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2024-10-04 23:16

Il Clean Energy Package e gli Obiettivi 2030 nelle Norme UE

VERSO LA X CONFERENZA NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

di: 
Tommaso Franci

Il regolamento “Governance”, le nuove direttive e i gli altri regolamenti previsti dal “Clean Energy Package” forniscono molteplici indicazioni per la definizione dei piani nazionali per il 2030, nei vari settori d'intervento. Tra queste ne evidenziamo alcune che possono essere considerate particolarmente rilevanti, sia in termini di opportunità che di vincoli per la definizione delle nuove politiche italiane in questo settore.

I nuovi obiettivi UE per il 2030
Il quadro degli obiettivi e degli strumenti delle nuove politiche energetiche ambientali UE per il 2030, il cosiddetto “Clean energy Package”, sta ormai prendendo forma nei suoi riferimenti principali. La triade dei nuovi obiettivi 2030 è già definita: riduzione del 40% delle emissioni di gas serra rispetto alle emissioni del 1990; 32% di penetrazione delle fonti rinnovabili nei consumi di energia e riduzione del 32,5% dei consumi di energia rispetto allo scenario di riferimento del 2008 [1], come obiettivo per l'efficienza energetica. L'ormai famoso “20-20-20” al 2020 viene sostituito da un “40-32-32,5” al 2030.

Per raggiungere questi nuovi obiettivi 2030, il “Clean Energy Package” prevede, per molti aspetti, un nuovo approccio rispetto a quello del quadro normativo comunitario per il 2020.

Innanzitutto, si riduce il ruolo di obiettivi obbligatori fissati a livello UE per i singoli paesi come era avvenuto nel caso delle fonti rinnovabili con la direttiva 2009/28/UE che stabiliva obiettivi diversi per ogni paese con una metodologia di “burden sharing”, in modo da conseguire l'obiettivo UE del 20%. L'obiettivo obbligatorio per il 2020 assegnato dalla UE all'Italia era (ed è tuttora) del 17%.

 

Il regolamento UE “Governance” per il Clean Energy Package
La nuova impostazione unifica le attuali tre distinte programmazioni separate e non coordinate, per la riduzione dell'emissione di gas serra, la penetrazione delle fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica, in un solo nuovo documento di programmazione per il 2030, costituito dal “Piano Nazionale Integrato Energia e Clima”. In questo documento ogni paese UE dovrà definire in modo coordinato e integrato gli obiettivi nazionali 2030 e gli strumenti per il loro conseguimento nei tre diversi ambiti di intervento. La coerenza delle politiche energetico-ambientali dei diversi paesi, con gli obiettivi generali a livello UE, sarà assicurata dalle indicazioni e dalle procedure di un processo di coordinamento codificate in un apposito regolamento denominato “Governance”.

Il regolamento “Governance” [2] prevede che un primo “schema” del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima venga predisposto, sottoposto a consultazione pubblica e inviato alla Commissione entro la fine del 2018. Successivamente, in base anche alle osservazioni e indicazioni della Commissione, ogni paese dovrà approvare in via definitiva il proprio piano per il 2030 entro la fine del 2019. Nell'ambito di questa procedura è compito della Commissione Europea di valutare la coerenza complessiva dei piani predisposti dai diversi paesi, sia in termini di obiettivi nazionali che di strumenti, in modo che possano effettivamente consentire nel loro insieme di raggiungere nel 2030 quelli fissato a livello UE. Il regolamento “Governance” prevede un processo di verifica di conseguimento degli obiettivi e aggiornamento continuo dei piani nazionali, da oggi al 2030, con la possibilità della Commissione di intervenire nei confronti dei singoli stati per sollecitare le modifiche atte a garantire la responsabilizzazione e il contributo necessario da parte di tutti i paesi membri della UE.

Il regolamento “Governance”, le nuove direttive e i gli altri regolamenti previsti dal “Clean Energy Package” forniscono molteplici indicazioni per la definizione dei piani nazionali per il 2030, nei vari settori d'intervento. Tra queste ne evidenziamo alcune che possono essere considerate particolarmente rilevanti, sia in termini di opportunità che di vincoli per la definizione delle nuove politiche italiane in questo settore: a) l’affermazione della priorità dell’efficienza energetica; b) obiettivi per l’efficienza energetica; c) obiettivi per le fonti rinnovabili; d) la programmazione per la riqualificazione energetica degli edifici; e) gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori non ETS come il residenziale e i trasporti.

 

#Primalefficienza nei piani nazionali energia e clima per il 2030
Il principio della priorità dell'efficienza energetica nell'impostazione delle politiche energetico-ambientali è stato riconosciuto dalla UE nel Regolamento Governance. In particolare nelle considerazioni [3] del Regolamento viene affermato che: “Gli Stati membri dovrebbero applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che implica di considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione, politica e investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che possano sostituire in tutto o in parte le misure di pianificazione, politica e investimento previste e che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle rispettive decisioni. Ciò implica, in particolare, che l'efficienza energetica sia trattata come un elemento fondamentale e abbia una considerazione centrale nelle future decisioni di investimento sull'infrastruttura energetica nell'Unione. Tali alternative efficienti in termini di costi includono misure volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere la diffusione di tale principio nell'amministrazione regionale e locale, così come nel settore privato”.

Questa novità offre l'opportunità all'Italia di recuperare l'errore della SEN 2017, che eliminò la priorità dell'efficienza energetica già sancita, con lungimiranza, nella SEN del 2013.

“L’Efficienza Energetica al primo posto” come principio viene ribadito all'articolo 2 del Regolamento Governance, tra le definizioni [4]: “un principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, misure alternative di efficienza energetica, efficienti in termini di costi, volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni”.

Coerentemente a tali considerazioni e definizioni, nell'articolo 3 del Regolamento Governance, dedicato ai contenuti dei “Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima”, viene sancito che i Piani nella loro impostazione debbano rispondere al principio “l'efficienza energetica al primo posto”.

 

Obiettivi UE 2030 per l’efficienza energetica
Le modifiche [5] introdotte nella direttiva 2012/27/UE per l’efficienza energetica, in linea con la precedente impostazione per la formulazione utilizzata per l’obiettivo del 20% al 2020, stabiliscono un nuovo obiettivo UE che viene fissato al 32,5% per il 2030. Con questa scelta normativa, l’obiettivo 2030 di efficienza energetica in termini di riduzione dei consumi continua ad avere come riferimento i dati di evoluzione dei consumi da qui al 2030 di uno scenario di riferimento formulato nel 2007 [6], prima della crisi economica, che prevedeva per l’Italia, dal 2005 in poi, una crescita dei consumi di energia primaria fino a 219 Mtep in quindici anni. Nella realtà i consumi dell’Italia di energia primaria, nel 2016, erano ridotti a circa 150 Mtep. Con questo criterio, il livello obiettivo di riduzione del 32,5% dei consumi rispetto al valore 2030 dello scenario di riferimento in Italia (153,4 Mtep) è stato già raggiunto nel 2013. L'Italia, a differenza di molti altri paesi memebri, semplicemente mantenendo il livello dei consumi registrati nel 2015 e nel 2016 nel 2030 sarebbe già oltre l’obiettivo del 32,5%, avendo già conseguito una riduzione oltre il 34% rispetto al livello indicato dallo scenario di riferimento del 2007. Daltronde, l’obiettivo generale UE 2030 per l’efficienza energetica così formulato è di scarso significato in quanto il consumo di energia nell’ultimo decennio si è ridotto in modo quasi equivalente sia per via della crisi economica che per i miglioramenti di efficienza negli usi dell’energia.

Accanto all’obiettivo generale 2020 di riduzione dei consumi, la Direttiva 27/UE/2012, in base all’articolo 7, prevedeva che gli Stati membri fissassero un obiettivo 2020 cumulativo di risparmio energetico finale da conseguire tra il 2014 e il 2020, obiettivo in questo caso di carattere vincolante. Tale obiettivo può essere conseguito tramite i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico dai regimi obbligatori di efficienza energetica, come i Certificati Bianchi, o attraverso altri incentivi per l’efficienza energetica.

L’Italia ha definito il proprio obiettivo vincolante di risparmio energetico da conseguire tra il 2014 e il 2020 e ha scelto di utilizzare come strumenti il meccanismo dei certificati bianchi, le detrazioni fiscali e il conto termico. Per conseguire tale obiettivo, il Piano di Azione per l’Efficienza Energica (PAEE) dell’Italia prevede che dal 2014 venga conseguito ogni anno un incremento di circa 1 Mtep/a di risparmi nei consumi finali di energia per arrivare fino a 6,75 Mtep/a cumulati nel 2020. In base al PAEE più del 60 % dei risparmi necessari a conseguire questo obiettivo, nei sette anni, dovrebbero essere generati dal meccanismo dei Certificati Bianchi.

La modifica approvata dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE prevede di estendere dal 2021 al 2030 l’obiettivo obbligatorio di incremento annuo di risparmi energetici fissato ad un valore pari allo 0,8% dei consumi finali veicolati dalle reti distribuzione di energia elettrica e gas. Tale progressione in termini cumulativi dovrebbe portare al 2030 a conseguire un volume annuo di risparmi pari a circa 11,4 Mtep. Se tali risparmi si traducessero in una riduzione effettiva dei consumi finali, rispetto a quanto previsto dagli scenario di riferimento sulla evoluzione dei consumi da oggi al 2030 in assenza di nuove politiche per la promozione dell’efficienza energetica, si avrebbe un ulteriore calo dei consumi fino circa 110 Mtep nel 2030, un livello diverso e più impegnativo rispetto a quello considerato obiettivo 2030 in termini di riduzione dei consumi del 32,5% rispetto allo scenario di riferimento del 2007 per i consumi finali.

Come risulta evidente l’obiettivo obbligatorio di risparmio energetico al 2030, nel caso dell’Italia, è scollegato da quello generale per l’efficienza energetica espresso in termini di riduzione dei consumi.

Per dare corpo alla priorità dell’efficienza energetica nelle nuove politiche per gli obiettivi 2030 è necessario che, come previsto anche dall’articolo 3 della direttiva per l’efficienza energetica, nel piano energia e clima vengano formulati obiettivi 2030 basati su indicatori più significativi per orientare la scelta degli strumenti di intervento necessari, come l’intensità energetica a livello globale o settoriale.

 

Traiettoria obbligatoria nel conseguimento dell'obiettivo nazionale 2030 per le rinnovabili
Anche in assenza di un obiettivo nazionale 2030 per la penetrazione delle rinnovabili fissato direttamente a livello europeo, l'articolo 4 del Regolamento “Governance” stabilisce comunque una traiettoria vincolante per l'obiettivo nazionale per le fonti rinnovabili adottato autonomamente da ogni paese nel proprio Piano Integrato Nazionale Energia. La traiettoria indicata dal Regolamento prevede che a partire dal livello di penetrazione dell'obiettivo 2020 di ogni paese, si debba conseguire un aumento del 18% entro il 2022, del 43% entro il 2025, e del 65% entro il 2027. Nel caso dell'Italia, il cui obiettivo 2020 è il 17%, se adottasse un target del 32% per il 2030 il rispetto della traiettoria vincolante fissata dal Regolamento “Governance” significherebbe il conseguimento di obiettivi intermedi di penetrazione delle fonti rinnovabili del 19,7% nel 2022, del 23,44% nel 2025, del 26,75% nel 2027.

 

Un obiettivo 2030 di crescita per le fonti rinnovabili termiche
La nuova direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili, che sostituirà la 2009/28/UE, pone maggiore attenzione ai consumi termici di fonti rinnovabili e introduce uno specifico articolo [7] volto a rafforzare l'intervento in questo settore. La principale novità è costituita dalla fissazione di un obiettivo indicativo di aumento annuo della penetrazione di rinnovabili nei consumi per riscaldamento e raffrescamento dell'1,3% dal 2021 al 2030, rispetto al livello raggiunto dal paese nel 2020. Nella realtà italiana tale obiettivo indicativo di crescita delle fonti rinnovabili può essere considerato particolarmente significativo. Nel caso dell'Italia, ipotizzando un livello di penetrazione delle rinnovabili termiche del 20% nel 2020, il rispetto dell'obiettivo indicativo di crescita porterebbe ad un valore del 33% per il 2030. L'articolo prevede inoltre la possibilità per gli stati membri di introdurre misure di promozione della diffusione delle fonti rinnovabili nei consumi termici, sia per le esigenze di climatizzazione degli edifici che per quelle dei processi delle attività produttive con meccanismi analoghi a quelli previsti rispetto agli obiettivi obbligatori di efficienza energetica, che nel caso dell'Italia potrebbe portare ad una integrazione degli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili termiche e di quelli di efficienza energetica nel meccanismo dei certificati bianchi. Sempre in tale articolo, viene equiparato il consumo di calore o freddo di scarto all'uso delle fonti rinnovabili nei consumi termici. La nuova direttiva (articolo 24) disciplina anche, in modo molto articolato, il ruolo del teleriscaldamento nella diffusione delle fonti rinnovabili.

La direttiva fissa anche un obiettivo 2030 minimo di penetrazione delle rinnovabili nel settore dei trasporti pari al 14%, rispetto a quello del 10% previsto per il 2020.

Con l'articolo 21 viene riconosciuto il ruolo degli autoconsumatori di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'indicazione di rimuovere misure discriminatorie alla diffusione dell'autoconsumo, garantendo che non si generino squilibri per la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico, e che gli autoconsumatori contribuiscano in modo adeguato alla ripartizione dei costi del sistema elettrico quando l'energia da loro prodotta viene immessa in rete.

 

La strategia di lungo periodo per la riqualificazione energetica degli edifici
Uno dei principali provvedimenti del clean energy package, già definito da metà del 2018, è stato quello [8] con cui è stata modificata e integrata la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. La principale novità è costituita dalla introduzione di un nuovo strumento costituito dalla strategia di ristrutturazione a lungo termine per la riqualificazione energetica del parco nazionale degli edifici.

Ogni Stato membro dovrà stabilire una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Tale documento che dovrà essere parte integrante del Piano nazionale energia e clima e dovrà essere basato su:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale e una previsione della percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;

b) l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed efficaci in termini di costi;

d) una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica;

e) politiche e azioni rivolte agli edifici pubblici;

f) una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica;

g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell’aria.

Nella strategia di riqualificazione degli edifici di lungo periodo, ogni Stato membro dovrà fissare una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale, in vista dell’obiettivo di lungo periodo per il 2050 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia dovrà prevedere tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specificare il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.

Per mobilitare le risorse necessarie agli investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici ristrutturazione per conseguire gli obiettivi di politica energetico ambientale gli Stati membri facilitano l’accesso a meccanismi appropriati per:

1) aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l’accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;

2) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;

3) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;

3) orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la nota di un orientamento di Eurostat;

4) fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica.

Per definire la propria strategia nazionale di lungo periodo per la riqualificazione energetica degli edifici ogni Stato membro dovrà effettuare una consultazione pubblica prima della presentazione della stessa alla Commissione.

Infine ogni Stato membro potrà ricorrere alla propria strategia anche per far fronte, in modo integrato, ai rischi connessi all’attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e la durata degli edifici.

 

Gli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni nei settori non ETS
Nell’ambito del “Clean energy package”, per rafforzare il conseguimento del proprio obiettivo complessivo 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra (riduzione del 40% rispetto al livello del 1990), l’UE ha varato anche un apposito regolamento [9] per le emissioni del settori non coperti dal meccanismo ETS. I settori non ETS, che includono anche quelli del residenziale, dei servizi e dei trasporti, sono responsabili in Italia il 64% del totale delle emissioni gas serra nel 2016.

Il regolamento formula l’obiettivo UE 2030 di riduzione per le emissioni di gas serra dei settori non ETS nei di una riduzione del 30% rispetto al livello del 2005. Per questo ambito di intervento vengono fissati specifici obiettivi nazionali 2030 dall’articolo 4 e dall’allegato I del regolamento 2018/842/UE. L’obiettivo 2030 assegnato dalla UE all’Italia è di una riduzione del 33% delle emissioni dei gas serra dei settori non ETS rispetto al livello del 2005. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 del regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro assicuri che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento.

 


NOTE

[1] “European Energy and Transport – Trends to 2030 - Update 2007”, European Commission 2008.

[2] Il Regolamento “Governance” è stato approvato nel processo di concertazione UE tra parlamento, commissione e consiglio, ma si è ancora in attesa della sua pubblicazione ufficiale.

[3] Considerazione 64.

[4] Punto 18 dell’articolo 2.

[5] Le modifiche alla direttiva 2012/27/UE sono state approvate nel processo di concertazione UE tra parlamento, commissione e consiglio, ma si è ancora in attesa della loro pubblicazione ufficiale.

[6] “European Energy and Transport – Trends to 2030 - Update 2007”, European Commission 2008.

[7] Articolo 23 “Inclusione dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento”.

[8] Direttiva 2018/844/UE del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

[9] Regolamento 2018/842/UE del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti di gas serra a carico degli stati memri nel periodo 2021-2030.