potrebbero essere riassorbiti il registro della tracciabilità, il MUD, il registro cronologico di carico e scarico e i formulari di trasporto. Ad ogni singola partita di rifiuto prodotta dovrebbe essere attribuito un “codice informatico automatico” che la segua sino ad avvenuto riciclo/recupero/smaltimento. La definizione dei documenti di trasporto e di catasto dovrebbero comporsi in automatico secondo specifiche tecniche predefinite usando ad esempio la tecnica blockchain (letteralmente "catena di blocchi", definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia).

E, attenzione: i rifiuti contengono tante informazioni… se si disponesse di una banca dati affidabile, in grado di essere consultata in tempo reale, potremmo anche sapere facilmente quanto ogni azienda dovrebbe fatturare per ogni specifica produzione o servizio!