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2024-03-19 12:32

L’Italia Non si Sblocca

EMERGENZA RIFIUTI

di: 
Maria Belvisi e Rosa Filippini

Il “contratto di governo” Lega-M5S parla in termini piuttosto vaghi di economia circolare e non nomina nemmeno l’emergenza rifiuti che pure continua a presentarsi con cadenze sempre più ravvicinate in gran parte di Italia presentando, spesso, le caratteristiche di una condizione endemica. In attesa di sapere se il nuovo Governo centrale sarà in grado di trovare soluzioni concrete migliori rispetto al test sconfortante del Comune di Roma, ci sembra utile ripercorrere le tappe della legge cosiddetta Sblocca Italia, in particolare del suo articolo 35, che si propone di dotare di impianti di termovalorizzazione di rifiuti le Regioni che ne sono sprovviste, alla ricerca delle ragioni della sua mancata attuazione.

Che fine ha fatto la legge “Sblocca Italia”, in particolare il suo articolo 35 che avrebbe dovuto dotare di impianti di termovalorizzazione di rifiuti le Regioni che ne sono sprovviste?

Sono passati quasi 4 anni dalla sua approvazione e di nuovi impianti non se n’è visto nemmeno uno. Sono aumentate però le motivazioni che ne avrebbero raccomandato un’attuazione veloce: in molte regioni si sono moltiplicate le crisi gravi di raccolta dei rifiuti a causa della carenza di destinazioni finali e dell’impegno del personale e dei mezzi di raccolta per il trasporto dei rifiuti su tragitti sempre più lunghi, fuori dalle proprie regioni e anche oltre i confini nazionali. Sempre più spesso vanno a fuoco interi siti di stoccaggio di rifiuti speciali derivati dagli urbani che non trovano una destinazione economica o ambientale congrua. Molte regioni e città sono impegnate nell’affannosa ricerca di impianti, fuori dal proprio territorio, che accolgano, anche temporaneamente, quantitativi crescenti di rifiuti indifferenziati o inadatti al riciclo.

Nonostante ciò, l’attuazione della legge è stata, fin qui, lentissima. Ora, il primo degli adempimenti previsti, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di individuazione degli impianti necessari, faticosamente emanato, è persino messo sotto accusa dal Tar del Lazio che lo ha sottoposto alla Corte Europea per un parere di conformità alle Direttive. Il rischio è che, ancora una volta, non se ne faccia nulla condannando gran parte del paese a vivere in una perenne emergenza. Riteniamo utile ripercorrere in sintesi il cammino accidentato della legge, attraverso la lettura degli atti ufficiali, alla ricerca delle ragioni della sua mancata attuazione o, peggio, della sua ininfluenza.

 

L’articolo 35 della legge “Sblocca Italia”
L’articolo 35 della cosiddetta legge Sblocca Italia (legge 11 novembre 2014, n. 164) si proponeva “il progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale in tema di gestione dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale”.

L’obiettivo  del riequilibrio era stato fissato correttamente a fronte dell’evidenza che emerge, da almeno 20 anni, dai Rapporti sul ciclo dei rifiuti compilati annualmente dall’ISPRA, e cioè che si  allarghi il divario fra l’Italia che funziona e raggiunge obbiettivi significativi di recupero di materia e di energia e quella che non riesce a provvedere ai propri rifiuti  perché priva, sul proprio territorio, di impianti di incenerimento che sarebbero necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti senza ricorrere all’export o ad un uso massiccio delle discariche. L’art. 35 della legge  si propone una ricognizione delle capacità effettive di smaltimento dei rifiuti, al fine di stabilire un quadro oggettivo del fabbisogno di impianti e di favorire un percorso di adeguamento dei sistemi di gestione.

A questo fine, la legge prevede l’emanazione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) che indichi la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale (specificando quella di ciascun impianto), e che individui gli impianti da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. Il DPCM è proposto dal Ministero dell’Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

“Gli impianti così individuati - dice l’articolo di legge - costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”.

 

Il faticoso varo del DPCM
Per l’emanazione del DPCM 10 agosto 2016, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 5-10-2016) ci sono voluti quasi due anni. Esattamente, la proposta di schema è stata sottoposta ad una serie di riunioni tecniche della Conferenza Stato Regioni, - il 20 marzo, 20 maggio 9 settembre 2015 e il 15 gennaio 2016, nel corso delle quali il Ministero dell’Ambiente ha progressivamente adeguato il testo alle osservazioni formulate. Il 20 gennaio 2016, le Regioni avevano formulato un parere positivo condizionato, con il parere negativo delle sole Regioni Lombardia, Marche, Umbria e Molise. A seguito di una ulteriore richiesta di confronto con il Governo, il Ministero dell’Ambiente valutava positivamente altre proposte formulate dalle Regioni. Infine, nella riunione del 4 febbraio 2016, la Conferenza si esprimeva positivamente, con condizioni sul testo, con l’assenso di tutte le Regioni salvo l’avviso contrario di Lombardia e Campania con motivazioni, fra loro, opposte.

Infatti, la Regione Lombardia ribadiva per il tramite dell'assessore regionale all'Ambiente Claudia Terzi la totale contrarietà del DPCM in quanto ne ravvisava un “carattere punitivo (…) verso Regioni virtuose che, negli anni e grazie agli sforzi dei loro cittadini, hanno raggiunto una piena autosufficienza nella gestione dei rifiuti (…) la scelta della suddivisione in aree “macroregionali” comporta la non necessità  di realizzazione di nuovi inceneritori a nord, implicando il fatto che la Lombardia, con la sua capacità, smaltirà il pattume degli altri". La Regione Lombardia riteneva che  il piano nazionale degli inceneritori  andasse sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) «in modo che possa essere oggetto di discussione da parte dei cittadini».

La Regione Campania, invece, nel mettere a verbale della Conferenza Stato Regioni del 4 febbraio 2016 il proprio parare negativo, contestava addirittura i dati sulla produzione dei rifiuti riportati nel decreto sottolineando che “le conseguenze politiche sulla Regione Campania sarebbero devastanti poiché se la Regione Campania esprimesse un parere favorevole sul decreto - il quale contiene una tabella nella quale sono previsti degli impianti di incenerimento pari a 300.000 tonnellate di rifiuti- risulterebbe non coerente né con quanto previsto dal proprio programma politico ne con quanto espresso ai propri elettori e né tantomeno con le disposizioni del Piano di gestione dei rifiuti”.

 

La questione dell’assoggettabilità a VAS
La procedura dell’assoggettabilità a VAS del DPCM veniva posta dal Ministro dell'Ambiente con la direttiva n.42 del 24 febbraio 2016, a seguito della quale  la Direzione  generale per i rifiuti e l'inquinamento dello stesso  Ministero, in  qualità di autorità procedente, provvedeva a redigere il rapporto preliminare  previsto dalla normativa e a trasmetterlo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  per  l'acquisizione del relativo parere. La Commissione si esprimeva il 10  giugno  2016, rilevando che il DPCM non presentava “contenuti per essere sottoposto alla  verifica  di  assoggettabilità alla VAS» e invitava «l'Autorità competente a  voler verificare la procedibilità dell'istanza».

Per parte sua la Direzione generale per le valutazioni e le  autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente con una nota del 20  giugno  2016, rappresentava che «anche  alla luce di quanto sollecitato dalla  stessa  Commissione Tecnica, il  procedimento di  verifica di assoggettabilità a VAS concernente il programma in oggetto non  può essere ulteriormente proseguito»;

Il 4  luglio 2016, la competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente rappresentava la non sussistenza dei  presupposti  per  sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali relativi alla individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di  incenerimento di rifiuti urbani  in esercizio o autorizzati a livello nazionale nonché all'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento con recupero di energia. Pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti – sosteneva la Direzione - i suddetti contenuti non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall'art.6,comma 2,lettera a del decreto  legislativo n.152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti ma si limitano ad indicare il numero e  le dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di macroarea e di regioni non intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle  condizioni operative, ne' sulla ripartizione di risorse.

La Direzione Generale dei rifiuti concludeva pertanto che “alla luce del  combinato  disposto di cui agli articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto  legislativo n. 152 del 2006, spetta alle Regioni il compito  di  recepire,  nell'ambito  dei rispettivi Piani di  gestione  dei  rifiuti, le scelte  strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di VAS ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla  localizzazione  dell'impiantistica  da realizzare  per  soddisfare il relativo   fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti”.

 

Il Contenuto del DPCM e la metodologia adottata
 I presupposti a base della formulazione del DPCM sono:

- il raggiungimento  dell'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito dal dgls.vo 3 aprile 2006, n. 152 (art 205) in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune,  di almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 necessaria al perseguimento dell’obiettivo di riciclaggio comunitario del 50%;

- il fatto che il recupero  energetico dei rifiuti rappresenti un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

- il principio di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e, quindi, nessun ricorso alla esportazione dei rifiuti fuori dai confini nazionali;

- la necessità di strutturare una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata, limitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;

-  che l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;

-  la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento  dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione:

a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle Regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del decreto;

b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacità di incenerimento per le sole Regioni caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento;

c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II del DPCM;

d) delle autorizzazioni assentite, a far data da novembre 2015, per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

- l’opportunità di individuare la capacità di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati e gli impianti con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo per macroaree geografiche e di indicare, altresì, le Regioni nelle quali tali impianti e tali potenzialità devono essere realizzate;

- l’opportunità di individuare le capacità di incenerimento e l'impiantistica necessaria da realizzare, tenendo conto dei rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani e assimilati;

- l’opportunità che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessità di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e delle peculiarità geografiche insulari;

- la necessità di indicare le Regioni nelle quali devono essere realizzati gli impianti, basandosi sul progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché sulla necessità di tenere conto della pianificazione regionale e all'esigenza di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione.

Il DPCM, inoltre tiene conto

- della competenza delle Regioni circa la predisposizione e l’adozione  dei Piani regionali di gestione dei rifiuti che  comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i Piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del Dgls.vo 152;

- del fatto che in alcune Regioni, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento, sono state adottate politiche relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento;

- del fatto che alcune Regioni e Province autonome hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi più ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge, nonché obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati;

- del fatto che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo  di raccolta differenziata ha determinato, per alcune Regioni,  la realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti  urbani che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata;

- del fatto che gli impianti di trattamento preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno di  trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge e che, al crescere della raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti;

- della capacità impiantistica di trattamento preliminare realizzata (e in previsione di realizzazione) in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata  dei rifiuti urbani e del deficit di capacità di  incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in alcune Regioni.

I documenti base presi a riferimento nel Rapporto preliminare e, conseguentemente, i dati inseriti nel decreto circa gli inceneritori esistenti sono il Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia ed. 2014 redatto da ISPRA e Federambiente (Rapporti 209/2014 [1]) e il Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani - ed. 2015.

Approfondimenti tecnici e amministrativi sono stati condotti con Ispra, Federambiente Regioni e Province, nonché con singoli gestori di impianti .

 

La ricognizione degli impianti esistenti
Il decreto da conto, nella Tabella A riportata di seguito, di una fase ricognitiva per individuare numericamente gli impianti di incenerimento esistenti, già in esercizio al mese di novembre 2015 e autorizzati e relativa quantificazione delle capacità di trattamento dei rifiuti.

 

Tabella A

Il carico termico è espresso in MW , la capacità oraria autorizzata in tonnellate /ora, la capacità di trattamento autorizzata in tonnellate/anno, la capacità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in tonnellate/anno

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

 

 

 

 

REGIONE

 

 

PROVINCIA

 

 

LOCALITÀ

 

 

Linee

 

Carico termico

 

CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA

 

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

MW

t/h

t/anno

t/anno

1

Piemonte

TO

Torino

3

206,25

67,5

526.500

526.500

2

Lombardia

BG

Bergamo

1

48

9

75.000

62.000

3

Lombardia

BS

Brescia

3

304,5

98,1

981.837

630.000

4

Lombardia

VA

Busto Arsizio

2

61

16,67

116.000

93.000

5

Lombardia

CO

Como

2

39

13,41

100.000

80.000

6

Lombardia

PV

Corteolona

1

34

9

75.000

63.000

7

Lombardia

CR

Cremona

2

35,6

9

72.000

58.000

8

Lombardia

BG

Dalmine

2

55,8

18,46

151.372

144.500

9

Lombardia

MB

Desio

2

41

11,5

91.000

60.000

10

Lombardia

MI

Milano

3

184,6

60

480.000

475.400

11

Lombardia

PV

Parona

2

147,8

33,6

380.000

340.000

12

Lombardia

MI

Sesto S.

Giovanni

3

31,4

9,12

72.000

71.700

13

Lombardia

MI

Trezzo d’Adda

2

82,4

25

199.600

185.600

14

Lombardia

LC

Valmadrera

2

45,29

15,6

123.000

87.000

15

Trentino Alto

Adige

BZ

Bolzano

1

58,9

16,25

130.000

100.000

16

Veneto

PD

Padova

3

79,86

25

170.000

170.000

17

Veneto

VI

Schio

3

39,3

9,67

82.000

82.000

18

Friuli Venezia

Giulia

TS

Trieste

3

67,3

25,5

197.000

152.300

19

Emilia

Romagna

RN

Coriano

1

46,5

16

125.000

91.606

20

Emilia

Romagna

FE

Ferrara

2

55,8

18

130.000

88.900

21

Emilia

Romagna

FC

Forlì

1

46,5

20

120.000

120.000

22

Emilia

Romagna

BO

Granarolo

dell’Emilia

2

81,4

25

220.000

165.000

23

Emilia

Romagna

MO

Modena

1

78

30,5

180.000

140.636

24

Emilia Romagna

PC

Piacenza

2

45,5

15

120.000

84.875

25

Emilia

Romagna

RA

Ravenna

1

27,9

6

56.500

56.000

26

Emilia

Romagna

Parma

Parma

2

71,32

16,25

130.000

99.302

 

Totale Nord

52

2.014,92

619,13

5.103.809

4.227.319

27

Toscana

AR

Arezzo

1

14,5

5,8

42.000

42.000

28

Toscana

LI

Livorno

2

31,25

7,5

64.800

64.800

29

Toscana

PT

Montale

3

23

8,1

50.550

50.000

30

Toscana

PI

Ospedaletto

2

20,5

6,7

65.000

52.000

31

Toscana

SI

Poggibonsi

3

34,9

9,37

70.000

66.000

32

Lazio

RM

Colleferro

1

52

12

110.000

80.000

33

Lazio

RM

Colleferro

1

52

12

110.000

80.000

34

Lazio

FR

S. Vittore del

Lazio

2

108

28,8

224.480

224.480

 

Totale Centro

15

336,15

90,27

736.830

659.280

35

Molise

IS

Pozzilli

1

49,9

12

93.500

93.500

36

Campania

NA

Acerra

3

340

81

600.000

600.000

37

Calabria

RC

Gioia Tauro

2

60

16

120.000

120.000

38

Basilicata

PZ

Melfi

1

18,7

9,3

30.000

30.000

39

Sardegna

CA

Capoterra

3

56,6

19,48

140.256

140.000

40

Sardegna

NU

Macomer

2

17,5

6

43.200

40.000

 

Totale Sud e Isole

12

542,7

143,78

1.026.956

1.023.500

 

40

Capacità nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio

 

79

 

2.893,77 ( MW)

 

5.910.099 (t/anno)

 

La Tabella B del decreto individua la capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015.

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

 

 

 

 

 

 

REGIONE

 

 

PROVINCIA

 

 

LOCALITÀ

 

 

N° Linee

 

Carico termico

CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

MW

 

t/h

 

t/a

 

t/a

1

Toscana

FI

Sesto Fiorentino

2

65,2

24,80

198.400

198.400

2

Lazio

RM

Roma

2

236

38,4

182.500

182.500

 

3

 

Lazio

 

FR

S. Vittore del

Lazio

 

1

 

52

 

12,5

 

98.750

 

98.750

4

Calabria

RC

Gioia Tauro

2

75

13,33

135.000

120.000

5

Puglia

TA

Statte

2

20,9

8,3

73.000

66.000

Capacità       potenziale       nazionale       di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

non in esercizio

 

9

449,1 (MW)

665.650 (t/anno)

In sintesi, il Decreto censisce:

  • 40 impianti di incenerimento operativi costituiti da 79 linee con una capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati pari a 5.910.099 tonnellate/anno;
  • un impianto di incenerimento realizzato, ma non operativo (Statte, in Puglia) con una capacità potenziale di trattamento pari a 66.000 tonnellate/anno dedicata ai rifiuti urbani e assimilati;
  • un impianto di incenerimento, realizzato in parte ma non operativo, (Roma) con un capacità potenziale pari a 182.500 tonnellate/anno;
  • un impianto autorizzato da realizzare (Sesto Fiorentino) con una capacità potenziale pari a 198.400 tonnellate/anno;
  • 3 linee di incenerimento da realizzare presso gli impianti di S. Vittore del Lazio (1 linea) e Gioia Tauro (2 linee) per una capacità potenziale pari a 218.750 tonnellate/anno;


Il fabbisogno di incenerimento
Sulla base dei calcoli effettuati con la complessa metodologia indicata nell’allegato II  per tener conto di tutti i presupposti elencati,  risulta il fabbisogno riportato nella seguente tabella:

Macro area geografica

 

Regione

Fabbisogno            di incenerimento [tonnellate/anno]

Capacità                di incenerimento complessiva

[tonnellate/anno]

Fabbisogno residuo               di incenerimento

[tonnellate/anno]

 

 

 

 

 

 

Nord

PIEMONTE

578.927

526.500

52.427

VALLE D'AOSTA

30.059

0

30.059

LOMBARDIA

1.771.269

2.350.200

-578.931

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

53.111

0

53.111

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

100.643

100.000

643

VENETO

426.759

252.000

174.759

FRIULI VENEZIA GIULIA

170.989

152.300

18.689

LIGURIA

234.786

0

234.786

EMILIA ROMAGNA

857.452

846.319

11.133

Nord

4.223.996

4.227.319

nullo

 

 

Centro

TOSCANA

455.245

473.200

-17.955

UMBRIA

129.883

0

129.883

MARCHE

198.339

0

198.339

LAZIO

879.382

665.730

213.652

Centro

1.662.848

1.138.930

523.918

 

Sud

 

ABRUZZO

121.069

0

121.069

MOLISE

35.428

93.500

-58.072

CAMPANIA

918.942

600.000

318.942 

PUGLIA

146.701

66.000

80.701

BASILICATA

58.874

30.000

28.874

CALABRIA

236.917

240.000

-3.083

Sud

1.517.931

1.029.500

488.432

SICILIA

685.099

0

685.099

SARDEGNA

300.885

180.000

120.885

Totale

8.390.761

6.575.749

1.818.334

L'analisi condotta, spiega l’allegato III al DPCM, ha evidenziato le seguenti situazioni:

 

per la macroarea geografica Nord

  • un tendenziale equilibrio tra il fabbisogno di incenerimento e la capacità di incenerimento complessiva portando, la macroarea ad essere tendenzialmente autosufficiente per quanto concerne il trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilati;
  • l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786 tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);
  • la sovracapacità  della regione Lombardia, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n. 13 inceneritori;
  • l'assenza totale di impianti nelle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, Valle d’Aosta e Trento presentano un fabbisogno limitato, rispettivamente di 30.059 e 53.111 tonnellate anno;
  • l'autosufficienza per la Regione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano;
  • un fabbisogno residuo di incenerimento per la Regione Piemonte pari a 52.427 tonn/anno.

 

Per la macroarea geografica Centro

  • l’esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 523.918 tonn/anno.
  • l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in regione Marche (198.339 tonn/anno), Umbria (129.883  tonn/anno) e Lazio (213.652 tonn/anno);
  • l'assenza totale di impianti nella regione Umbria e nella regione Marche;
  • l'autosufficienza per la regione Toscana.

 

In particolare, per la Regione Marche

non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono  avviati presso gli impianti di trattamento preliminari realizzati che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento. La Regione ha comunicato la sospensione dell'AIA per l'esercizio dell'impianto di Tolentino. Essa non è oggetto di contenzioso o precontenziosi europei ma si riscontra, ad oggi, un ricorso prevalente  allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la Regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con  capacità pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

 

In particolare, per la Regione Umbria

non sono presenti impianti di  incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso  gli impianti di trattamento preliminari che consentono di  soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento. Inoltre, la Regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta smantellato e privo di titolo autorizzativo. La Regione non e' oggetto di contenziosi o precontenziosi europei, ma si riscontra un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.  Per tali motivi, la Regione e' stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacità pari a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati tale da soddisfare il relativo fabbisogno residuo.

 

In particolare, per la Regione Lazio

sono presenti n. 3 impianti di incenerimento operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non in esercizio con una potenzialità complessiva di trattamento pari a 665.730 tonnellate/anno, che rappresenta poco più del 75% del fabbisogno di incenerimento regionale.

La Regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 15 ottobre 2014, anche in ragione della violazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/98 per non aver creato una rete integrata  ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori regione e per lo più smaltiti in discarica. Per tali motivi, la  Regione è stata  individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

 

Per la macroarea geografica Sud

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 488.432 tonn/anno.

Emerge:

  • l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Campania (318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);
  • la sovracapacità della Regione Molise, che evidenzia un  surplus di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;
  • l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;
  • la presenza  di un assai esiguo fabbisogno residuo di incenerimento nella Regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture.
  • l'autosufficienza per la Regione Calabria;
  • un fabbisogno residuo di incenerimento per la Regione Puglia pari a 80.701 tonnellate/ anno tale da far ritenere sostenibile un intervento per il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti;

 

In particolare, nella Regione Campania

è presente un impianto di incenerimento operativo ed in esercizio con una potenzialità dedicata al trattamento dei rifiuti urbani e assimilabili pari a 600.000 tonn/anno. La Regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015, per violazione dell'art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE.

Per tali motivi, la Regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

 

Nella Regione Abruzzo

non sono presenti impianti di incenerimento operativi. La Regione è oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art.28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione. La Regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 121.069 tonn/anno. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente prevede che l'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili in impianti dedicati è ammissibile a partire dal raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale livello si attesta sulla percentuale del 16,1%, risulta giustificata la realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze regionali.

 

Nella Regione Puglia

è presente n. 1 impianto di incenerimento non operativo. La Regione non è oggetto di contenzioni  o pre-contenziosi europei, tuttavia presenta un  fabbisogno di incenerimento residuo pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di rifiuti in valore assoluto e un ricorso preponderante allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati. Per tali ragioni la regione Puglia è stata individuata per la realizzazione di una capacità di trattamento pari a 70.000tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati attraverso il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.

 

La macroarea geografica Sardegna

presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di incenerimento di 300.885  tonn/anno cui sottrarre la capacità di incenerimento complessiva pari a 180.000 tonn/anno. L'attuale capacità di incenerimento è garantita da n. 2 impianti in esercizio, che tuttavia non  riescono a  soddisfare i fabbisogni complessivi dell'Isola. La Regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n.2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti, per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non  ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione. La Regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti esistenti con una potenzialità aggiuntiva pari a complessive 20.000 tonnellate/anno di rifiuti. Tale capacità aggiuntiva non consente di coprire il relativo fabbisogno residuo, sicché risulta necessario  realizzare un nuovo impianto di incenerimento fino al completo soddisfacimento delle esigenze.

 

La macroarea geografica Sicilia

presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di incenerimento in quanto la Regione risulta priva di qualsiasi infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti. Inoltre la Regione è caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani e assimilati e per questo è oggetto di pre-contenzioso europeo oltre ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

Si evidenziano inoltre profili di criticità afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta evidente, pertanto, l'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'isola di almeno n. 2 o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno.

 

Gli impianti individuati
Il decreto individua gli impianti di incenerimento necessari nella seguente tabella C.

Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

Macro Area Geografica

Nord

Centro

Sud

Sardegna

Sicilia

Totale

Fabbisogno      residuo      da soddisfare [t/a]

 

nullo

 

523.918

 

488.432

 

120.885

 

685.099

 

1.818.334

Numero di impianti da realizzare per macroaree

 

0

 

3

 

2

 

1

 

2

 

8

 

Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da realizzare [t/a]

 

 

 

0

130.000

Umbria

 

300.000

 

Campania

 

 

 

101.000

 

 

 

690.000

 

 

 

1.741.000

190.000

Marche

 

120.000

 

Abruzzo

210.000

Lazio

Individuazione della capacità e della localizzazione degli

impianti da potenziare [t/a]

 

 

0

 

 

0

 

 

70.000

 

 

Puglia

 

 

20.000

 

 

0

 

 

90.000

Fabbisogno impiantistico da realizzare [t/a]

nullo

530.000

490.000

121.000

690.000

1.831.000

La sentenza del TAR del Lazio

Con l’ordinanza 24 aprile 2018, n. 4574, Il Tar del Lazio è intervenuto sul ricorso presentato da diverse ONLUS contro il D.P.C.M. 10.08.2016, sospendendo il giudizio e rimettendo diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.

Il Tar ha ritenuto, in particolare, che l’incremento della portata della termovalorizzazione  e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” possano porsi in violazione degli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE soprattutto perché analogo riconoscimento non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, nonostante la loro preminenza nella “gerarchia dei rifiuti” di cui alla richiamata Direttiva, da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione.

Inoltre, il TAR, facendo propria l’osservazione delle parti ricorrenti che le operazioni di incenerimento dei rifiuti con basso recupero di energia siano equiparabili - nell’ottica del richiamato principio di “gerarchia”- allo smaltimento in discarica, ha osservato che la prevalenza allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento potrebbe porsi in violazione anche dei principi di “precauzione” e di minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE.

Infine, il TAR è intervenuto in merito alla questione della non applicazione della VAS, ritenendo  incontestato che il DPCM impugnato possa rientrare tra gli strumenti di adozione (articolo 2, lettera a, punto secondo, della Direttiva 2001/42/CE). In particolare, il TAR osserva che le valutazioni strategiche di rilevanza nazionale in esso contenute (computo del fabbisogno nazionale residuo e suo riparto tra macroaree, potenziamento delle strutture già in essere, localizzazione regionale dei nuovi impianti) non potranno essere ridiscusse nei piani regionali attuativi né rivalutate nelle eventuali procedure di V.A.S. regionali, come invece sostenuto nella relazione dell’Amministrazione depositata in giudizio. Rammenta, inoltre che è rideterminata la capacità di trattamento dei rifiuti nei 40 impianti di incenerimento in essere (su 42 esistenti e operativi sul territorio nazionale) come elencati nella Tabella A, consentendo a tali impianti l’aumento dell’attività fino all’esaurimento della rispettiva capacità organizzata, con incremento, quindi, dell’attività di incenerimento e dei suoi effetti sull’ambiente e con riclassificazione anche di impianti in esercizio da Smaltimento a Recupero di energia, senza che tali incrementi e modifiche siano passati al vaglio di una procedura di V.A.S. Ciò esclude che il DPCM impugnato si sia limitato a una mera attività ricognitiva né che esso possa definirsi come un mero atto programmatico generale.  Il TAR, dunque, decide di richiedere alla Corte di Giustizia UE  un giudizio della compatibilità del DPCM e della relativa normativa interna primaria (art.35 della legge Sblocca Italia) con la Direttiva VAS 2001/42/CE, articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

 

Disposizioni finali
L’attuazione del DPCM è legata ad un criterio generale di sussidiarietà richiamato dall’art. 35 della legge Sblocca Italia.  Inoltre, nelle sue disposizioni finali, il DPCM stabilisce che entro il 30 giugno di  ogni  anno, le  Regioni e le  province autonome possano presentare al Ministero dell'Ambiente una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta è presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o di variazioni documentate  del fabbisogno  riconducibili: 

a)  all'attuazione  di  politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;

b)  all'esistenza  di  impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una migliore efficienza di riciclaggio e recupero di materia delle diverse frazioni merceologiche;

c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile  solido  secondario(CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II;

d) ad  accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

Entro 120 giorni dalla scadenza delle richiesta, il Ministero dell’Ambiente, può aggiornare il contenuto del Decreto.

Che hanno fatto le Regioni
Sono passati quasi due anni dall’emanazione del DPCM 10 agosto 2016 e, da una analisi sommaria dei siti istituzionali delle sole Regioni interessate da richieste di adeguamento consistente della capacità di termovalorizzazione (ovvero, da grave deficit di corretta gestione dei rifiuti),  si deduce una attuazione scarsa della normativa in esame.  Solo tre Regioni hanno approvato atti che fanno riferimento, fra l’altro, anche al DPCM o all’art. 35 dello Sblocca Italia. In particolare,

la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2016 n. 1691, ha dato avvio all’aggiornamento del Piano regionale gestione dei rifiuti urbani  e con la Deliberazione n.551/2017 dell’11 marzo 2017 della stessa Giunta ha approvato le Linee d’indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, unitamente al Rapporto preliminare di orientamento.

La Regione Sardegna con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016 della Giunta regionale, ha approvato l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani,  alla luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e del Settimo programma d’azione per l’ambiente comunitario.  Per quanto concerne l’impiantistica di termovalorizzazione  stabilisce, in modo assai articolato e documentato, che:

a) venga confermata la previsione di revamping delle due linee più vetuste del polo CACIP con

programmazione dell’avvio all’esercizio entro il 2020;

b) venga confermata la scelta degli interventi di revamping del polo di Tossilo-Macomer, con avvio

all’esercizio programmato a partire dal 2019, con l'obiettivo di coprire le esigenze del periodo transitorio fino al 2030;

c) a partire dal 2030, venga mantenuto solo il polo di termovalorizzazione CACIP di Capoterra, in quanto di potenzialità sufficiente per le esigenze future dell'intero territorio regionale;

d) non appare necessario prevedere nuovi poli di termovalorizzazione per il transitorio fino al 2030, in quanto non coerenti con le esigenze future, tanto più che i tempi di realizzazione non sarebbero congruenti col fatto che la domanda di termovalorizzazione è riferibile più al breve-medio termine che al lungo termine.

La Regione Abruzzo con  Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 5 ha  emanato le Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) che, fra l’altro, ribadisce la ferma contrarietà della Regione Abruzzo, come già  espresso  con  la  Delibera della Giunta regionale  n.  226  del  14.4.2016,  alla  realizzazione  di  un  impianto  di incenerimento dei rifiuti urbani sul proprio territorio (impianto dedicato), come previsto dal D.P.C.M. del 10/08/2016, che rappresenterebbe una previsione impiantistica di trattamento

dei rifiuti urbani per la Regione Abruzzo in netto contrasto con la pianificazione regionale

di settore delineata con il presente provvedimento.

Conseguentemente, con DGR n. 316 del 26.6.2017, la Regione Abruzzo ha ribadito al Ministero dell’Ambiente  la richiesta di modifica delle previsioni del DPCM 10.8.2016 per il proprio territorio.

La Regione Campania   ha approvato in via definitiva la Deliberazione n. 685 del 6 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) antecedentemente all’entrata in vigore del DPCM.

In data 17 maggio 2018, risulta l’avvio dell’iter dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti e sul fabbisogno impiantistico all’interno dei 5 ambiti ottimali.

La Regione Umbria è impegnata nell’approvazione dell’ampliamento della discarica di Orvieto ignorando e contraddicendo palesemente le previsioni del DPCM che riteneva necessario almeno un impianto di termovalorizzazione.

Anche la Regione Marche  ha redatto e approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.A.C.R. 14/04/2015 n. 128) in data antecedente il DPCM e non ci sono notizie di un suo adeguamento.

Assenti le notizie ufficiali dalla Regione Sicilia, nonostante lo stato di ricorrente emergenza della  gestione dei rifiuti nelle sue città.




[1]Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia” :indagine mirata ad acquisire ed analizzare i dati tecnici di progetto ed esercizio caratteristici degli impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di delineare il sistema impiantistico nazionale di recupero energetico il cui ruolo è indispensabile nell’ambito di un sistema di gestione integrata dei rifiuti, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.