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2024-03-28 10:22

Energia e ambiente nella legge di bilancio 2019

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La legge di bilancio 2019 contiene diverse disposizioni in materia di energia e ambiente, illustrate in dettaglio in un dossier degli Uffici studi di Montecitorio e Palazzo Madama.

Si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il ministero dell’Ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (articolo 1, comma 317).

A valere sulle risorse del cosiddetto Fondo Kyoto, sono disposte misure per l’estensione dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e a impianti sportivi, per la realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico (articolo 1, comma 743-745).

Viene abrogata l'autorizzazione di spesa recante l’onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni. Le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) sono destinate all’incremento del “Fondo bonifiche”, istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente in relazione al citato canone di affitto (art. 1, commi 799-801).

Sono introdotti incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, soprattutto con riferimento a quelli di plastica. Viene infatti previsto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati ottenuti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, nel limite di fruizione pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021 (art. 1, commi 73-77).

Vengono inoltre invitati i produttori ad adottare, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, una serie di iniziative per la riduzione dei prodotti di plastica monouso ed è istituito un fondo, presso il ministero dell’Ambiente (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca (art. 1, comma 802).

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (articolo 1, comma 67).

Viene inoltre estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Si prevede inoltre la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 1, comma 68).

Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 134-148).

Nell’ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, si prevede inoltre che le Regioni debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi Ue della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 1030).

Sono previste norme di modifica della disciplina del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (introdotta dalla legge di bilancio 2018), con l’autorizzazione di uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione “invasi”) (art. 1, commi 153-155).

Si dispone la limitazione al 31 dicembre 2018 della previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cosiddetta “Robin Hood tax” è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA. Contestualmente, si dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all’entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (articolo 1, comma 446).

Si è previsto che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, invece, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 561).

Si autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale (articolo 1, comma 232).

Si prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (articolo 1, commi 954-957).

Si prevedono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (commi 1031-1047).