QUEL CHE C'È DA SAPERE
La commissione attività produttive della Camera ha espresso a maggioranza, con osservazioni, parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27 sull'efficienza energetica.
La commissione industria del Senato, che deve ancora esprimere il proprio parere, non potendo effettuare audizioni a causa dell’emergenza coronavirus, ha acquisito documenti con osservazioni di vari soggetti sullo schema di decreto legislativo.
La direttiva 2018/2002 si propone di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e di superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030. Si prefigge poi di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore.
Lo schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, che aveva attuato la direttiva europea del 2012. Per l’attuazione della direttiva del 2018 e del Regolamento delegato, lo schema di decreto legislativo prevede, tra l’altro:
• l’estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e oltre (fatto salvo il riesame della Commissione europea), prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel Pniec e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, chiarisce le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici;
• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; tale obbligo è esteso anche ai dispositivi esistenti entro il 1° gennai 2027. Inoltre, lo schema di decreto chiarisce quali siano i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico;
• prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento già trasmessa alla Commissione europea, sulla base delle nuove indicazioni fornite nel regolamento delegato (UE) 2019/826.