QUEL CHE C’È DA SAPERE
La Corte costituzionale ha respinto i dubbi di legittimità costituzionali sollevati dal Tar del Lazio contro la retroattività della norma del decreto “spalma incentivi”, che ha diluito gli incentivi al fotovoltaico elettrico. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state pubblicate.
L’art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW sia rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti tre opzioni:
- opzione a) erogazione della tariffa incentivante per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, e conseguente ricalcolo della stessa secondo una percentuale di riduzione dipendente dal periodo residuo di incentivazione;
- opzione b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, rimodulazione della tariffa incentivante attraverso la definizione di un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto a quello attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono state stabilite con il DM 17 ottobre 2014;
- opzione c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, riduzione della tariffa del 6% per gli impianti di potenza compresa tra 200 e 500 kW, del 7% per gli impianti di potenza compresa tra 500 e 900 kW e dell’8% gli impianti di potenza superiore a 900 kW.
In caso di mancata comunicazione dell’opzione, il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha applicato la riduzione prevista dall’opzione c).
Nel 2015, l’applicazione di questa norma ha consentito un risparmio di 394,6 milioni di euro.