QUEL CHE C’È DA SAPERE
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato da alcune aziende operanti nel settore del fotovoltaico e ha dichiarato incostituzionali gli articoli 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/28 dell'Unione europea sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili e in cui si prevede l'interdizione per dieci anni dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da parte di chi ne aveva fatto richiesta per l'installazione di un impianto fotovoltaico i cui lavori non sono finiti entro i termini fissati dalla legge.
Secondo la Consulta, questa interdizione decennale dagli incentivi rappresenta una “misura eccentrica” rispetto a quanto stabilito dalla legge delega n. 96 del 2010, che prevedeva sanzioni penali e amministrative, “limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario”.
Inoltre, la Corte afferma che l'interdizione incide “sull'esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità”. In questo modo, la norma "contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore".