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2024-10-12 17:47

La Corte dei conti europea critica il sistema di certificazione dei biocarburanti sostenibili

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La direttiva europea sulla promozione delle energie rinnovabili stabilisce che, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del 10 % di energie rinnovabili nei trasporti entro il 2020, gli Stati membri possono conteggiare solo i biocarburanti certificati come sostenibili. Una cosa non complicata, dal momento che I biocarburanti immessi sul mercato dell’Ue sono per lo più certificati come sostenibili tramite sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea. Secondo la Corte dei conti europea, però, da parte della Commissione Ue ci sono debolezze nel riconoscimento e nella supervisione del sistema, e quindi sulla sua piena affidabilità. Per questo, le statistiche riguardanti il conseguimento dell’obiettivo del 10 % di energie rinnovabili nei trasporti potrebbero essere sovrastimate, dal momento che gli Stati membri hanno potuto indicare come sostenibili biocarburanti la cui sostenibilità non era stata verificata.

In una relazione, la Corte dei conti europea evidenzia come la Commissione non abbia previsto l’obbligo che i sistemi volontari verifichino che la produzione di biocarburante non comporti rischi quali conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, lavoro forzato o minorile, condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori o pericoli per la salute e la sicurezza. Inoltre, non è prevista la valutazione dell’impatto dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni sulla sostenibilità dei biocarburanti.

Non basta. Per la Corte dei conti, la Commissione Ue ha concesso il riconoscimento a sistemi privi di procedure volte ad assicurare che i biocarburanti fossero effettivamente prodotti da rifiuti o che la materia prima rispettasse i requisiti ambientali. Alcuni sistemi non erano abbastanza trasparenti o erano diretti da solo pochi membri, e ciò ha accresciuto il rischio di conflitto d’interessi e ha impedito l’efficace comunicazione con le altre parti interessate

In conclusione, secondo la Corte dei conti europea, la Commissione Ue non esercita alcuna supervisione sul funzionamento dei sistemi volontari e pertanto non è certa che questi sistemi rispettino effettivamente le norme per le quali sono stati certificati o rilevino violazioni delle norme.

Nella normativa europea, i biocarburanti sono definiti come “carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa”, ossia da prodotti, rifiuti o residui biodegradabili dell’agricoltura, della silvicoltura o della pesca oppure da rifiuti industriali e urbani biodegradabili. In applicazione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, ogni Stato membro dell’Ue deve fare in modo che, entro il 2020, la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata da tutti i modi di trasporto sia almeno pari al 10 % del consumo finale. In pratica, considerato lo stato attuale dello sviluppo tecnico e le possibilità di utilizzare energie alternative nei trasporti, l’obiettivo del 10 % può essere raggiunto solo attraverso un notevole ricorso ai biocarburanti. I biocarburanti emettono meno gas ad effetto serra, in particolare biossido di carbonio, rispetto ai combustibili fossili. Ciò avviene perché la medesima quantità di CO2 emessa durante la combustione viene catturata durante la crescita della materia prima (le piante assorbono il biossido di carbonio durante la crescita). Ma questo si verifica solo se non vi sono emissioni aggiuntive dovute a cambiamenti d’uso dei terreni. Se l’utilizzo dei terreni cambia, si aggiungono emissioni causate dal recupero e dalla coltivazione di nuove superfici adibite a colture alimentari.