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2024-03-19 08:53

Energia e ambiente nella Legge di bilancio 2020

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La legge di bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 contiene numerose disposizioni in materia di energia e ambiente, illustrate in dettaglio in un dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Il comma 29 dell’art. 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

I commi 44-46 dell’art. 1 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

I commi 51-58 dell’art. 1 prevedono, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Il comma 65 dell’art.1, per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.

Il comma 66 dell’art. 1 incrementa di 2,4 miliardi di euro le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.

Il comma 70 dell’art. 1 sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, così da mantenere il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

I commi 85-99 dell’art. 1 contengono misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il Fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal ministro dell'Economia e delle Finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).

I commi 103-106 dell’art.1 assegnano all’Ispra un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali.

I commi 107-109 dell’art. 1 riguardano gli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

Il comma 175 dell’art. 1 dispone la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Il comma 176 dell’art. 1 abroga i commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, che hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

I commi 524-527 dell’art. 1 introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas.

I commi 634-658 dell’art. 1 stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Il comma 736 dell’art. 1 dispone che le esenzioni dal pagamento delle royalties previste a legislazione vigente per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, si applichino, a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare. Per le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, l’articolo prevede invece il versamento per l’intero all’entrata del bilancio dello Stato del valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.