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2024-09-08 20:45

Presentato il Fondo nazionale per l’efficienza energetica

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il 15 gennaio il ministero dello Sviluppo economico ha presentato il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che non è stato modificato rispetto al testo già approvato dal governo Gentiloni il 22 dicembre 2017, per non allungare i tempi di attuazione di un provvedimento atteso da tempo, come ha spiegato il sottosegretario Davide Crippa (M5S).

Ora, per rendere operativo il Fondo è necessario un decreto concertato tra i ministeri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e dell’Economia, che ne detti le regole di funzionamento.

Attualmente il decreto è fermo alla Corte dei Conti e il sottosegretario ha aperto una breve fase di consultazione pubblica sulle modalità operative fino al 25 gennaio, per avanzare osservazioni e suggerire eventuali modifiche al testo.

Come illustrato da Mauro Mallone, responsabile della Divisione Efficienza energetica e Risparmio energetico del ministero dello Sviluppo economico, il Fondo è di natura “Rotativa”, la sua gestione è affidata a Invitalia ed è previsto un incremento di 100 milioni di euro l’anno a partire dal 2019.

Il Fondo è integrabile con risorse provenienti dalle Regioni per finanziare interventi all’interno del loro territorio ed è compatibile con altri incentivi quali i TEE, il Conto termico e le detrazioni fiscali.

La gestione del Fondo è affidata a Invitalia ed è previsto un incremento del Fondo di 100 milioni di euro all’anno a partire dal 2019; il Fondo è ripartito in una quota del 30% destinata alle garanzie (21% riservato alle imprese, 9% riservato a teleriscaldamento/teleraffreddamento) e una del 70% destinata al finanziamento (56% riservato alle imprese, 14% riservato alla PA) a tasso agevolato allo 0,25%.

La dotazione stimata del Fondo, al 31 dicembre 2020, è di 310 milioni di euro (185 milioni di euro già impegnati) e potrà essere incrementata con versamenti volontari da parte di altre Amministrazioni centrali e regionali, enti e organismi pubblici, e organizzazioni no-profit. Viene stimato un fattore moltiplicativo pari a 5,5 per gli interventi di efficienza energetica che renderebbe il Fondo in grado di mobilitare, al 2020, 1,7 miliardi di euro di investimenti.

Il Fondo è integrabile con risorse provenienti dalle Regioni per finanziare interventi all’interno del loro territorio ed è compatibile con altri incentivi quali i TEE, il Conto termico e le detrazioni fiscali.

Per un medesimo progetto si possono richiedere entrambe le forme di agevolazioni: garanzia e finanziamento; l’erogazione delle risorse sarà oggetto di un monitoraggio, anche per apportare eventuali modifiche.

È inoltre prevista l’apertura di una sezione del Fondo per il rilascio di garanzie per interventi su edifici residenziali riservata ai privati cittadini e condomini (Ecoprestito).

Gli interventi ammissibili riguardano essenzialmente:

  • l’efficientamento di impianti industriali e dei processi produttivi, compresi gli edifici entro i quali si svolge l’attività economica,
  • reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti,
  • servizi e infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica e la riqualificazione energetica degli edifici.

Per le imprese e le compagnie di servizi energetici, il finanziamento agevolato va da un importo minimo di 250.000, fino ad un massimo di 4.000.000 di euro e può finanziare fino al 70% del costo dell’intero progetto, con una durata di 10 anni, più un periodo massimo di 3 anni di preammortamento.

L’impresa deve provvedere alla quota complementare (30%) e di questa deve apportare un contributo finanziario con propri mezzi pari ad almeno il 15% del costo del progetto. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti del Regolamento de minimis.

Per le Pubbliche amministrazioni, compresi gli ex IACP, il finanziamento non può superare il 60% dei costi agevolabili, che diventa l’80% per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica.

Il finanziamento agevolato va da un minimo di 150.000 ad un massimo di 2.000.000 di euro, restituibile in 15 anni, più un periodo massimo di tre anni di preammortamento. La Pubblica amministrazione deve garantire la copertura finanziaria della parte restante.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.

Ulteriori aspetti del decreto sono stati illustrati da rappresentanti di Invitalia: Corrado Diotallevi responsabile funzione Sviluppo CRM di Invitalia, Pierpaolo Berrettoni e Alberto Gasbarri.

La presentazione di progetti da parte di imprese in forma aggregata ed in questo caso tutte le imprese debbono scegliere la stessa tipologia di agevolazione: la garanzia o il finanziamento o entrambe.

Inoltre tutte le imprese devono ricorrere a un’unica banca.

A imprese e Pubblica amministrazione non vengono richieste garanzie accessorie e i requisiti per dimostrare la capacità economico-finanziaria sono quelli standard previsti nei casi di finanziamento.

In ogni caso occorre aprire un conto bancario dedicato al progetto.

Le domande dovranno essere trasmesse solamente in via telematica, utilizzando la piattaforma predisposta da Invitalia.

Non è possibile, pena l’annullamento delle domande, presentare più domande su uno stesso progetto.

La valutazione delle domande avverrà entro 60 giorni su tre diversi ambiti:

  • tecnico,
  • economico-patrimoniale,
  • ammissibilità/rispondenza spese.

 

Infine, vanno tenuti presenti alcuni punti:

  • I progetti di efficientamento di edifici fanno riferimento ai requisiti del Conto Termico.
  • I sistemi di teleriscaldamento devono essere integrati con sistemi CAR.
  • Per interventi su processi industriali i risparmi addizionali si intendono rispetto al consumo ante-operam.
  • Per le imprese si agevola lo sforzo supplementare, l’extra costo della soluzione efficiente, rispetto alla soluzione standard.
  • Nel caso di un progetto generalizzato di riqualificazione che aggiunge anche un intervento di efficienza energetica, si agevola soltanto quest’ultimo.
  • Nel caso di acquisto di un impianto o macchinario si richiede un’analisi controfattuale che indichi l’ammontare dell’onere dell’investimento in assenza di efficientamento; la differenza sarà la parte agevolabile.

Se i progetti di investimento sono promossi da compagnie di servizi energetici o dalla Pubblica amministrazione, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto.