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2024-03-29 13:49

La Commissione Ue definisce i criteri di sostenibilità dei biocarburanti

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La Commissione Ue ha adottato un atto delegato sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti, come richiesto dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, che nel giugno 2018 hanno concordato un nuovo obiettivo vincolante di almeno il 32% di energie rinnovabili a livello Ue entro il 2030, prevedendo una clausola di riesame entro il 2023 per eventualmente rivederlo verso l'alto. La direttiva, già in vigore, prevede una riduzione graduale di alcuni tipi di biocarburanti per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio - i cosiddetti biocarburanti ad alto rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni - da considerare nel calcolo del raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

L’atto delegato adottato dalla Commissione europea prevede che gli Stati membri possano continuare a utilizzare e importare i carburanti inclusi nella categoria dei biocarburanti ad alto rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, ma che non possano includere queste quantità nel calcolo del grado di raggiungimento dei loro obiettivi in materia di energie rinnovabili e della quota di energie rinnovabili nel settore dei trasporti.

La Commissione europea spiega che I carburanti ad alto rischio di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono quelli prodotti da colture alimentari e da mangimi che hanno una significativa espansione globale in terreni con elevato stock di carbonio come foreste, zone umide e torbiere. Questa espansione rilascia una quantità considerevole di emissioni di gas serra e quindi annulla il risparmio sulle emissioni derivanti dall'uso di biocarburanti anziché di combustibili fossili, il che giustifica il loro limite ad essere conteggiati nel calcolo della quota nazionale complessiva di energie rinnovabili e della quota di energie rinnovabili nei trasporti.

L’atto delegato della Commissione Ue e il suo Allegato stabiliscono criteri sia per determinare quali siano le materie prime ad alto rischio di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, sia per certificare i carburanti a basso rischio.

Ora scatta un periodo di controllo di due mesi, durante il quale il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri Ue hanno il diritto di sollevare obiezioni. Se ciò non avverrà, il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.