QUEL CHE C’È DA SAPERE
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Regione Puglia contro il ministero dell’Ambiente e la società Trans Adriatic Pipeline Ag in merito alla rimozione degli ulivi per realizzare la strada d’accesso all’area di cantiere del metanodotto TAP - Trans Adriatic Pipeline. La Regione chiedeva l’annullamento delle Note del ministero dell’Ambiente con cui è stata dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione “A44”, riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori, autorizzando TAP all’espianto di 211 Ulivi ricadenti nell’area interessata dal cantiere.
Secondo il Tar, la verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale che ha definito positivamente la valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto TAP rientra nella competenza del ministero dell’Ambiente, dato che si tratta di un’opera dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato, con conseguente affidamento allo Stato stesso della verifica in rapporto alle prescrizioni, contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Il Tar ha anche chiarito che, sebbene la Regione Puglia sia indicata nel decreto ministeriale che ha definito positivamente la VIA come ente vigilante, il ministero dell’Ambiente rimane titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto VIA. La sentenza ricorda che la Regione, in ogni caso, nelle sue varie note interlocutorie, ha rimesso la valutazione finale al ministero, pur essendo coinvolta quale ente vigilante nella verifica dell’ottemperanza alla prescrizione “A44”.
Ma il Tar ha osservato anche che “due articolazioni della stessa Regione Puglia (il Dipartimento Agricoltura – sezione osservatorio fitosanitario ed il Dipartimento Agricoltura – servizio provinciale agricoltura di Lecce), rispettivamente con provvedimenti n. 821 del 6 marzo e n. 12482 del 9 marzo 2017, hanno concesso alla società TAP l’autorizzazione all’espianto delle 211 piante di ulivo, oggetto della presente controversia”.