QUEL CHE C’È DA SAPERE
Le commissioni ambiente di Camera e Senato stanno esaminando lo schema di decreto sull’attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il decreto è composto di 27 articoli e, al di là dell’attuazione della direttiva europea, innova importanti aspetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In un’audizione alla commissione ambiente della Camera, il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha affermato che “il principale obiettivo è quello di rendere finalmente funzionali ed efficienti le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente”.
Il ministro ha evidenziato che “allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale che hanno compiuto i miei Uffici, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa tre anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 2 anni e 8 mesi”. Questa lunghezza dei tempi è causata dall’attuale “frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni “.
In questa situazione, ha affermato Galletti, con un valore complessivo degli investimenti in opere oggetto di procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale attualmente pendenti che ammonta a circa 21 miliardi di euro, “è parsa evidente e improcrastinabile l’esigenza di rendere possibile che la valutazione di impatto ambientale nei procedimenti di competenza statale assuma i caratteri di procedimento «assorbente» rispetto al rilascio di tutti quei titoli abilitativi e autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali analiticamente individuati dalla direttiva europea in tema di VIA”.
In particolare, lo schema di decreto introduce, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali da prendere in considerazione ai fini della VIA. La sede di adozione del provvedimento unico ambientale è quella della Conferenza di servizi, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni interessate al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente.
Rispetto allo schema di decreto approvato il 10 marzo dal Consiglio dei ministri, Galletti ha detto che “sono in corso i necessari approfondimenti volti a dare adeguato riscontro alle osservazioni pervenute dalle associazioni ambientaliste e alle istanze emerse nel corso dei preliminari confronti tecnici fin qui svoltisi con le Regioni”. Gli aspetti oggetto di approfondimento sono la partecipazione del pubblico e in particolare dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, un articolo aggiuntivo da introdurre nel decreto legislativo n. 152/2006 specificamente dedicato alla disciplina dei procedimenti di competenza regionale, la nomina e la composizione della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.