QUEL CHE C’È DA SAPERE
La Camera ha approvato la Legge europea 2018, modificando il testo licenziato dal Senato, dove ora il provvedimento torna in seconda lettura. La Legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012 per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione e contiene disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue
La Legge europea 2018 contiene alcune disposizioni anche in materia di energia e ambiente, al fine di:
L'articolo 13 contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento europeo n. 1031/2010 che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. L’articolo attribuisce alla Consob la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla normativa europea. Alla Consob vengono anche riconosciuti compiti di vigilanza nei confronti degli intermediari abilitati.
L'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, modifica il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendo l'articolo 1-bis che contiene disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità, sia in via principale sia in via sussidiaria, della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi. La modifica ha lo scopo di superare gli appunti mossi dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021 avviata contro l’Italia per la mancata attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
L’articolo 19 modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di garantirne la corretta attuazione e correggere le non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8718/16/ENVI. L’articolo introduce l'obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome di trasmettere all’Ispra, con cadenza annuale e gratuitamente, i dati relativi ai RAEE, distinguendo tra quelli ricevuti presso i distributori, quelli ricevuti provenienti dagli impianti di raccolta e trattamento, quelli oggetto di raccolta differenziata.
L’articolo 20 riguarda lo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, concernente specifiche ed ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti rispetto al testo della direttiva europea. L'articolo 20 cerca di contemperare le esigenze del mondo agricolo con le obiezioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di precontenzioso: in particolare esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alla paglia e alle materie fecali dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche quel materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali; l'esclusione riguarda anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane. Inoltre, si prevede che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura e per la produzione di biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana.
L’articolo 21, introdotto al Senato e confermato dalla Camera, abroga le disposizioni dei commi 149, 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che riconoscono a taluni impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili un ulteriore incentivo rispetto a quello da essi già goduto ai sensi della disciplina generale di sostegno delle fonti rinnovabili. Lo scopo dell’articolo è di evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue per aiuto di Stato.
Secondo il deputato Francesco Boccia (Pd), il venir meno degli incentivi determinerà la perdita di almeno 1.500 posti di lavoro, dato che causerà inevitabilmente la chiusura di quindici stabilimenti: A2A, termovalorizzatore di Bergamo, A2A, termovalorizzatore di Corteolona, Asia Ambiente, Italia Spa (Palermo), Elea Utilities, Tufino (Napoli), Elettrogas (La Spezia), Elettrogas Pugliano (Salerno), Esco Italia (Arezzo), Gruppo Saviola (Sustinente), Iren Ambiente (Piacenza), Lomellina Energia, Parona (Pavia), FTI San Candido (Dobbiaco), TCVVV Spa Tirano (Sondrio), Engie Servizi (Sellero).
Fortemente critica anche Fiper (Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili), il cui presidente Walter Righini afferma che la modifica costituisce “un altro colpo per l’economia di montagna”, osservando che per il governo non c’è differenza tra i grandi impianti di sola produzione elettrica che acquisiscono biomassa con le navi e i piccoli impianti co-generativi abbinati a reti di teleriscaldamento a biomassa, che si approvvigionano di biomassa legnosa proveniente dalla manutenzione dei boschi circostanti nelle aree alpine e appenniniche. Fiper si dichiara stupita dalla scelta del governo di non occuparsi in modo strategico della filiera bosco-legno-energia come una priorità per l’economia del paese.